LA GIUNTA REGIONALE

  Visto  il  decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II,
capo  I,  sulla  protezione delle bellezze naturali, e in particolare
gli articoli 139, 140, 141;
  Visto  il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n.
1357,  per l'applicazione della legge n. 1497/1939 ora ricompresa nel
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II;
  Vista  la  legge  regionale  27 maggio  1985,  n.  57  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Preso  atto che il dirigente della U.O. proponente riferisce che la
commissione provinciale di Como per la tutela delle bellezze naturali
con  verbale  n.  3  del 13 luglio 1990 ha deliberato di proporre per
l'inserimento nell'elenco relativo alla provincia di Como di cui alle
lettere  c)  e  d) del punto 1 dell'art. 139 del, decreto legislativo
29 ottobre  1999,  n.  490,  titolo  II,  capo I e per il conseguente
assoggettamento  alle  norme  sulla  tutela  delle bellezze naturali,
l'area ubicata nel comune di Ballabio, perimetrata come segue:
    a nord: il confine con il comune di Pasturo;
    a est: il confine con il comune di Cremeno fino alla intersezione
con  l'isoipsa  degli 800 m poi lungo la linea della stessa fino alla
valle  di  Corna  in  lato  sinistro, indi il confine est dei mappali
711-1892-714-718-719-722-725-726-729-1018;
    a  sud:  il confine sud dei mappali 1018-1016-902; il confine est
dei  mappali 1013-1832-1837; il confine sud dei mappali 1837-1836; il
confine  est dei mappali 1005-1004 ; il confine sud del mappale 1004,
indi  il  lato  ovest  della  strada  provinciale  Lecco-Taceno  fino
all'intersezione  con  il  lato nord del mappale 846; il lato esterno
alla  zona  di vincolo dei mappali 737-739-744-859-864- 865-753; indi
la  strada  consorziale  Cabratec  fino al limite sud del mappale 783
proseguendo lungo il lato sud-ovest del mappale 783;
    a ovest: la linea dei 700 m, coincidente con il margine ovest dei
prati  di  Cabratec  fino all'intersezione con la val Frasna, indi la
sponda  sinistra  del torrente Frasna fino all'incrocio con l'isoipsa
degli  800  m  poi  lungo  stessa  fino a congiungersi con il confine
comunale;
  Preso  atto  che  il  comune  di Ballabio ora ricade nel territorio
della provincia di Lecco;
  Preso  atto  dell'avvenuta  pubblicazione in data 26 settembre 1990
del  suddetto  verbale  n.  3 del 13 luglio 1990 all'albo pretorio, a
cura del comune di Ballabio;
  Riconosciuto  che  la  zona  in  questione  ha  notevole  interesse
pubblico  in quanto di rilevante valore paesaggistico e naturalistico
per la persistenza di precipui caratteri geomorfologici connessi alla
formazione  del  sistema  vallivo  della Valsassina, che nel colle di
Balisio ha la sua «Porta» d'accesso;
  Considerato  che la «individuazione e revisione di ambiti di tutela
paesistica da sottoporre alla commissione provinciale per le Bellezze
naturali»  rientra  tra  i  risultati di cui all'obiettivo gestionale
10.1.3.2 del PRS 2002;
&d1 ;  Dato   atto   che   la   sede   dove  e'  proponibile  ricorso
giurisdizionale e' il TAR della Lombardia secondo le modalita' di cui
alla  legge  n. 1034/1971, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al
Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n.  1199/1971,  rispettivamente  entro  sessanta  e centoventi giorni
dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto nella Gazzetta
Ufficiale;
  Ad unanimita' di voti espressi nelle forme di legge;

                              Delibera:

  1.  Di inserire nell'elenco relativo alla provincia di Lecco di cui
alle  lettere  c)  e  d)  del  punto  1  dell'art.  139  del  decreto
legislativo  29 ottobre  1999,  n.  490,  titolo  II  capo I e per il
conseguente  assoggettamento  alle  norme sulla tutela delle bellezze
naturali, l'area ubicata nel comune di Ballabio cosi' delimitata:
    a nord: il confine con il comune di Pasturo;
    a est: il confine con il comune di Cremeno fino alla intersezione
con  l'isoipsa 800 m, poi lungo la linea della stessa fino alla valle
di   Corna  in  lato  sinistro,  indi  il  confine  est  dei  mappali
711-1892-714-718-719-722-725-726-729-1018;
    a  sud:  il confine sud dei mappali 1018-1016-902; il confine est
dei mappali 1013-1832- 1837; il confine sud dei mappali 1837-1836; il
confine  est  dei mappali 1005-1004; il confine sud del mappale 1004,
indi  il  lato  ovest  della  strada  provinciale  Lecco-Taceno  fino
all'intersezione  con  il  lato nord del mappale 846; il lato esterno
alla zona di vincolo dei mappali 737-739-744-859-864-865-753; indi la
strada  consorsorziale  Cabratec  fino  al limite sud del mappale 783
proseguendo lungo il lato sud-ovest del mappale 783;
    a ovest: la linea dei 700 m, coincidente con il margine ovest dei
prati  di  Cabratec  fino all'intersezione con la val Frasna, indi la
sponda  sinistra  del torrente Frasna fino all'incrocio con l'isoipsa
degli  800  m  poi lungo la stessa fino a congiungersi con il confine
comunale.
  2.   Di  considerare  la  planimetria  riportante  l'individuazione
cartografica  dell'area  assoggettata a tutela paesistico-ambientale,
quale parte integrante della presente deliberazione.
  3.  Di  disporre  la  pubblicazione della presente deliberazione ai
sensi  e  per  gli  effetti  dell'art. 142 del decreto legislativo n.
490/1999,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica, nonche' sul
Bollettino ufficiale della regione Lombardia.
  4.  Di  inviare  al  sindaco  del  comune  di  Ballabio copia della
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, contenente la presente
deliberazione  affinche' provveda ad affiggerla all'albo comunale per
un periodo di tre mesi. Il comune dovra' tenere a disposizione presso
i  propri uffici per libera visione al pubblico, copia della Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  come  previsto  dal  comma 2
dell'art. 142 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo
II, capo I.
    Milano, 23 maggio 2003
                                                  Il segretario: Sala