Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita del medicinale «Rayzon»
autorizzata  con  procedura  centralizzata  europea  ed  inserita nel
registro comunitario dei medicinali con i numeri:

    EU/1/02/210/002   20   mg   polvere   e  solvente  per  soluzione
iniettabile   1   flaconcino   +  1  fiala  1  ml  uso  endovenoso  o
intramuscolare;
    EU/1/02/210/003   20   mg   polvere   e  solvente  per  soluzione
iniettabile   3   flaconcini   +  3  fiale  1  ml  uso  endovenoso  o
intramuscolare
    EU/1/02/210/004   20   mg   polvere   e  solvente  per  soluzione
iniettabile   5   flaconcini   +  5  fiale  1  ml  uso  endovenoso  o
intramuscolare;
    Titolare A.I.C.: Pharmacia Europe EEIG.

                        IL DIRIGENTE GENERALE
                  della valutazione dei medicinali
                      e della farmacovigilanza

  Visto  il  decreto  legislativo  n.  29  del  3  febbraio 1993 e le
successive modifiche ed integrazioni;
  Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Vista  la  decisione  della  Commissione europea del 22 marzo 2002,
recante  l'autorizzazione  all'immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Rayzon»;
  Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione
della  direttiva  n. 93/39 CEE che modifica le direttive n. 65/65, n.
75/318 e n. 75/319 CEE»;
  Visto  l'art. 3 della direttiva n. 65/65 modificata dalla direttiva
n. 93/39 CEE;
  Visto il decreto legisiatvo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare
riferimento all'art. 7;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art.
8;
  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la
classificazione;
  Visto  l'art.  1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996,
secondo  il  quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del
regolamento    CEE    n.    2309/93    sono   cedute   dal   titolare
dell'autorizzazione  al  Servizio  sanitario  nazionale  ad un prezzo
contrattato  con il Ministero della sanita', su conforme parere della
Commissione  unica  del  farmaco,  secondo  i  criteri  stabiliti dal
Comitato    interministeriale   per   la   programmazione   economica
(C.I.P.E.);
  Vista la delibera C.I.P.E. del 1° febbraio 2001;
  Visto  il  parere  espresso nella seduta dell'8/9 aprile 2003 dalla
Commissione unica del farmaco;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della
distribuzione,  alla  specialita'  medicinale  «Rayzon»  debba  venir
attribuito un numero di identificazione nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla specialita' medicinale RAYZON nelle confezioni indicate, viene
attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:
    20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino +
1 fiala 1 ml uso endovenoso o intramuscolare;
    A.I.C. n. 035634029/E (in base 10), 11ZGVF (in base 32);
    20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini +
3 fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare;
    A.I.C. n. 035634031/E (in base 10), 11ZGVH (in base 32);
    20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini +
5 fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare;
    A.I.C. n. 035634043/E (in base 10), 11ZGVV (in base 32);