IL DIRIGENTE GENERALE
   della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre

  Visto  il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in
data  16 gennaio  2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del
28 febbraio  2000, recante disposizioni per la revisione periodica di
motocicli e ciclomotori;
  Visto  l'art.  80,  commi  8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  del Ministero dei trasporti e della navigazione
del  23 marzo  2001  di  recepimento  della  direttiva del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio n. 97/24/CE, relativa al alcuni elementi o
caratteristiche dei veicoli a motore a due ruote o a tre ruote;
  Visti  gli  articoli 239  e  240  e l'appendice X al titolo III del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e
successive modifiche ed integrazioni;
  Tenuto  conto  del parere circostanziato espresso dalla Commissione
europea con nota SG(2001)D/51840 del 23 agosto 2001;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  4 gennaio  2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  39  del  6 marzo  2002, con il quale vengono
indicate   le   caratteristiche   tecniche   di   omologazione  delle
attrezzature  necessarie per prova analisi gas di scarico dei veicoli
a  due  ruote,  tre  ruote,  quadricicli  e  quadricicli  leggeri  ad
accensione  comandata  (analizzatore dei gas di scarico e banco prova
velocita'  per  prove  inquinamento)  e  della  relativa procedura di
prova, relativamente ai veicoli non omologati secondo le prescrizioni
del decreto ministeriale 23 marzo 2001 di recepimento della direttiva
n.   97/24/CE,   rimandando   ad   un   successivo  provvedimento  le
prescrizioni tecniche relativamente ai veicoli omologati in base alle
prescrizioni del decreto ministeriale 23 marzo 2001;
  Tenuto  conto  degli elaborati tecnici redatti dal Gruppo di lavoro
attrezzature,  operante  in  seno  all'Amministrazione, istituito con
decreto  dirigenziale  prot.  n.  3235/4410  in  data  3 agosto  1998
sostituito  con  successivo  decreto  dirigenziale  n.  3111/400  del
18 dicembre 2002;
  Espletata   la   procedura   di   informazione,  mediante  notifica
2003/0064/I,  prevista in materia di norme e regole tecniche prevista
dalla  legge  21 giugno  1986  n.  317,  modificata  ed integrata dal
decreto  legislativo  23 novembre  2000,  n. 427, di attuazione delle
direttive n. 98/34/CE e n. 98/48/CE, relativamente alla procedura per
l'accertamento  della  concentrazione  nei gas di scarico di sostanze
inquinanti per veicoli a due ruote, tre ruote, quadricicli leggeri in
circolazione,  con  motore  ad  accensione  comandata  2  o  4 tempi,
omologati conformemente al capitolo 5 della direttiva n. 97/24/CE;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  La  procedura  di  prova  per  il  controllo dei gas di scarico per
ciclomotori  e  motoveicoli  omologati  secondo  il  capitolo 5 della
direttiva  n.  97/24/CE,  da  porre  in  atto  in  sede  di revisione
periodica, e' riportata nell'allegato tecnico al presente decreto.
    Roma, 20 giugno 2003
                                     Il Capo del Dipartimento: Fumero