IL DIRETTORE GENERALE per il commercio, le assicurazioni e i servizi Vista la domanda con la quale il sig. Kerçuku Ahmet ha chiesto il riconoscimento del titolo di scuola secondaria superiore - indirizzo agronomia conseguito nell'anno 1950 in Albania presso la scuola superiore statale tecnica di agricoltura «Kajo Karafili» di Golem, distretto di Kavaje, ai fini dell'esercizio in Italia, in qualita' di responsabile tecnico, delle attivita' di pulizia e disinfezione di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e b), del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e forme sulla condizione dello straniero, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante forme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art, 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non comunitario da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita; Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del 16 aprile 2003, che, rilevato l'imperfetto verificarsi della condizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo medesimo, per non avere l'interessato potuto dimostrare mediante documentazione di fonte pubblica di avere esercitato a tempo pieno l'attivita' per la durata di due anni negli ultimi dieci, ha determinato di subordinare il richiesto riconoscimento ad una misura compensativa consistente, ai sensi dellart. 49, comma 3, del sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 394, nel superamento di una prova attitudinale; Sentita l'associazione di categoria Assopulizie-CNA; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: Art. 1. 1. Al sig. Kerçuku Ahmet, nato il 22 febbraio 1935 a Durres (Albania), cittadino albanese, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualita' di responsabile tecnico, delle attivita' di pulizia e disinfezione di cui all'art. 1, comma 1 lettera a) e b), del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale, il cui oggetto e le cui modalita' di svolgimento sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Lo svolgimento delle attivita' in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 giugno 2003 Il direttore generale: Spigarelli