IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 18 giugno 2002, n. 118, recante «Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi; Visto in particolare l'art. 1, comma 6, della predetta legge che riconosce all'allevatore, nella cui azienda siano state effettuate le procedure di abbattimento totale o selettivo di capi bovini, in conseguenza di positivita' al test per l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) di capi presenti in azienda, un'indennita' nella misura massima di 413 euro per capo per mancato reddito subito, nonche' un contributo massimo di 310 euro per capo per il riacquisto dei capi; Considerata la necessita' di determinare l'ammontare e le modalita' di erogazione delle provvidenze recate dalla citata legge n. 118/2002; Considerato che alcune regioni hanno istituito regimi di intervento a sostegno delle aziende agricole colpite da BSE relativamente al fermo di impresa ed il conseguente mancato reddito, nonche' per la ricostituzione del patrimonio zootecnico; Considerata la necessita' di garantire che non vi siano sovra compensazioni con il cumulo delle provvidenze statali e regionali; Vista l'intesa, della conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, adottata nella seduta del 27 febbraio 2003; Decreta: Art. 1. 1. L'indennita' di cui all'art. 1, comma 6, della legge 18 giugno 2002, n. 118, destinata a coprire gli oneri del mancato reddito subito nel periodo di riavvio a regime dell'allevamento di bovini che, in conseguenza di positivita' ai tests per l'encefalopatia spongiforme bovina, ha dovuto procedere all'abbattimento totale o selettivo dei capi, e' cosi' determinata: a) bovini da latte: Euro 413,00 per UBA (Unita' bovino adulto equivalente ad una vacca lattifera). I parametri comunitari utilizzati per convertire i capi allevati in UBA, che tengono conto delle esigenze nutritive relative della specie bovina e categorie di bestiame, sono i seguenti: bovini di meno di un anno, 0.4; bovini da 1 a meno di 2 anni, 0.6; bovini di 2 anni e piu', 1.0; giovenche (manze gravide) per allevamento, 0.8; vacche lattifere, anche da riforma, 1.0; b) bovini da carne: Euro 1,53 per giorno di gravidanza fino ad un massimo di Euro 413,00 per ciascuna vacca o manza. 2. L'allevatore che intende beneficiare dell'indennita', di cui al comma 1, deve allegare alla domanda da presentare all'AGEA i seguenti documenti: a) copia delle ordinanze di abbattimento adottate dall'autorita' sanitaria; b) attestato di abbattimento, rilasciato dall'autorita' sanitaria con l'elenco dei capi abbattuti.