Nella  circolare  citata,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
125  del  31  maggio  2003,  si  dispongono  le seguenti modifiche ed
integrazioni:
            Cap. VII punto 1. Trasformazione del prodotto
la frase:
    «La  denaturazione  deve  avvenire  sulla base delle disposizioni
riportate  in  allegato al regolamento (CE) n. 3199/93, modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2599/98, secondo le modalita' indicate
nella circolare n. 10/97 del Mi.P.A.»,
viene sostituita dalla frase:
      «La  denaturazione  deve avvenire sulla base delle disposizioni
riportate  in  allegato al regolamento (CE) n. 3199/93, modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2599/98, secondo le modalita' indicate
nella  circolare n. 10/97 del Mi.P.A. entro due anni dalla fine della
campagna    di    commercializzazione   del   prodotto   oggetto   di
distillazione».
    Allegato   4:   Modello  di  polizza  fidejussoria  (cauzione  di
trasformazione.
    Su  tale  polizza  si  puo'  omettere  la  frase: «in particolare
relativamente  alla  validita',  all'efficacia  e  alle  vicende  del
rapporto   da   cui   e'   derivata  la  cauzione  a  garanzia  della
trasformazione».
    Inoltre  la  frase  relativa  alla  durata e alla validita' della
polizza:
      «La  presente  fideiussione avra' la durata di mesi 12 (dodici)
dalla  data  di emissione, con automatica rinnovazione di sei mesi in
sei  mesi  fino  a  che l'AGEA non avra' ricevuto comunicazione dalla
regione  competente  dell'avvenuta  denaturazione  di  tutto l'alcool
ottenuto   dalla   trasformazione   del  prodotto  certificato  dagli
organismi competenti»,
puo' essere sostituita da:
    «La  presente  fidejussione  avra'  la durata di quarantotto mesi
dalla data di emissione a meno che nel frattempo l'AGEA, con apposita
dichiarazione scritta e comunicata alla societa', la svincoli. L'AGEA
con  motivata richiesta, inviata almeno due mesi prima della suddetta
scadenza, puo' richiedere un ulteriore proroga di altri otto mesi che
il fidejussore si impegna a concedere».