Nella circolare citata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2003, si dispongono le seguenti modifiche ed integrazioni: Cap. VII punto 1. Trasformazione del prodotto la frase: «La denaturazione deve avvenire sulla base delle disposizioni riportate in allegato al regolamento (CE) n. 3199/93, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2599/98, secondo le modalita' indicate nella circolare n. 10/97 del Mi.P.A.», viene sostituita dalla frase: «La denaturazione deve avvenire sulla base delle disposizioni riportate in allegato al regolamento (CE) n. 3199/93, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2599/98, secondo le modalita' indicate nella circolare n. 10/97 del Mi.P.A. entro due anni dalla fine della campagna di commercializzazione del prodotto oggetto di distillazione». Allegato 4: Modello di polizza fidejussoria (cauzione di trasformazione. Su tale polizza si puo' omettere la frase: «in particolare relativamente alla validita', all'efficacia e alle vicende del rapporto da cui e' derivata la cauzione a garanzia della trasformazione». Inoltre la frase relativa alla durata e alla validita' della polizza: «La presente fideiussione avra' la durata di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione, con automatica rinnovazione di sei mesi in sei mesi fino a che l'AGEA non avra' ricevuto comunicazione dalla regione competente dell'avvenuta denaturazione di tutto l'alcool ottenuto dalla trasformazione del prodotto certificato dagli organismi competenti», puo' essere sostituita da: «La presente fidejussione avra' la durata di quarantotto mesi dalla data di emissione a meno che nel frattempo l'AGEA, con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla societa', la svincoli. L'AGEA con motivata richiesta, inviata almeno due mesi prima della suddetta scadenza, puo' richiedere un ulteriore proroga di altri otto mesi che il fidejussore si impegna a concedere».