IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Parma

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
342,   che   ha   semplificato   le   procedure   amministrative   di
autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121
del T.U.L.P.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773,
abrogando  l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n.
407;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  del  lavoro  e  della  P.S. -
Direzione  generale  dei rapporti di lavoro - Divisione V - 25157/70,
inerente   il  regolamento  sulla  semplificazione  dei  procedimenti
amministrativi   in   materia   di   lavoro   di  facchinaggio  e  di
determinazione delle relative tariffe;
  Sentite  le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del
settore e le associazioni del movimento cooperativo;
  Visto   l'accordo   sindacale   sul  trattamento  minimo  dei  soci
lavoratori delle cooperative di facchinaggio, validi per la provincia
di  Parma,  siglato  il 5 maggio 1998 fra le organizzazioni sindacali
dei lavoratori e associazioni cooperative;
  Visto l'accordo sindacale nazionale del 4 luglio 2002 relativo alle
modalita'  applicative  del  C.C.N.L.  Trasporti  e logistica ai soci
lavoratori   delle  cooperative  di  facchinaggio,  i  cui  contenuti
economici  sono, in fase di prima applicazione, gia' ricompresi negli
attuali  trattamenti  economici previsti dal citato accordo sindacale
provinciale del 5 maggio 1999 di cui al punto precedente;
  Considerato  il  vigente adeguamento automatico su base inflativa e
l'incremento  di  costi determinato dalla sostituzione dei contributi
assistenziali  al  S.S.N.  con  l'IRAP gia' ricompresso nelle attuali
tariffe;
  Considerato  che gli effetti dell'applicazione della L/142/01 (soci
lavoratori   di   cooperative)   sul   2003  relativamente  ai  costi
previdenziali  determinera'  un incremento degli stessi in misura del
20% dell'incremento previsto a regime (01/01/08);
  Ritenuto  di  dover  procedere  all'adeguamento  delle  tariffe  in
economia;

                              Decreta:

  Ai  sensi  dell'art.  4,  comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica  18 aprile 1994, n. 342, a decorrere dal 1° giugno 2003, i
compensi  minimi,  nel  territorio  della  provincia di Parma, per le
operazioni di facchinaggio sono i seguenti:
    operazioni  di  facchinaggio  eseguite in economia Euro 16,40 (L.
31755)/ora;
    operazioni  di  facchinaggio  eseguite  in economia per servizi e
movimentazioni complessi Euro 18,24 (L. 35318)/ora;
    operazioni di facchinaggio specializzate eseguite in economia con
l'impiego  di  carrello  (portata massima 30 quintali) Euro 21,90 (L.
42404)/ora.
  Anche   i   compensi   a   peso,   le  operazioni  particolari,  le
maggiorazioni,  sono stati definiti previo parere delle parti sociali
interessate.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio  pubblicazioni  leggi  e  decreti  per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
    Parma, 26 maggio 2003
                                    Il direttore provinciale: Baldini