IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Vista  la  domanda  presentata  dal Consorzio di tutela del riso S.
Andrea  Piemonte,  con sede in Santhia' (Vicenza), via Svizzera n. 38
intesa  ad ottenere la registrazione della denominazione «Sant'Andrea
Piemonte  o  S.  Andrea  Piemonte»  ai  sensi  dell'art. 5 del citato
regolamento  n.  2081/92  come denominazione di origine protetta che,
tra   l'altro   prevede   espressamente   che   i  produttori  devono
assoggettarsi  al  controllo di un organismo di controllo autorizzato
ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Vista  la  nota protocollo n. 62730 del 19 maggio 2003 con la quale
il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  con  la  quale il Consorzio di tutela del riso S.
Andrea  Piemonte  ha chiesto la protezione a titolo transitorio della
stessa,  ai  sensi  dell'art.  5  del  predetto  regolamento (CEE) n.
2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n.   535/97  sopra  richiamato,  espressamente  esonerando  lo  Stato
italiano,  e  per  esso  il  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali,   da   qualunque   responsabilita',   presente  e  futura,
conseguente  all'eventuale  mancato accoglimento della citata istanza
della   denominazione   di  origine  protetta,  ricadendo  la  stessa
esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo
provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1  paragrafo  2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati all'utilizzazione della denominazione «Sant'Andrea
Piemonte o S. Andrea Piemonte», in attesa che l'organismo comunitario
decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine
protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela
citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio e a livello
nazionale  della  denominazione  «Sant'Andrea  Piemonte  o  S. Andrea
Piemonte»,  secondo  il  disciplinare  di produzione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 11
del  15 gennaio 2003 e con le integrazioni ad esso apportate all'atto
della  notifica  della  domanda  di  registrazione  alla  Commissione
europea,  in attesa che il competente organismo comunitario decida su
detta domanda;
  Viste   le  integrazioni  apportate  alla  predetta  disciplina  di
produzione che consistono nell'inserimento all'art. 3 del riferimento
all'operazione   di   condizionamento,   al   fine  di  garantire  la
tracciabilita'  del  prodotto  da  registrare, e all'art. 8 sia delle
parole  «ai  sensi  del  regolamento  CEE n. 1726/98», dopo le parole
«logo della D.O.P.», sia del seguente testo:
    «I  prodotti per la cui preparazione, anche a seguito di processi
di  elaborazione  e  di  trasformazione,  possono  essere  immessi al
consumo  in  confezioni  recanti il riferimento a detta denominazione
senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
      il  prodotto  a  denominazione  protetta certificato come tale,
costituisca  il  componente  esclusivo della categoria merceologia di
appartenenza;
      gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano
autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale
conferito  dalla  registrazione  della  D.O.P.  riuniti  in Consorzio
incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche agricole e
forestali.  Lo  stesso  Consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad
iscriverli  in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della
denominazione   protetta.  In  assenza  di  un  Consorzio  di  tutela
incaricato  le  predette  funzioni saranno svolte dal MiPAF in quanto
autorita' preposta all'attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/92.
  L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente
soltanto  il  suo  riferimento  secondo la normativa vigente, tra gli
ingredienti  del  prodotto che lo contiene, o in cui e' trasformato o
elaborato.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo
1997, alla denominazione «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte».