IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  l'art.  9  e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n.
364,  contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita'
europea  ed  i  suoi  Stati membri, da una parte, e la Confederazione
Svizzera,  dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto
a Lussemburgo il 21 giugno 1999;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Barba Schlegel Laura, nata a Palermo
(Italia)  il 6 gennaio 1954, cittadina svizzera, diretta ad ottenere,
ai  sensi  dell'art.  12  del  sopra indicato decreto legislativo, il
riconoscimento  del  suo titolo professionale di psicologa conseguito
in  Svizzera  ai  fini  dell'accesso e dell'esercizio in Italia della
professione di psicologa;
  Rilevato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico di
laurea   in   psicologia  presso  l'Universita'  di  Padova  in  data
9 dicembre 1977;
  Considerato  che  la richiedente e' autorizzata al libero esercizio
della  professione  di  psicologa  nel Cantone Ticino dal 12 dicembre
2001  e  che  risulta  iscritta all'albo degli operatori sanitari del
medesimo  Cantone,  come  attestato  dall'ufficio  di  Sanita'  della
Repubblica e Cantone del Ticino nella nota del 30 gennaio 2003;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi del 31 marzo
2003;
  Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare le misure compensative;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Barba  Schlegel  Laura,  nata  a  Palermo (Italia) il
6 gennaio  1954, cittadina svizzera, e' riconosciuto il titolo di cui
in  premessa  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione all'albo degli
psicologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 10 giugno 2003
                                          Il direttore generale: Mele