IL DIRETTORE GENERALE
                 per le concessioni e autorizzazioni

  Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni
per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed,
in particolare, l'art. 89;
  Visto  il  decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze in data 14 marzo 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2003;
  Visto  il  decreto  direttoriale  29 aprile  2003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2003, con il quale sono stati
determinati i lotti di autorizzazioni preventive;
  Considerato che l'art. 1, comma 1, del citato decreto 14 marzo 2003
assegna 27 milioni di euro per i contributi di cui all'art. 89, comma
2,  della legge n. 289 del 2002, relativi agli apparati di utente per
la trasmissione e/o ricezione a larga banda dei dati via Internet;
  Considerato che l'art. 2, comma 4, del citato decreto 14 marzo 2003
prevede  che  le  tipologie  di  lotto  possono  essere modificate in
qualsiasi   momento   dal   Ministero   in   relazione  all'andamento
dell'erogazione dei contributi;
  Vista la richiesta dei dati di vendita del mese di febbraio e delle
singole   settimane   di marzo   2003   rivolta   agli  operatori  di
telecomunicazioni che hanno fatto richiesta di assegnazione dei lotti
di  autorizzazioni  preventive  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto
14 marzo  2003  e  dell'art.  2,  comma  4,  del decreto direttoriale
29 aprile 2003;
  Viste  le  comunicazioni  dei dati di vendita da parte dei suddetti
operatori di telecomunicazioni;
  Considerato  che  in  base ai suddetti dati di vendita e' opportuno
modificare le tipologie dei lotti di autorizzazioni preventive di cui
all'art. 1 del decreto 29 aprile 2003 ed individuare cinque tipologie
di   lotti   di   autorizzazioni   preventive,   ciascuna  contenente
l'ammontare  del  relativo  stanziamento, al fine di tenere conto dei
differenti    volumi    di   vendita   dei   diversi   operatori   di
telecomunicazioni;
  Tenuto  conto  che l'art. 89 della legge n. 289 del 2002 prevede il
riconoscimento  del  contributo  per  i  contratti  di abbonamento al
servizio  di  accesso  a  larga  banda  ad Internet stipulati dopo il
1° dicembre  2002 e che, pertanto, secondo il criterio cronologico di
riconoscimento dei contributi agli utenti, e' opportuno prevedere che
in  fase di seconda erogazione i lotti da assegnare siano riferiti ai
contratti stipulati tra il 1° febbraio 2003 e il 9 marzo 2003;
  Considerato,  altresi',  opportuno  prevedere,  in  relazione  alla
disponibilita'  dei  fondi ancora da assegnare, che ciascun operatore
di   telecomunicazione   non  possa  beneficiare  in  tale  fase  del
riconoscimento  di  contributi  in  misura  superiore al 10 per cento
rispetto  ai  dati  di  vendita comunicati per il periodo 1° febbraio
2003 - 9 marzo 2003;
  Tenuto conto della necessita', alla luce delle vigenti disposizioni
contabili  riguardanti  la gestione dei contributi, di stabilire, per
il  rimborso  agli  operatori  di  telecomunicazioni  dei  contributi
riconosciuti  in  tale fase, una liquidazione nella misura del 70 per
cento,  rinviando  ad  una  fase  successiva  il rimanente trenta per
cento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Determinazione dei lotti
  1.  Le  tipologie dei lotti di cui all'art. 2, comma 3, del decreto
interministeriale  14 marzo 2003 in fase di seconda assegnazione sono
cosi' stabilite:
    1) lotto I - relativo a n. 40.000 contributi per uno stanziamento
pari a Euro 3.000.000;
    2) lotto L - relativo a n. 10.000 contributi per uno stanziamento
pari a Euro 750.000;
    3)  lotto M - relativo a n. 2.000 contributi per uno stanziamento
pari a Euro 150.000;
    4)  lotto  N  - relativo a n. 200 contributi per uno stanziamento
pari a Euro 15.000;
    5)  lotto  O  - relativo a n. 100 contributi per uno stanziamento
pari a Euro 7.500.
  2.  I  lotti  di  cui  al  comma  1  sono  riferiti ai contratti di
abbonamento  al  servizio  di  accesso  a  larga  banda  ad  Internet
stipulati dal 1° febbraio 2003 al 9 marzo 2003 compresi.
  3.  In  relazione  alla  disponibilita'  dei  fondi da assegnare, a
ciascun  operatore  di telecomunicazioni che abbia fatto richiesta di
assegnazione di lotti di autorizzazioni preventive ai sensi dell'art.
3 del decreto interministeriale 14 marzo 2003 e dell'art. 2, comma 4,
del  decreto  direttoriale  29 aprile  2003, in tale fase non possono
essere  riconosciuti  contributi in eccesso del 10 per cento rispetto
ai  dati di vendita relativi al periodo di cui al comma 2, comunicati
dal  medesimo  operatore,  indipendentemente  dalla  tipologia  e dal
numero dei lotti assegnati ai sensi del presente articolo.
  4.  L'assegnazione del lotto di autorizzazioni preventive a ciascun
operatore   e   la   compilazione   del  foglio  elettronico  a  cura
dell'operatore  assegnatario avviene con le medesime modalita' di cui
all'art. 2, comma 2, del decreto 29 aprile 2003.