IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto il regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999,
recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno
1999,  relativo  allo  SFOP  -  Strumento finanziario di orientamento
della pesca;
  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  2792/1999  del  Consiglio  del
17 dicembre  1999,  che definisce modalita' e condizioni delle azioni
strutturali nel settore della pesca;
  Visto  il regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio del 28 gennaio
2002,  che  modifica  il  regolamento  (CE) n. 2792 del Consiglio del
17 dicembre 1999;
  Visto  il decreto ministeriale 15 marzo 2002 e successive modifiche
che definisce le modalita' di attuazione delle misure di «costruzione
di nuove navi» e di «ammodernamento di navi esistenti»;
  Visto  l'art.  9,  comma  1  del  regolamento  (CE)  2792, il quale
stabilisce  che  gli  aiuti pubblici per il rinnovo della flotta sono
autorizzati  qualora  gli  Stati  membri  assicurino che l'entrata di
nuove  capacita' con aiuti pubblici sia compensata da un ritiro senza
aiuti  pubblici che sia almeno uguale alla nuova capacita' introdotta
nei segmenti;
  Considerato che l'Italia intende finanziarie nuove unita' oceaniche
sino  alla  concorrenza  del naviglio ritirato senza aiuti pubblici e
sino  alla  concorrenza  della capienza espressa in termini di G.T. e
alla disponibilita' di risorse finanziarie assegnate;
  Considerato  che  la  flotta  oceanica  italiana risulta fortemente
sottodimensionata  rispetto  alle  potenzialita'  di  pesca derivanti
dagli  accordi  comunitari  e  privati  attualmente esistenti e dalla
capacita' prevista dall'attuale POP IV;
  Vista  la  necessita'  di  recuperare  un'adeguata  dimensione  del
preesistente  segmento  oceanico  anche per sostenere la competizione
internazionale,  nonche' di provvedere all'alleggerimento del deficit
alimentare e valutario;
  Considerato  che l'Amministrazione italiana intende muoversi con le
linee  dell'art.  33  del  Trattato  che,  tra  l'altro, pone tra gli
obiettivi  le  esigenze  di  favorire  l'ampliamento  delle  fonti di
approvvigionamento  tramite  l'aumento delle possibilita' di pesca in
acque  extracomunitarie  e lo sviluppo delle possibilita' di pesca in
acque di Paesi terzi;
  Considerato  che,  per  quanto  sopra  esposto  a  fronte  di nuove
costruzioni  di  navi  oceaniche non puo' essere offerto un ritiro di
pari   stazza   e   potenza  motore,  in  considerazione  dell'esigua
dimensione della flotta;
  Vista  la  necessita'  di  far  fronte a reiterate richieste in tal
senso da parte degli armatori interessati al segmento oceanico;
  Considerato  ancora  che  ricorrono i presupposti per la riapertura
dei  termini  di  presentazione delle domande riferite esclusivamente
alla flotta oceanica ricadente nel segmento 4HB;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Ai  fini  del  Regolamento (CE) n. 2792/99, sono riaperti i termini
per  la presentazione delle domande intese ad ottenere, senza obbligo
di offerta in ritiro di naviglio equivalente, un contributo per nuove
costruzioni  da  adibire  alla  pesca oceanica nei limiti attualmente
disponibili  nel  segmento 4HB della capienza di tonnellate di stazza
(T.S.L.  2.303,17)  e di potenza motore (HP 6.240) pari a (KW 4.589),
nonche'  delle  risorse  finanziarie  residue  assegnate alle singole
regioni.
  Per  la  presentazione  delle  predette  domande,  redatte in carta
semplice  e  secondo  il modello «allegato n. 1» indicato nel decreto
ministeriale 15 marzo 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136
del  12 giugno  2002,  e'  fissato  il  termine  di  trenta  giorni a
decorrere  dal  giorno  successivo  alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto.
  Per  le  ulteriori  condizioni resta fermo quant'altro indicato nel
decreto ministeriale 15 marzo 2002 gia' piu' volte citato.