IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEl MINISTRI

  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 giugno 2003, concernente la dichiarazione, fino al 31 ottobre 2003,
dello stato di emergenza nel territorio nazionale ai fini della lotta
aerea agli incendi boschivi;
  Visto,  in  particolare, l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio
1992,  n.  225,  che  per  l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti  alla  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza prevede
l'adozione di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
  Considerato  che le consistenti precipitazioni piovose verificatesi
nel corso della stagione autunnale hanno determinato un significativo
accrescimento  della  vegetazione presente nei boschi e nelle aree ad
essi  limitrofe,  e  che  la particolare elevata consistenza di dette
biomasse, con l'approssimarsi della stagione estiva e del conseguente
aumento  della temperatura determina, un notevole aumento del rischio
di  innesco  e  propagazione  degli  incendi  boschivi sul territorio
nazionale;
  Ravvisata,   quindi,   l'assoluta   necessita'   di  adottare  ogni
iniziativa utile per assicurare l'aumento della complessiva capacita'
operativa  della  flotta  aerea  attualmente  esistente,  nonche'  di
implementare  la  disponibilita'  dei  mezzi  da destinare alla lotta
attiva agli incendi boschivi;
  Considerato  che  gli  incendi  boschivi  nel contesto emergenziale
sopra descritto sono suscettibili, inoltre, di determinare gravissimi
danni  al patrimonio boschivo e faunistico, rendendo cosi' necessaria
una  costante  azione  di  contrasto  sia a terra che con il concorso
delle componenti aeree;
  Ravvisata,  quindi,  la  necessita'  ed  urgenza di porre in essere
interventi di carattere straordinario;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:

                               Art. 1.
  1.  Al  fine di conseguire una piu' efficace e tempestiva azione di
contrasto  agli incendi boschivi su tutto il territorio nazionale, in
relazione   al   prevedibile   aumento   del  rischio  di  innesco  e
propagazione    connesso   al   significativo   accrescimento   della
vegetazione,  i velivoli comunque impegnati per le predette finalita'
sotto  il  coordinamento  del  Dipartimento  della protezione civile,
coerentemente  con  quanto disposto dall'art. 7, comma 2, della legge
21 novembre  2000,  n.  353, sono equiparati a tutti gli effetti agli
aeromobili  di Stato, con conseguente obbligo dell'Ente nazionale per
l'assistenza  al  volo  S.p.a.  di assicurare ai predetti aeromobili,
nello  svolgimento  delle  attivita'  di istituto, la priorita' nelle
sequenze di atterraggio e decollo.
  2.  Al  fine  di fronteggiare adeguatamente l'emergenza di cui alla
presente  ordinanza,  l'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile  e'
autorizzato  ad  adeguare alle maggiori esigenze i limiti d'impiego e
di  volo  dei  piloti  dei  velivoli di Stato ad ala rotante e ad ala
fissa, operanti con equipaggio composto da due piloti, nell'ottica di
ottimizzare,  nel  rispetto  delle  condizioni  di volo, l'impiego di
detti   mezzi  tenendo  conto  della  peculiarita'  del  servizio  in
argomento.