IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme
per  l'istituzione  del  gioco  del Bingo ai sensi dell'art. 16 della
legge 13 maggio 1999, n. 133;
  Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con
la  quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo
e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto  il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale,  foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre
2000,  per  l'assegnazione  di  ottocento concessioni per la gestione
delle sale destinate al gioco del Bingo;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000
con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento
in concessione della gestione del gioco del Bingo;
  Visti  i  decreti  direttoriali  16 novembre  2000 e 6 luglio 2001,
concernenti  l'approvazione  del  piano di distribuzione territoriale
delle sale destinate al gioco del Bingo;
  Visti  i  decreti  direttoriali  n.  UDG/70 del 24 gennaio 2001, n.
UDC/84  del  30 gennaio  2001  e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001 con i
quali   e'   stata  istituita  la  commissione  aggiudicatrice  delle
concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;
  Visto  il  decreto  direttoriale  11  luglio 2001 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 163, del 16 luglio 2001),
con il quale e' stata approvata, la graduatoria delle concessioni per
la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;
  Considerato che, con sentenze n. 6162/02, in data 8 maggio-6 luglio
2002  e  n.  6221/02  in  data 8 maggio-9 luglio 2002, il TAR. per il
Lazio,  accogliendo  il ricorso proposto rispettivamente dalla Primal
S.r.l.  (plico  1051 - provincia di Caltanissetta) e dalla Totobingol
S.r.l.  (plico  564  -  provincia  di Caltanissetta), ha annullato il
predetto  provvedimento  di approvazione della graduatoria nei limiti
dell'interesse   delle   ricorrenti,   poiche'  «appare  illogico  ed
inficiato  da difetto di istruttoria l'operato della Commissione che,
da  un  lato,  procede  alla valutazione di alcune voci non collegate
all'esame  del  progetto  nel  suo  insieme  e, dall'altro, omette di
assegnare  punteggi  a  quei  sottocapitoli che, come i materiali, la
superficie  a  disposizione  per  utente, il numero delle postazioni,
l'accessibilita' alla sala, l'urbanizzazione della zona, la vicinanza
ad  infrastrutture commerciali, i parcheggi, i servizi igienici ed il
personale   impiegato,   non  richiedevano  apprezzamenti  di  natura
tecnico-discrezionale,   ma   rispondevano   a  risultanze  oggettive
direttamente rilevabili dalla descrizione dell'impianto»;
  Atteso  che, in ottemperanza alle predette pronunce giurisdizionali
n. 6162/02 e n. 6221/02, l'amministrazione, dopo accurata istruttoria
ed  attento  riesame  della documentazione presentata in sede di gara
dalle  societa'  in  parola,  ritiene  di  poter attribuire, giusta i
criteri  di  aggiudicazione  di  cui al richiamato bando di gara ed i
sub-criteri  analitici stabiliti dalla Commissione aggiudicatrice nel
verbale  del 27 febbraio 2001, all'offerta della Primal S.r.l. (plico
1051)  il  punteggio complessivo pari a 46 punti ed all'offerta della
Totobingol  S.r.l.  (plico  564)  il  punteggio complessivo pari a 39
punti;
  Considerato  che  occorre  procedere,  ai  sensi  e per gli effetti
dell'art. 33 della legge n. 1034/1971, alla esecuzione delle ripetute
sentenze  n.  6162/02  e  n.  6221/02  e, quindi, alla modifica della
graduatoria  della  provincia  di Caltanissetta in base alle suddette
risultanze istruttorie;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  La  graduatoria,  per  la  provincia  di  Caltanissetta,  delle
concessioni   per   la   gestione  del  gioco  del  bingo,  riportata
nell'allegato  1  al  decreto  direttoriale 11 luglio 2001 (pubbl. in
Gazzetta  Ufficiale  n. 163 del 16 luglio 2001), e' modificata, per i
motivi indicati in premessa, come di seguito indicato:

             Regione: SICILIA; Provincia: CALTANISSETTA

=====================================================================
Pos.  |Plico |Mittente                         |Ubicazione    |Punti
=====================================================================
1     |1051  |Primal S.r.l.                    |Caltanissetta |46
2     |83    |Eurogela Giochi S.r.l.           |Gela          |45
3     |564   |Totobingol S.r.l.                |Caltanissetta |39
4     |82    |Euronissa Giochi S.r.l.          |Caltanissetta |36
5     |75    |Dryas Promozione Immagine S.r.l. |Caltanissetta |34

  2.  Entro  il  termine  di  dieci  giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto,  la Primal S.r.l. (plico
1051)  dovra' ritirare presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato  -  Piazza  Mastai  n.  11  -  00153  Roma  -  la scheda di
valutazione  del  progetto  presentato con l'obbligo di attenersi, in
sede   di   realizzazione   dei   lavori,   alla   proposta   inviata
all'amministrazione  in  sede di gara, secondo quanto descritto nella
relazione  del  proponente, nel rispetto del numero delle postazioni,
della  superficie  utile  netta  della  sala  da  gioco e di quella a
disposizione  di  ciascun  giocatore.  In  caso  di  divergenza grave
ricadranno  sulla  societa'  tutte  le conseguenti responsabilita' di
carattere  risarcitorio  ed  eventualmente  penale. Parimenti saranno
valutate  le responsabilita' connesse all'intempestiva rinuncia della
societa'  stessa  per  i  danni erariali che ne scaturiranno e per la
tutela  degli  aventi  diritto  al  subentro nell'assegnazione. Entro
centocinquanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale   del  presente  decreto,  la  societa'  in  parola  dovra'
approntare  la  sala  debitamente  attrezzata  e  funzionante  per il
collaudo da parte dell'amministrazione con facolta' di richiederne il
differimento  nei  termini  e alle condizioni stabilite dall'art. 52,
comma   48   della  legge  28 dicembre  2001,  n.  448  e  successive
modificazioni.
  3.  Restano  ferme  le  altre disposizioni di cui al citato decreto
direttoriale  11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n.
163 del 16 luglio 2001.
  4.  Sono  fatti  salvi,  nell'interesse  erariale,  gli effetti del
provvedimento  di  assegnazione della concessione per l'esercizio del
gioco  del Bingo nei confronti della societa' Euronissa Giochi S.r.l.
(plico 82).
  5. Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e
nei tempi previsti dalla normativa vigente.
    Roma, 11 giugno 2003
                                          Il direttore generale: Tino