IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli; Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il Regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio; Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Vista la domanda presentata dalla C.A.P.C. - Cooperativa agricola produttori capperi soc. coop. a r.l., con sede in Pantelleria (Trapani), Contrada Scauri Basso, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria», ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto il decreto ministeriale del 10 giugno 2003 con il quale la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani» e' stata designata ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» sopra indicata, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92; Vista la nota protocollo n. 63082 del 5 giugno 2003, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica; Visto il fascicolo trasmesso in allegato alla suddetta nota costituito dalla scheda riepilogativa e dalle note esplicative sulle modifiche richieste; Vista l'istanza del 26 maggio 2003, con la quale la Cooperativa richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio; Ritenuto che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni per le quali, essendo stata notificata all'Organismo comunitario competente, domanda di modifica al disciplinare di produzione, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97; Considerato che l'organismo di controllo designato «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trapani» ha predisposto un piano dei controlli adeguato e che recepisce le modifiche richieste dalla C.A.P.C. - Cooperativa agricola produttori capperi soc. coop. a r.l., al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» trasmessa all'organismo comunitario competente con nota del 10 giugno 2003, numero di protocollo 63082; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dalla Cooperativa sopra citata, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria», secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda; Decreta: Art. 1. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dalla C.A.P.C. - Cooperativa agricola produttori capperi soc. coop. a r.l., al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 notificata al competente organismo comunitario.