IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Zarate  Veronica Andrea nata il 13
marzo  1971  a  Chubut  (Argentina),  cittadina argentina, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale   di   abogada   di  cui  e'  in  possesso,  rilasciato
dall'«Universidad  de  Buenos  Aires»  in data 21 aprile 1995 ai fini
dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
  Considerato che la richiedente risulta iscritta al «Colegio Publico
de Abogados de la Capital Federal» dal 20 luglio 1995;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 15 maggio 2003;
  Considerato  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale
degli avvocati nella nota in atti datata 14 maggio 2003;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per
cui appare necessario applicare le misure compensative;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n.  2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39,
comma  7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia'  in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato dalla Questura di Milano in data 25 giugno 2001, rinnovato
in data 14 giugno 2002 e valido fino al 16 giugno 2003, per motivi di
lavoro autonomo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra Zarate Veronica Andrea, nata il 13 marzo 1971 a Chubut
(Argentina),   cittadina   argentina,   e'   riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  avvocati  e  per  l'esercizio  della  professione in
Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno
e ii rispetto delle quote dei flussi migratori.