IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16 lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  Regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1107/96  della  Commissione  del
12 giugno   1996,   relativo  alla  registrazione  della  indicazione
geografica  protetta  «Cappero di Pantelleria», ai sensi dell'art. 17
del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Vista  la  domanda presentata dalla C.A.P.C. - Cooperativa agricola
produttori  capperi  soc.  coop.  a  r.l.,  con  sede  in Pantelleria
(Trapani),  Contrada Scauri Basso, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare  di  produzione  della  indicazione  geografica protetta
«Cappero di Pantelleria», ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento
(CEE) n. 2081/92;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 10 giugno 2003 con il quale la
«Camera   di  commercio,  industria,  agricoltura  e  artigianato  di
Trapani»   e'   stata  designata  ad  effettuare  i  controlli  sulla
indicazione   geografica  protetta  «Cappero  di  Pantelleria»  sopra
indicata,  ai  sensi  dell'art.  10  del  citato regolamento (CEE) n.
2081/92;
  Vista  la  nota protocollo n. 63082 del 5 giugno 2003, con la quale
il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la
modifica  di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art.
9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato all'organismo
comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Visto  il  fascicolo  trasmesso  in  allegato  alla  suddetta  nota
costituito  dalla scheda riepilogativa e dalle note esplicative sulle
modifiche richieste;
  Vista  l'istanza  del  26 maggio  2003, con la quale la Cooperativa
richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento  (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2
del  regolamento  (CEE)  n.  535/97  sopra  richiamato, espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e
futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata
domanda  di modifica del disciplinare di produzione della indicazione
geografica protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che
della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  che  le  disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai
controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle
denominazioni  per  le  quali, essendo stata notificata all'Organismo
comunitario  competente,  domanda  di  modifica  al  disciplinare  di
produzione,   ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello
nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97;
  Considerato  che  l'organismo  di  controllo  designato  «Camera di
commercio,  industria,  agricoltura  e  artigianato  di  Trapani»  ha
predisposto  un  piano  dei  controlli  adeguato  e  che recepisce le
modifiche  richieste dalla C.A.P.C. - Cooperativa agricola produttori
capperi  soc.  coop.  a  r.l.,  al  disciplinare  di produzione della
indicazione  geografica  protetta  «Cappero di Pantelleria» trasmessa
all'organismo  comunitario  competente  con  nota del 10 giugno 2003,
numero di protocollo 63082;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  dell'art.  14  della  legge n. 526/1999, si e' avvalso del
Gruppo tecnico di valutazione;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  indicazione  geografica
protetta   «Cappero   di  Pantelleria»,  in  attesa  che  l'organismo
comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento della domanda avanzata dalla Cooperativa sopra
citata,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio e a livello
nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della
indicazione  geografica protetta «Cappero di Pantelleria», secondo le
modifiche  richieste  dallo  stesso,  in  attesa  che  il  competente
organismo comunitario decida su detta domanda;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio a livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997,  alla  modifica,  chiesta dalla C.A.P.C. - Cooperativa agricola
produttori  capperi  soc. coop. a r.l., al disciplinare di produzione
della   indicazione  geografica  protetta  «Cappero  di  Pantelleria»
registrata  con  regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12
giugno  1996  ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n.
2081/92 notificata al competente organismo comunitario.