IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista  la  legge  20 maggio 1975, n. 164, in particolare l'art. 17,
comma  2,  la' ove dispone che il lavoratore sospeso dal lavoro cessa
dal   beneficio   dell'integrazione   salariale,  quando  rifiuti  di
frequentare corsi di qualificazione o riqualificazione professionale;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  il  decreto-legge  16 maggio  1994,  n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-quinquies  del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che
prevede,   in   favore   dei  lavoratori  delle  aziende  industriali
appaltatrici   di   lavori  di  installazione  di  reti  telefoniche,
interessate   da   una  contrazione  degli  appalti  con  conseguenti
eccedenze  strutturali,  la possibilita' per il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale, di concedere il trattamento straordinario
di integrazione salariale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'11 gennaio  1999, registrato
dalla  Corte  dei  conti  in  data 20 gennaio 1999, con il quale sono
stati   predeterminati   obiettivi   e  criteri  selettivi  circa  le
condizioni  e  i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al
sopracitato art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998;
  Visto  l'art.  45, comma 17, lettera d) della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
  Visto  l'art. 62, comma 1, lettera a) della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
  Visto  il  decreto-legge  3 maggio  2001, n. 158, convertito, senza
modificazioni,  dalla  legge  2 luglio 2001, n. 248, e in particolare
l'art. 2, comma 1, punti a) e b);
  Visti  gli  articoli 1  e  5  del decreto del Ministro del lavoro e
della  previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001,
registrato  dalla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n.
6,  foglio n. 78, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti a)
e b) della citata legge n. 248/2001;
  Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  Visti  i  verbali  di riunione del 10 maggio 2002 e del 19 novembre
2002,  redatti  presso  la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri -
Coordinamento  delle  iniziative  per  l'occupazione, che fanno parte
integrante del presente provvedimento;
  Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 31711
dell'11 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre
2002, registro n. 6, foglio n. 310;
  Visto  l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il
quale ha disposto, in particolare, che, in attesa della riforma degli
ammortizzatori  sociali,  nel  caso  di  programmi  finalizzati  alla
gestione  di  crisi  occupazionali  ovvero  miranti  al  reimpiego di
lavoratori  coinvolti  in  detti  programmi, il Ministro del lavoro e
delle  politiche  sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze  puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di
trattamenti   di   cassa   integrazione  guadagni  straordinaria,  di
mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni
di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;
  Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze del
10 aprile  2003  n. 32220 registrato alla Corte dei conti il 7 maggio
2003,  registro  n.  2, foglio n. 331 con il quale, tra l'altro, sono
stati  emanati i criteri relativi alla concessione del trattamento di
integrazione  salariale,  ai  sensi  del richiamato art. 41, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2003;
  Visto  il  verbale  di  accordo  stipulato  in data 21 gennaio 2003
presso  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione
generale della tutela delle condizioni di lavoro - divisione IX - che
fa  parte  integrante  del  presente provvedimento, alla presenza del
Sottosegretario On.le Pasquale Viespoli, al quale hanno partecipato i
rappresentanti del Comitato per il coordinamento delle iniziative per
l'occupazione  presso  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri e di
Italia  Lavoro,  nonche'  i rappresentanti di ASSISTAL, delle aziende
interessate  e  delle  organizzazioni  sindacali di categoria, con il
quale  e'  stato  confermato  l'utilizzo  per tutto il 2003, a favore
delle aziende del settore di cui trattasi, della CIGS, gia' prorogata
per  l'anno 2002, contestualmente sottolineando la necessita' di dare
attuazione alla norma citata, che prevede, espressamente l'attuazione
di  programmi  finalizzati  alla  gestione  di  crisi occupazionali o
miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi;
  Ritenuto  che  ricorrono i presupposti normativi per la proroga del
trattamento  di  integrazione salariale straordinaria, per il periodo
1° gennaio  2003-31 dicembre  2003,  ai  sensi dell'art. 41, comma 1,
della  legge  27 dicembre  2002, n. 289, nei confronti dei lavoratori
dipendenti  dalle  aziende  industriali  appaltatrici  di  lavori  di
installazione  di  reti  telefoniche, gia' utilizzatrici del predetto
trattamento,  ai  sensi degli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica n. 30012 del
6 giugno  2001,  registrato  alla  Corte  dei conti in data 1° agosto
2001,  registro n. 6, foglio n. 78, predisposto ai sensi dell'art. 2,
comma  1,  punti  a)  e b) della citata legge n. 248/2001 ed ai sensi
dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Per  le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41,
comma  1,  della  legge  27 dicembre  2002, n. 289, e' prorogato, nel
limite  massimo  di Euro 82.500.000,00 il trattamento di integrazione
salariale  straordinaria,  per il periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre
2003,  in  favore  dei  lavoratori  sospesi dal lavoro o lavoranti ad
orario    ridotto,    dipendenti    dalle    aziende    del   settore
dell'installazione  di  reti  telefoniche,  per  le  quali sono stati
emanati  decreti  ministeriali  ai  sensi  degli  articoli 1  e 5 del
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla
Corte  dei  conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78
ed  ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del venti per cento.