IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali; Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP - Strumento finanziario di orientamento della pesca; Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999, che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca; Visto il regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio del 28 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2792 del Consiglio del 17 dicembre 1999; Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2002 e successive modifiche che definisce le modalita' di attuazione delle misure di «costruzione di nuove navi» e di «ammodernamento di navi esistenti»; Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento (CE) 2792, il quale stabilisce che gli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta sono autorizzati qualora gli Stati membri assicurino che l'entrata di nuove capacita' con aiuti pubblici sia compensata da un ritiro senza aiuti pubblici che sia almeno uguale alla nuova capacita' introdotta nei segmenti; Considerato che l'Italia intende finanziarie nuove unita' oceaniche sino alla concorrenza del naviglio ritirato senza aiuti pubblici e sino alla concorrenza della capienza espressa in termini di G.T. e alla disponibilita' di risorse finanziarie assegnate; Considerato che la flotta oceanica italiana risulta fortemente sottodimensionata rispetto alle potenzialita' di pesca derivanti dagli accordi comunitari e privati attualmente esistenti e dalla capacita' prevista dall'attuale POP IV; Vista la necessita' di recuperare un'adeguata dimensione del preesistente segmento oceanico anche per sostenere la competizione internazionale, nonche' di provvedere all'alleggerimento del deficit alimentare e valutario; Considerato che l'Amministrazione italiana intende muoversi con le linee dell'art. 33 del Trattato che, tra l'altro, pone tra gli obiettivi le esigenze di favorire l'ampliamento delle fonti di approvvigionamento tramite l'aumento delle possibilita' di pesca in acque extracomunitarie e lo sviluppo delle possibilita' di pesca in acque di Paesi terzi; Considerato che, per quanto sopra esposto a fronte di nuove costruzioni di navi oceaniche non puo' essere offerto un ritiro di pari stazza e potenza motore, in considerazione dell'esigua dimensione della flotta; Vista la necessita' di far fronte a reiterate richieste in tal senso da parte degli armatori interessati al segmento oceanico; Considerato ancora che ricorrono i presupposti per la riapertura dei termini di presentazione delle domande riferite esclusivamente alla flotta oceanica ricadente nel segmento 4HB; Decreta: Art. 1. Ai fini del Regolamento (CE) n. 2792/99, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere, senza obbligo di offerta in ritiro di naviglio equivalente, un contributo per nuove costruzioni da adibire alla pesca oceanica nei limiti attualmente disponibili nel segmento 4HB della capienza di tonnellate di stazza (T.S.L. 2.303,17) e di potenza motore (HP 6.240) pari a (KW 4.589), nonche' delle risorse finanziarie residue assegnate alle singole regioni. Per la presentazione delle predette domande, redatte in carta semplice e secondo il modello «allegato n. 1» indicato nel decreto ministeriale 15 marzo 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, e' fissato il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Per le ulteriori condizioni resta fermo quant'altro indicato nel decreto ministeriale 15 marzo 2002 gia' piu' volte citato.