IL MINISTRO
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
   Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'art.11 della legge 15
marzo  1997,  n.  59,  che all'art. 49 ha previsto, a decorrere dalla
nuova   legislatura,  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
   Visto  il  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  e, in
particolare,  l'art.  35,  comma  2, il quale prevede che il Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  acquisito  il
parere  del  Ministero della salute, determina il numero dei posti da
assegnare  a  ciascuna  scuola  di  specializzazione  in  medicina  e
chirurgia;
   Visto   il   decreto   in   data  31  ottobre  1991  e  successive
modificazioni   e   integrazioni,   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della ricerca, di concerto con il Ministro della
salute,  che  ha  individuato  le  specializzazioni mediche di cui ai
commi 1 e 2 dell'art. 34 del citato decreto legislativo n. 368/1999;
   Visto  l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 27 marzo 2003 della
Conferenza Stato-Regioni, sulla determinazione del numero globale dei
medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione, negli
anni accademici 2001/2002, 2002/2003 e sui contingenti delle borse di
studio  da  assegnare  alle  scuole  di  specializzazione mediche per
l'anno  accademico  2002/2003 di cui all'art. 35, I comma del decreto
legislativo n. 368/1999;
   Visto  il  decreto  17 dicembre 1997 del Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e  della ricerca, di concerto con il Ministro della
salute, con il quale sono stati fissati i requisiti d'idoneita' delle
strutture universitarie della formazione specialistica;
   Visto   il   decreto  del  Ministero  della  salute  in  corso  di
perfezionamento,    adottato    di    concerto   con   il   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca e con il Ministero
dell'economia e delle finanze, concernente la conferma del fabbisogno
annuo   di   medici   specialisti   da   formare   nelle   scuole  di
specializzazione   per   il   triennio  accademico  2000/2003,  e  la
determinazione  del  numero  complessivo  delle  borse  di  studio da
assegnare   nell'anno   accademico   2002/2003,  con  la  conseguente
ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;
   Ritenuto  che  l'offerta  formativa  delle  universita' si rivolge
all'intero territorio nazionale;
   Ravvisata  la  opportunita'  di  adottare  quale criterio base per
l'assegnazione   delle  borse  di  studio  quello  di  assicurare  la
continuita'  formativa  delle  scuole  tenendo  conto delle capacita'
ricettive,  nonche' del volume assistenziale delle strutture inserite
nella  rete  formativa  della  scuola  stessa  ed, in mancanza di una
propria   rete   formativa,   sulla  base  del  volume  assistenziale
complessivo,  per  ogni disciplina delle strutture sanitarie presenti
nell'ambito  territoriale  di  ciascuna regione o provincia autonoma,
rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G.;
   Viste  le  note  del  4  settembre  2002,  prot.  n.  2/123A/FS  e
successive,  con  le  quali  il  Ministero  della  difesa,  Direzione
generale  della sanita' militare ha rappresentato le proprie esigenze
di  medici  specialisti,  ai  sensi del citato decreto legislativo n.
368/1999, art. 35, comma 3°, per l'anno accademico 2002/2003;
   Viste   le  note  del  1°  ottobre  2002,  prot.  850.6/13-5977  e
successive,  con  le  quali  il  Ministero dell'interno, Dipartimento
della   pubblica   sicurezza,   Direzione   centrale  di  sanita'  ha
rappresentato  le  esigenze  della sanita' della Polizia di Stato, ai
sensi  dell'art.  52  del decreto legislativo n. 334/2000, per l'anno
accademico 2002/2003;
   Vista  la  nota del 30 gennaio 2003, n. 339/IX/3428, del Ministero
degli  affari  esteri,  con la quale e' stato comunicato l'elenco dei
posti da riservare ai medici provenienti da Paesi in via di sviluppo,
per  l'anno  accademico  2002/2003,  come  previsto dall'ultimo comma
dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368/1999;
   Visto  l'art.  46,  comma 2 del predetto il decreto legislativo n.
368/1999,   come   modificato  dall'art.  8,  comma  3,  del  decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
   Visto  l'art.  36,  della  legge  27  dicembre  2002,  n. 289, che
conferma per l'anno accademico 2002/2003 la disciplina delle borse di
studio  di cui al decreto legislativo n. 257/1991, non essendo ancora
stato  approvato  con apposito provvedimento legislativo la copertura
finanziaria  dei  contratti  di formazione/lavoro, di cui all'art. 37
del predetto decreto legislativo n. 368/1999;
   Sentito il Ministero della salute;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Per  l'anno accademico 2002/2003 il numero di medici da ammettere,
con  assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 6 del decreto
legislativo  n. 257/1991, alle scuole di specializzazione individuate
nel  decreto  ministeriale 31 ottobre 1991 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  citato  nelle premesse, e' stabilito nella tabella
allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento.