IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

    Visto l'art.  70, del decreto del Presidente della Repubblica del
24 luglio  1997,  n.  616,  concernente il trasferimento alle regioni
delle funzioni amministrative agli interventi conseguenti a calamita'
naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale,
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14 febbraio  1992,  n.  185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta  di declaratoria della regione Campania, degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale: piogge persistenti dal 15 agosto 2002 al 15 settembre 2002
nella provincia di Avellino;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi  elencati  a  fianco  della  sottoindicata  provincia  per
effetto  dei  danni  alle  produzioni,  nei  sottoelencati  territori
agricoli,   in   cui  possono  trovare  applicazione  le  specificate
provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
    Avellino:
      piogge  persistenti  dal  15 agosto  2002 al 15 settembre 2002,
provvidenze  di  cui  all'art.  3,  comma 2, lettere b), c) e d); nel
territorio  dei comuni di Cassano Irpino, Montella, Serino, Volturara
Irpina.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 giugno 2003
                                                Il Ministro: Alemanno