IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
che  prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai
cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti
di norme piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Piva Ludovico, nato il 5 giugno 1953 a
Cordoba  (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, l'art.
49  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999 in
combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992,
il  riconoscimento  del  proprio titolo di ingeniero civil conseguito
presso  la  «Universidad  Nacional  de  Cordoba»  (Argentina) in data
8 aprile  1988  ad fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia
della professione di ingegnere;
  Preso  atto  che il richiedente risulta essere iscritto ad «Colegio
de  Ingenieros  civiles  de la Provincia de Cordoba» dal 18 settembre
1989;
  Considerato inoltre che il richiedente possiede un'ampia esperienza
professionale, come documentato in atti;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 31 marzo 2003;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  il  sig.  Piva  abbia  una  formazione  accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  ingegnere  e  l'iscrizione  all'albo nella sezione A
settore civile ambientale, come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare misure compensative;
                              Decreta:
  Al sig. Piva Ludovico, nato il 5 giugno 1953 a Cordoba (Argentina),
cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo di cui in premessa
quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione
A  -  settore  civile  ambientale  e l'esercizio della professione in
Italia.
    Roma, 10 giugno 2003
                                          Il direttore generale: Mele