IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
               per la programmazione, il coordinamento
                       e gli affari economici

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
  Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Visto  il decreto in data 11 dicembre 1993, con la quale l'istituto
«Confederazione  di  organizzazioni italiane per la ricerca analitica
sui  gruppi  -  COIRAG»  e'  stato abilitato ad istituire ed attivare
corsi  di  specializzazione  in  psicoterapia  nelle  sedi di Milano,
Torino, Roma e Palermo;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  predetto  Istituto ha chiesto
l'abilitazione  ad  istituire e ad attivare corsi di specializzazione
in  psicoterapia nella sede periferica di Bari, per un numero massimo
di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a
venti unita' e per l'intero corso ad ottanta unita';
  Visto  il  parere  favorevole al riconoscimento della predetta sede
periferica espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta
del 21 marzo 2003;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'Istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto  comitato  nella  riunione  del 7 maggio 2003, trasmessa con
nota n. 370 dell'8 maggio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con
decreto  11 dicembre  1998,  n.  509  l'istituto  «Confederazione  di
organizzazioni  italiane  per  la  ricerca  analitica  sui  gruppi  -
COIRAG»,   e'  abilitato  ad  istituire  e  ad  attivare  nella  sede
periferica  di  Bari, via Zuccarazo n. 8, ai sensi delle disposizioni
di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data
del  presente  decreto,  un corso di specializzazione in psicoterapia
secondo  il  modello  scientifico-culturale  proposto nell'istanza di
riconoscimento.
  2.  Il  numero  massimo degli allievi da ammettere al primo anno di
corso  per ciascun anno e' pari a venti unita' e, per l'intero corso,
a ottanta unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 16 giugno 2003
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona