IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 49 ha previsto, a decorrere dalla nuova legislatura, l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'art. 35, comma 2, il quale prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, acquisito il parere del Ministero della salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia; Visto il decreto in data 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, che ha individuato le specializzazioni mediche di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 34 del citato decreto legislativo n. 368/1999; Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 27 marzo 2003 della Conferenza Stato-Regioni, sulla determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione, negli anni accademici 2001/2002, 2002/2003 e sui contingenti delle borse di studio da assegnare alle scuole di specializzazione mediche per l'anno accademico 2002/2003 di cui all'art. 35, I comma del decreto legislativo n. 368/1999; Visto il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il quale sono stati fissati i requisiti d'idoneita' delle strutture universitarie della formazione specialistica; Visto il decreto del Ministero della salute in corso di perfezionamento, adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la conferma del fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per il triennio accademico 2000/2003, e la determinazione del numero complessivo delle borse di studio da assegnare nell'anno accademico 2002/2003, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione; Ritenuto che l'offerta formativa delle universita' si rivolge all'intero territorio nazionale; Ravvisata la opportunita' di adottare quale criterio base per l'assegnazione delle borse di studio quello di assicurare la continuita' formativa delle scuole tenendo conto delle capacita' ricettive, nonche' del volume assistenziale delle strutture inserite nella rete formativa della scuola stessa ed, in mancanza di una propria rete formativa, sulla base del volume assistenziale complessivo, per ogni disciplina delle strutture sanitarie presenti nell'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G.; Viste le note del 4 settembre 2002, prot. n. 2/123A/FS e successive, con le quali il Ministero della difesa, Direzione generale della sanita' militare ha rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai sensi del citato decreto legislativo n. 368/1999, art. 35, comma 3°, per l'anno accademico 2002/2003; Viste le note del 1° ottobre 2002, prot. 850.6/13-5977 e successive, con le quali il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale di sanita' ha rappresentato le esigenze della sanita' della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 334/2000, per l'anno accademico 2002/2003; Vista la nota del 30 gennaio 2003, n. 339/IX/3428, del Ministero degli affari esteri, con la quale e' stato comunicato l'elenco dei posti da riservare ai medici provenienti da Paesi in via di sviluppo, per l'anno accademico 2002/2003, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368/1999; Visto l'art. 46, comma 2 del predetto il decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517; Visto l'art. 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che conferma per l'anno accademico 2002/2003 la disciplina delle borse di studio di cui al decreto legislativo n. 257/1991, non essendo ancora stato approvato con apposito provvedimento legislativo la copertura finanziaria dei contratti di formazione/lavoro, di cui all'art. 37 del predetto decreto legislativo n. 368/1999; Sentito il Ministero della salute; Decreta: Art. 1. Per l'anno accademico 2002/2003 il numero di medici da ammettere, con assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 257/1991, alle scuole di specializzazione individuate nel decreto ministeriale 31 ottobre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, citato nelle premesse, e' stabilito nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento.