IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Visto   il   decreto  ministeriale  6 giugno  2003,  relativo  alla
protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla
denominazione  «Spressa delle Giudicarie», trasmessa alla Commissione
europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite le regioni;
  Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai
controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle
denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione
comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello
nazionale ai sensi del regolamento CE n. 535/97;
  Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il
quale  individua  nel  Ministero delle politiche agricole e forestali
l'Autorita'  nazionale  preposta  al  coordinamento dell'attivita' di
controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
  Vista  la  comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato
art.  14  della legge n. 526/1999, dalla provincia autonoma di Trento
con  la  quale  il  predetto  ente  territoriale  ha  indicato  quale
autorita' pubblica da designare per svolgere l'attivita' di controllo
sulla  denominazione di che trattasi l'«Agenzia per la garanzia della
qualita'  in agricoltura - A.Q.A.», con sede in San Michele all'Adige
(Trento), via E. Mach n. 1;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Considerato che gli organismi proposti per l'attivita' di controllo
debbono  rispondere  ai  requisiti  previsti dal decreto ministeriale
29 maggio  1998,  n.  61782,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
14 luglio  1998,  n.  162,  con  particolare riguardo all'adempimento
delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si
e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato   l'indicazione   del  Gruppo  tecnico  di  valutazione
dell'opportunita'  di  pervenire  alla  definizione  di  un piano dei
controlli standard appositamente predisposto per i formaggi;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  di  cui  all'art. 10 del regolamento CEE n.
2081/92  del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole
e  forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della
legge n. 526/1999, sentite le regioni e le province autonome;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, garantendo che e'
stata  autorizzata  dal  Ministero  una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
protetta risponda ai requisiti del disciplinare;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1  dell'art. 14 della legge n.
526/1999;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'«Agenzia per la garanzia della qualita' in agricoltura - A.Q.A.»,
con  sede  in  San  Michele  all'Adige  (Trento), via E. Mach n. 1 e'
designata, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 della legge n. 526/1999,
a  espletare  le  funzioni  di  controllo  previste  dall'art. 10 del
regolamento  CEE  del  Consiglio  n.  2081/92  per  la  denominazione
«Spressa  delle  Giudicarie»,  protetta  transitoriamente  a  livello
nazionale con decreto ministeriale 6 giugno 2003.