IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  l'art. 1, commi 15, 16 e 18 del decreto-legge 1° marzo 1999,
n.  43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n.
118,    concernente    «Disposizioni    urgenti    per   il   settore
lattiero-caseario»,  che  ha introdotto la facolta' di effettuare, in
forma  rateale, il versamento del prelievo supplementare dovuto per i
periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998;
  Visto  l'art.  8,  comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2000, n.
268,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n.
354 che ha reso la facolta' di rateizzazione una modalita' permanente
di versamento del prelievo supplementare;
  Visto  l'art.  52,  comma  9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
concernente  «Disposizioni  per  la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), che ha riconosciuto
la facolta' di rateizzazione del prelievo supplementare limitatamente
al periodo 1998-1999;
  Visto,  in  particolare,  l'art.   52, comma 10, della citata legge
28 dicembre  2001,  n.  448,  in  base  al  quale  il  Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali,  sentita  la  Commissione europea,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano, puo' consentire
eccezionalmente,  per  periodi  di  produzione  lattiera  in  cui  si
verifichino eventi di particolare gravita', che il versamento avvenga
con   le   modalita'  previste  dall'art.  1,  commi  15  e  16,  del
decreto-legge  1° marzo  1999,  n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1999, n. 118;
  Considerato  il numero limitato delle aziende che, relativamente ai
periodi   di   produzione   lattiera  1999-2000  e  2000-2001,  hanno
esercitato    la    facolta'   della   rateizzazione   del   prelievo
supplementare;
  Considerato   che   il   carattere   eccezionale  della  situazione
determinatasi   a   seguito   dell'accertamento  straordinario  della
produzione   lattiera  disposto  in  applicazione  del  decreto-legge
1° dicembre  1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 gennaio  1998, n. 5, per la quale i produttori sono stati chiamati
ad  effettuare  il  versamento  del  prelievo  supplementare per piu'
periodi di produzione lattiera;
  Ritenuto  che  la soppressione, della facolta' di rateizzazione del
prelievo  supplementare dell'accertamento straordinario comporterebbe
l'adempimento del contenzioso nazionale relativo all'applicazione del
regime delle quote latte;
  Acquisito il parere della Commissione europea espresso con note del
1° luglio  2002,  prot.  AGR  015817 e del 4 febbraio 2003, prot. AGR
04299;
  Acquisita  l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano,
espressa nella seduta del 13 marzo 2003;

                             A d o t t a

                        il seguente decreto:

                           Articolo unico
  1.  Limitatamente  ai  periodi  di  produzione lattiera 1999-2000 e
2000-2001  il  versamento  del  prelievo  supplementare  puo'  essere
effettuato, con le modalita' previste dall'art. 1, commi 15 e 16, del
decreto-legge  1° marzo  1999,  n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  27 aprile  1999,  n.  118, unicamente dalle aziende che
hanno  optato per tale forma di versamento nei termini previsti dalla
medesima legge n. 118/1999.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 3 aprile 2003
                                                Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive,
  registro n. 2
Ministero delle politiche agricole e forestali, foglio n. 73