IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Vista  la  domanda  presentata  dall'Associazione  per la richiesta
della   registrazione   della  D.O.P.  del  formaggio  Spressa  delle
Giudicarie  intesa  ad  ottenere la registrazione della denominazione
«Spressa   delle   Giudicarie»   ai  sensi  dell'art.  5  del  citato
regolamento  n.  2081/92  come denominazione di origine protetta che,
tra   l'altro   prevede   espressamente   che   i  produttori  devono
assoggettarsi  al  controllo di un organismo di controllo autorizzato
ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CEE n. 2081/92);
  Vista  la  nota  protocollo  n.  64973 del 18 settembre 2002 con la
quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che
la  predetta  domanda  soddisfi  i requisiti indicati dal regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza con la quale l'Associazione per la richiesta della
registrazione  della D.O.P. del formaggio Spressa delle Giudicarie ha
chiesto  la  protezione  a  titolo transitorio della stessa, ai sensi
dell'art.  5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato
dall'art.  1,  paragrafo  2  del  regolamento  (CEE)  n. 535/97 sopra
richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il
Ministero   delle   politiche  agricole  e  forestali,  da  qualunque
responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato
accoglimento  della  citata  istanza  della  denominazione di origine
protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati
che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1  paragrafo  2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  «Spressa
delle Giudicarie», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla
domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione sopra
citata,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio e a livello
nazionale  della denominazione «Spressa delle Giudicarie», secondo il
disciplinare  di  produzione che si allega in copia, in attesa che il
competente organismo comunitario decida su detta domanda;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997, alla denominazione «Spressa delle Giudicarie».