IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
della denominazione di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  dei  vini  «Soave»  ed  e'  stato  approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Visti  i  decreti  del  Presidente  della Repubblica 1° marzo 1975,
6 maggio 1976 ed i decreti ministeriali 18 giugno 1992, 2 giugno 1993
e 22 luglio 1998 con i quali sono state apportate alcune modifiche al
disciplinare di produzione sopra citato;
  Visto  il  decreto  direttoriale  29 ottobre  2001  concernente  il
riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
dei  vini  «Soave  Superiore»,  gia'  riconosciuti a denominazione di
origine  controllata  nelle  tipologie «"Soave" Superiore» e «"Soave"
Superiore  Classico»  con  il  decreto  presidenziale e le successive
modifiche sopra citati;
  Visto  il  ricorso  n. 1334/02 proposto dalla Federazione nazionale
del  commercio  vinicolo  ed altri, inteso ad ottenere l'annullamento
del  decreto  direttoriale 29 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2001, nella parte
in  cui  dispone  l'obbligo  dell'affidamento  in  bottiglia  in zona
delimitata;
  Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
Sezione seconda ter, n. 185 del 14 marzo 2002;
  Visto  il  decreto  22 luglio  2002  recante  sospensione di alcune
disposizioni  contenute  nel  decreto direttoriale 29 ottobre 2001 di
riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
«Soave Superiore»;
  Vista  la  sentenza  del  Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio  -  Sezione  seconda  ter  -  n.  1670,  con  la  quale vengono
ripristinate  le  disposizioni  contenute all'art. 5, commi 6 e 7 del
disciplinare  di  produzione  del  vino  a  denominazione  di origine
controllata  e  garantita «Soave Superiore», relative alle operazioni
di vinificazione e affinamento in bottiglia in zona delimitata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  In  ottemperanza  alla  sentenza  del  Tribunale amministrativo
regionale  del  Lazio  - Sezione seconda ter n. 1670, e' ripristinata
l'efficacia  dell'art.  5, commi 6 e 7 del disciplinare di produzione
del  vino  a  denominazione di origine controllata e garantita «Soave
Superiore» riconosciuto con decreto direttoriale 29 ottobre 2001.