IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  l'art.  34  del  decreto-legge  22 dicembre  1981,  n.  786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e
successive modificazioni;
  Visto  l'art.  18  della  legge  29 dicembre  1993,  n.  580,  come
modificato  dall'art.  17  della  legge 23 dicembre 1999, n. 488, che
disciplina  il  diritto  annuale  dovuto  ad  ogni  singola camera di
commercio e a carico di ogni impresa iscritta o annotata nei registri
di cui all'art. 8 della stessa legge n. 580 del 1993;
  Visto  l'art. 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il
quale  dispone  che  le  regioni,  le  province  e  i  comuni possono
stabilire  con  riferimento  ai tributi propri, con le forme previste
dalla  legislazione  vigente  per  l'adozione  degli atti destinati a
disciplinare  i  tributi  stessi,  la  riduzione dell'ammontare delle
imposte  e tasse loro dovute, nonche' l'esclusione o la riduzione dei
relativi  interessi  e  sanzioni,  per  le  ipotesi  in cui, entro un
termine  appositamente  fissato  da  ciascun  ente,  non  inferiore a
sessanta   giorni   dalla  pubblicazione  dell'atto,  i  contribuenti
adempiano  ad  obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte
non adempiuti;
  Visto  il  comma  2 dello stesso art. 13 con il quale si stabilisce
che  le  agevolazioni  previste  dal comma 1 possono essere applicate
anche  per  i  casi in cui siano in corso procedure di accertamento o
procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale;
  Visto l'art. 5-quater, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n.  282, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2003,
n.  27,  il quale dispone che l'art. 13 della legge 27 dicembre 2002,
n.  289,  si  applica  anche  alle  camere  di  commercio, industria,
artigianato e agricoltura con riferimento al diritto annuale;
  Tenuto  conto che lo stesso art. 5-quater, comma 1, prevede che con
decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive siano stabilite le
modalita' di attuazione dello stesso comma;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                  Oggetto e ambito di applicazione
  1.  Il presente decreto stabilisce le modalita' di attuazione della
definizione  agevolata  per  il diritto annuale dovuto alle camere di
commercio a far data dall'anno 1997.
  2.  Il  diritto  annuale  dovuto da ciascun contribuente si intende
comprensivo  degli importi relativi alle unita' locali, ubicate nella
circoscrizione  di  competenza  della  camera  di  commercio,  e alla
maggiorazione  di cui al comma 6 dell'art. 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580.
  3.  Hanno  diritto ad avvalersi della definizione agevolata tutti i
soggetti  obbligati  al  pagamento  del  diritto  annuale nonche' gli
eredi, in solido e disgiuntamente.