IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  8,  comma 5 e 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236;
  Visto l'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n.
478,  convertito,  con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n.
56;
  Visto  il  decreto-legge  1° ottobre  1996,  n. 510, convertito con
modificazioni,   nella   legge   28 novembre  1996,  n.  608,  ed  in
particolare l'art. 4, commi 6 e 21 e l'art. 9, comma 25, punto b);
  Vista   la  delibera  CIPE  -  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrata dalla Corte
dei  conti il 5 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 63, con la quale
sono  stati  definiti  i  criteri di priorita' per la concessione del
trattamento   straordinario   di   integrazione  salariale  ai  sensi
dell'art.  6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da
ultimo  reiterato dall'art. 4, comma 21 del sopracitato decreto-legge
n. 510/1996, convertito con modificazioni, nella legge n. 608/1996;
  Visto  l'art.  3,  comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;
  Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;
  Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  l'art.  1,  comma  1,  lettera a) del decreto-legge 8 aprile
1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998,
n. 176;
  Visto  l'art.  45, comma 17, lettera e) della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
  Visto  l'art.  62,  comma  1,  lettera  b)  della  legge n. 488 del
23 dicembre 1999;
  Visto  l'art.  1,  comma 6, lettera c) del decreto-legge n. 346 del
24 novembre 2000;
  Visto l'art. 78, comma 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto  il  decreto-legge  3 maggio  2001,  n. 158 ed in particolare
l'art. 2, comma 1, punti a) e b) e l'art. 4;
  Visto  l'art.  2  del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della
previdenza  sociale  di  concerto  con il Ministro del tesoro e della
programmazione  economica,  n.  30012,  del 6 giugno 2001, registrato
alla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n.
78;
  Visto l'art 52, comma 46 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001;
  Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 30874
del 27 marzo 2002, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2002,
registro n. 1, foglio n. 285;
  Visto  l'art.  41, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002
il  quale  ha  disposto, in particolare, che, in attesa della riforma
degli  ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione  di  crisi  occupazionali  ovvero  miranti  al  reimpiego di
lavoratori  coinvolti  in  detti  programmi, il Ministro del lavoro e
delle  politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e
delle  finanze  puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di
trattamenti   di   cassa   integrazione  guadagni  straordinaria,  di
mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni
di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;
  Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32220
del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003,
registro  n.  2,  foglio  n.  331  con  il  quale  e' stato prorogato
l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di
mobilita',  relativamente  all'anno  2003  nei  confronti, anche, dei
lavoratori   gia'  beneficiari  dei  predetti  trattamenti  ai  sensi
dell'art.  4,  comma  21,  comma  5  della citata legge n. 608/1996 e
dell'art.  1,  comma  1  del  citato  decreto-legge  n.  393/1997,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Ritenuta  la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadute
sul  piano  occupazionale  derivanti  da  gravi  crisi  aziendali e/o
settoriali,   di   autorizzare  la  corresponsione  di  proroghe  dei
trattamenti  di  integrazione  salariale straordinaria o di mobilita'
nei  confronti  dei  surrichiamati  lavoratori,  anche in deroga alle
disposizioni  vigenti  in  materia  di  ammortizzatori  sociali,  con
particolare  riferimento  alla  citata  legge  n. 223/1991 per l'anno
2003;
  Ritenuto   che  la  proroga  dei  suddetti  trattamenti,  ai  sensi
dell'art. 41, comma 1 della citata legge n. 289 del 27 dicembre 2002,
mira  alla  gestione  di  crisi occupazionali ovvero al reimpiego dei
lavoratori nelle attivita' che verranno avviate nelle aree in fase di
reindustrializzazione,  ove  siano  gia'  stati  stipulati protocolli
d'intesa  o  intese  di  programma con le regioni ovvero con le parti
sociali;
  Vista la nota dell'Istituto nazionale di previdenza sociale - INPS,
del  30 aprile  2003  con  la  quale si comunica che per il pagamento
dell'indennita'  di mobilita' e delle relative prestazioni accessorie
per  l'anno 2002, e' stata spesa la cifra complessiva di 5.112.923,30
euro;
  Viste  le  istanze  pervenute al competente ufficio ministeriale di
accesso al trattamento CIGS per l'anno 2002, ai sensi del citato art.
52, comma 46 della legge n. 488/2001;
  Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale
straordinaria  e  di  mobilita',  erogate  con  riferimento agli anni
precedenti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni  in premessa esplicitate e' prorogato, fino al
31 dicembre   2003,   l'accesso   al   trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalle
aziende gia' beneficiarie del predetto trattamento ai sensi dell'art.
4,  comma  21  e  dell'art.  9,  comma 25, punto b) del decreto-legge
1° ottobre  1996  n.  510,  convertito  con modificazioni nella legge
28 novembre  1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche'  dell'art.  41,  comma  1 della legge n. 289, del 27 dicembre
2002, nel limite di spesa di 6.100.000,00 euro.