IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Vista  la  domanda  presentata dal Consorzio tutela salame d'oca di
Mortara  intesa  ad  ottenere  la  registrazione  della denominazione
«Salame d'oca di Mortara» ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento
n.  2081/92  come  Indicazione  geografica  protetta che, tra l'altro
prevede  espressamente  che  i  produttori  devono  assoggettarsi  al
controllo di un organismo di controllo autorizzato ai sensi dell'art.
10 del citato regolamento (CEE n. 2081/92);
  Vista  la  nota  protocollo  n.  63985 del 13 settembre 2001 con la
quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che
la  predetta  domanda  soddisfi  i requisiti indicati dal regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista l'istanza con la quale il Consorzio di tutela salame d'oca di
Mortara  ha  chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa,
ai  sensi  dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come
integrato  dall'art.  1,  paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97
sopra  richiamato,  espressamente esonerando lo Stato italiano, e per
esso  il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque
responsabilita',   presente   e   futura,  conseguente  all'eventuale
mancato,   accoglimento   della   citata  istanza  della  Indicazione
geografica  protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti
interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Salame d'oca
di  Mortara»,  in  attesa  che  l'organismo  comunitario decida sulla
domanda di riconoscimento della Indicazione geografica protetta;
  Ritenuto di dover e emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,   in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dall'associazione,
assicuri  la  protezione  a  titolo transitorio e a livello nazionale
della   denominazione   «Salame   d'oca   di   Mortara»,  secondo  il
disciplinare  di  produzione che si allega in copia, in attesa che il
competente organismo comunitario decida su detta domanda;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997, alla denominazione «Salame d'oca di Mortara».