IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

    Visto l'art.  70, del decreto del Presidente della Repubblica del
24 luglio  1997,  n.  616,  concernente il trasferimento alle regioni
delle  funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale,
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14 febbraio  1992,  n.  185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Visto  il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla
legge  13 novembre  2002,  n.  256,  che  modifica  ed integra alcune
disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;
  Vista  la  richiesta  di declaratoria della regione Campania, degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
    gelate dal 2 febbraio 2003 al 20 febbraio 2003 nella provincia di
Salerno;
    gelate  dal  6 aprile  2003  all'8 aprile 2003 nella provincia di
Napoli;
    gelate  dal  7 aprile  2003  all'8 aprile 2003 nella provincia di
Avellino;
    gelate  dal  7 aprile  2003  al  9 aprile 2003 nella provincia di
Salerno;
    gelate  dal  7 aprile  2003  all'8 aprile 2003 nella provincia di
Caserta;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei  danni  alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in
cui  possono  trovare  applicazione  le specificate provvidenze della
legge   14 febbraio   1992,   n.   185,   nel  testo  modificato  dal
decreto-legge  13 settembre  2002,  n.  200,  convertito  dalla legge
13 novembre 2002, n. 256:
    Avellino:  gelate  del  7 aprile  2003, dell'8 aprile 2003, del 9
aprile  2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b),
nel territorio dei comuni di Avella, Moschiano;
    Caserta:  gelate dal 7 aprile 2003 all'8 aprile 2003, provvidenze
di  cui  all'art.  3, comma 2, lettera a), b), d-bis), nel territorio
dei  comuni  di  Alvignano,  Arienzo, Aversa, Baia e Latina, Bellona,
Caianello,  Caiazzo,  Calvi  Risorta, Camigliano, Cancello ed Arnone,
Capodrise,  Capua,  Carinaro, Carinola, Casagiove, Casal di Principe,
Casaluce,  Casapesenna, Casapulla, Caserta, Castel Campagnano, Castel
di  Sasso,  Castel  Morrone, Castel Volturno, Cellole, Cervino, Cesa,
Conca   della   Campania,   Curti,  Dragoni,  Falciano  del  Massico,
Formicola,    Francolise,   Frignano,   Galluccio,   Giano   Vetusto,
Grazzanise,   Gricignano  di  Aversa,  Lusciano,  Macerata  Campania,
Maddaloni,   Marcianise,   Marzano   Appio,   Mignano   Monte  Lungo,
Mondragone,  Orta di Atella, Parete, Pastorano, Piana di Monte Verna,
Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Portico
di    Caserta,   Presenzano,   Recale,   Riardo,   Rocca   d'Evandro,
Roccamonfina,  Rocchetta e Croce, Ruviano, San Cipriano d'Aversa, San
Felice  a Cancello, San Marcellino, San Marco Evangelista, San Nicola
La  Strada,  San Pietro Infine, San Prisco, San Tammaro, Sant'Arpino,
Santa  Maria  a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa,
Sessa  Aurunca, Sparanise, Succivo, Teano, Teverola, Tora e Piccilli,
Trentola-Ducenta,  Vairano  Patenora,  Valle  di  Maddaloni, Villa di
Briano, Villa Literno, Vitulazio;
    Napoli:   gelate   del   6 aprile   2003,   del   7 aprile  2003,
dell'8 aprile  2003,  provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere
a),  b),  nel  territorio  dei  comuni  di  Acerra, Afragola, Arzano,
Bacoli,  Boscoreale,  Boscotrecase,  Brusciano,  Caivano, Calvizzano,
Camposano,   Carbonara   di  Nola,  Cardito,  Casalnuovo  di  Napoli,
Casamarciano,  Casandrino,  Casoria,  Castello  di Cisterna, Cercola,
Cicciano,  Cimitile,  Comiziano,  Crispano, Ercolano, Frattamaggiore,
Frattaminore,  Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Liveri, Marano di
Napoli,  Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Melito di Napoli,
Monte  di  Procida, Mugnano di Napoli, Napoli, Nola, Ottaviano, Palma
Campania,   Poggiomarino,   Pollena   Trocchia,   Pomigliano  d'Arco,
Pozzuoli,  Qualiano, Quarto, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San
Giuseppe  Vesuviano,  San  Paolo Bel Sito, San Sebastiano al Vesuvio,
San Vitaliano, Sant'Anastasia, Sant'Antimo, Saviano, Scisciano, Somma
Vesuviana,  Striano, Terzigno, Trecase, Tufino, Villaricca, Visciano,
Volla;
    Salerno:   gelate   dal  2 febbraio  2003  al  20 febbraio  2003,
provvidenze  di  cui  all'art.  3,  comma  2,  lettere  a),  b),  nel
territorio dei comuni di Capaccio, Eboli, Serre;
    gelate  del  7 aprile 2003, del 9 aprile 2003, provvidenze di cui
all'art.  3,  comma 2,  lettere  a), b), nel territorio dei comuni di
Acerno,   Albanella,   Ascea,   Baronissi,   Battipaglia,   Bellizzi,
Bracigliano,   Buccino,  Calvanico,  Capaccio,  Castelnuovo  Cilento,
Castiglione  dei  Genovesi,  Eboli,  Fisciano,  Giffoni  Sei  Casali,
Giffoni  Valle  Piana,  Mercato  San Severino, Montecorvino Pugliano,
Montecorvino  Rovella,  Olevano  sul  Tusciano,  Pontecagnano Faiano,
Salerno,  San  Cipriano  Picentino, San Mango Piemonte, Sarno, Serre,
Siano.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 giugno 2003
                                                Il Ministro: Alemanno