IL RETTORE

  Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, in particolare, l'art. 6;
  Visto   lo   statuto  di  quest'Universita',  emanato  con  decreto
rettorale del 15 dicembre 1992 e pubblicato nel supplemento ordinario
alla   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  20  del
26 gennaio  1993  -  serie  generale  e  successive  modificazioni  e
integrazioni;
  Visto l'art. 37 dello statuto;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;
  Vista  la  delibera del consiglio accademico del 26 marzo 2003 e il
relativo  parere  del  consiglio  di amministrazione, con la quale e'
stata approvata la modifica dell'art. 17, comma 3 del vigente statuto
dell'Universita' per stranieri di Perugia;
  Vista  la nota direttoriale prot. n. 5140 del 28 marzo 2003 inviata
al M.I.U.R.;
  Vista la nota ministeriale prot. n. 1359 del 16 maggio 2003, con la
quale  il M.I.U.R. comunica di non avere osservazioni da formulare in
merito alla suddetta proposta di modifica dello statuto;
  Vista  l'urgenza  di  provvedere  alla  emanazione  della  modifica
apportata;

                               Decreta

di  emanare  la  seguente  modifica dell'art. 17, comma 3 del vigente
statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia:

                              Art. 17.

Addetti alle esercitazioni di lingua italiana e personale a contratto

                              comma 3.

Testo vigente:
  Il  rettore,  su  proposta del preside di facolta', elaborata sulla
base  di  criteri  predeterminati  dal  consiglio  di  facolta', puo'
attribuire, nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio e con
contratti  di diritto privato, affidamenti e supplenze temporanee per
lo  svolgimento delle attivita' relative alle esercitazioni di lingua
italiana:
    a) a  personale  in  possesso  di  diploma  di laurea congiunto a
diploma  di  preparazione  o  di perfezionamento didattico conseguito
negli  appositi  corsi  svoltisi  a  norma  degli  statuti previgenti
dell'Universita';
    b) a  personale  in  possesso  di  diploma  di  specializzazione,
conseguito  nei corsi indicati nel precedente art. 12, comma 1, punto
3).

                              comma 3.

Proposta di modifica:
  Il  rettore,  su  proposta del preside di facolta', elaborata sulla
base  di  criteri  predeterminati  dal  consiglio  di  facolta', puo'
attribuire, nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio e con
contratti  di diritto privato, affidamenti e supplenze temporanee per
lo  svolgimento delle attivita' relative alle esercitazioni di lingua
italiana:
    a) a personale laureato che abbia conseguito il titolo rilasciato
dalla  Scuola  di  specializzazione  in  didattica dell'italiano come
lingua straniera;
    b) a personale che abbia conseguito una laurea di tipo umanistico
presso l'Universita' per stranieri di Perugia;
    c) a  personale  in  possesso  di  diploma  di laurea, conseguito
presso  altre  universita',  congiunto a diploma di preparazione e di
perfezionamento  didattico conseguito negli appositi corsi svoltisi a
norma degli statuti previgenti dell'Universita';
    d) a  personale  in  possesso  di  diploma  di  specializzazione,
conseguito  nei corsi indicati nel precedente art. 12, comma 1, punto
3);
    e) a   personale   in  possesso  del  diploma  universitario  per
l'insegnamento  della  lingua italiana a stranieri, conseguito presso
l'Universita' per stranieri di Perugia.
      Perugia, 5 giugno 2003
                                        Il rettore: Bianchi De Vecchi