IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Vista la legge 5 novembre 1966, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista la legge 28  gennaio 1994, n. 84;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha apportato sostanziali
modifiche,  nel  campo  degli ammortizzatori sociali per i lavoratori
delle compagnie portuali;
  Visto  il  decreto-legge  3 maggio  2001, n. 158, convertito, senza
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;
  Visto l'art. 8 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro
del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, con il
quale   e'  stata  concessa,  non  oltre  il  31 dicembre  2001,  una
indennita'  pari  al  trattamento  massimo  di integrazione salariale
straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nei confronti dei
lavoratori  portuali  transitati  nelle  societa' di cui all'art. 21,
comma 1, lettera b) della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
  Visto  il  protocollo  d'intesa  in data 7 novembre 2001, presso il
Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale
della  tutela  delle  condizioni  di  lavoro,  in  cui le parti hanno
convenuto,  nell'attesa  di  definire  le  problematiche  relative ai
lavoratori  del  settore  portuale,  sulla necessita' di continuare a
riconoscere  ai predetti lavoratori, l'indennita' pari al trattamento
massimo  di  integrazione salariale straordinaria, di cui al predetto
art. 8 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001;
  Visto  l'art.  52,  comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
nella   parte   in   cui  prevede,  in  attesa  della  riforma  degli
ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31  dicembre 2002, che
nel   caso   di   programmi   finalizzati   alla  gestione  di  crisi
occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in
detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre
proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria,
di  mobilita'  e  di  disoccupazione  speciale,  anche in deroga alla
normativa vigente in materia;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 31450
del  20 agosto 2002, registrato dalla Corte dei conti il 30 settembre
2002, registro n. 6, foglio n. 10;
  Visto  l'art.  41,  comma  1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
nella  parte  in  cui  dispone,  in particolare, che, in attesa della
riforma   degli   ammortizzatori   sociali,  nel  caso  di  programmi
finalizzati  alla  gestione  di crisi occupazionali ovvero miranti al
reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  puo' disporre, entro il 31 dicembre
2003,   proroghe   di  trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria,  di  mobilita'  e  di  disoccupazione  speciale,  gia'
previsti  da  disposizioni  di  legge, anche in deroga alla normativa
vigente in materia;
  Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32220
del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003,
registro  n.  2,  foglio  n.  331,  con  il  quale e' stato prorogato
l'accesso  ai  trattamenti  di integrazione salariale straordinaria -
relativamente  all'anno  2003  -  anche  nei confronti dei lavoratori
portuali  transitati  nelle  societa'  di  cui  all'art. 21, comma 1,
lettera b) della legge n. 84/1994;
  Visto  il  verbale  di  accordo  redatto il giorno 10 dicembre 2002
presso il Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione
e  tutela  dei  lavoratori  -  Direzione  generale della tutela delle
condizioni  di lavoro, con il quale e' stata concordata la necessita'
di ricorrere alla indennita' sopra richiamata anche per l'anno 2003;
  Viste  le note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Direzione  generale per le infrastrutture della navigazione marittima
ed  interna del 17 e 27 gennaio 2003, nelle quali, tra l'altro, viene
quantificato   in  Euro 12.380.936,00,  l'onere  complessivo  per  la
proroga del trattamento di cui trattasi;
  Ritenuto,  pertanto, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge n.
289/2002,   di   concedere,   anche   per  l'anno  2003,  la  proroga
dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale
straordinaria,  gia' disposta dal citato decreto interministeriale n.
31450  del  20 settembre  2002,  in  favore  dei  lavoratori portuali
transitati  nelle  societa'  di  cui all'art. 21, comma 1, lettera b)
della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41,
comma  1,  della  legge  27 dicembre  2002, n. 289, e' concessa - dal
1° gennaio   2003   al   31 dicembre   2003  -  nel  limite  di  Euro
12.380.936,00,  ai  lavoratori  portuali transitati nelle societa' di
cui  all'art. 21, comma 1, lettera b) della legge 28 gennaio 1994, n.
84, ancorche' divenuti dipendenti e/o soci lavoratori dell'impresa di
cui  all'art.  17, comma 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ovvero
dell'Agenzia  di cui al comma 5 del predetto art. 17, come sostituito
dalla  legge  30 giugno 2000, n. 186, la proroga dell'indennita' pari
al  trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, gia'
concessa  con  il  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
n. 31450 del 20 agosto 2002 citato in premessa.