IL DIRETTORE GENERALE
           per il commercio, le assicurazioni e i servizi
  Vista  la  domanda con la quale il sig. Kerçuku Ahmet ha chiesto il
riconoscimento  del titolo di scuola secondaria superiore - indirizzo
agronomia  conseguito  nell'anno  1950  in  Albania  presso la scuola
superiore  statale  tecnica  di agricoltura «Kajo Karafili» di Golem,
distretto di Kavaje, ai fini dell'esercizio in Italia, in qualita' di
responsabile  tecnico,  delle  attivita' di pulizia e disinfezione di
cui  all'art.  1,  comma 1, lettera a) e b), del decreto ministeriale
7 luglio 1997, n. 274;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e forme sulla condizione dello straniero, come modificato dalla legge
30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  «Regolamento  recante forme di attuazione del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello straniero, a norma dell'art, 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del
1999,  che  disciplina  le  procedure  di  riconoscimento  dei titoli
professionali   abilitanti   per   l'esercizio  di  una  professione,
conseguiti  in  un  Paese  non  comunitario da parte di cittadini non
comunitari,  stabilendo  che alle stesse si applicano le disposizioni
del  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  115,  e del decreto
legislativo  2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la
composizione e la durata della formazione professionale conseguita;
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
14  del  decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del
16 aprile   2003,   che,   rilevato  l'imperfetto  verificarsi  della
condizione  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  b) del decreto
legislativo  medesimo,  per non avere l'interessato potuto dimostrare
mediante documentazione di fonte pubblica di avere esercitato a tempo
pieno  l'attivita'  per  la durata di due anni negli ultimi dieci, ha
determinato  di subordinare il richiesto riconoscimento ad una misura
compensativa  consistente,  ai  sensi dellart. 49, comma 3, del sopra
richiamato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394, nel
superamento di una prova attitudinale;
  Sentita l'associazione di categoria Assopulizie-CNA;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Al  sig.  Kerçuku  Ahmet,  nato  il  22 febbraio  1935 a Durres
(Albania), cittadino albanese, e' riconosciuto il titolo di studio di
cui  in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in
qualita'  di  responsabile  tecnico,  delle  attivita'  di  pulizia e
disinfezione  di cui all'art. 1, comma 1 lettera a) e b), del decreto
ministeriale  7 luglio  1997, n. 274, subordinatamente al superamento
di  una  prova  attitudinale,  il  cui  oggetto e le cui modalita' di
svolgimento  sono  indicati  nell'allegato  A,  che costituisce parte
integrante del presente decreto.
  2.  Lo  svolgimento  delle attivita' in base ai titoli riconosciuti
con  il  presente  decreto  e'  consentito esclusivamente nell'ambito
delle  quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla  legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validita' ed
alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 giugno 2003
                                    Il direttore generale: Spigarelli