IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    Vista  la  legge  18 giugno  2002,  n. 118, recante «Disposizioni
urgenti  per  il  settore  zootecnico  e  per  la  lotta agli incendi
boschivi;
  Visto  in  particolare  l'art. 1, comma 6, della predetta legge che
riconosce all'allevatore, nella cui azienda siano state effettuate le
procedure  di  abbattimento  totale  o  selettivo  di capi bovini, in
conseguenza  di  positivita'  al test per l'encefalopatia spongiforme
bovina  (BSE) di capi presenti in azienda, un'indennita' nella misura
massima  di  413 euro per capo per mancato reddito subito, nonche' un
contributo massimo di 310 euro per capo per il riacquisto dei capi;
  Considerata la necessita' di determinare l'ammontare e le modalita'
di   erogazione  delle  provvidenze  recate  dalla  citata  legge  n.
118/2002;
  Considerato che alcune regioni hanno istituito regimi di intervento
a  sostegno  delle  aziende  agricole colpite da BSE relativamente al
fermo  di  impresa  ed il conseguente mancato reddito, nonche' per la
ricostituzione del patrimonio zootecnico;
  Considerata  la  necessita'  di  garantire  che  non vi siano sovra
compensazioni con il cumulo delle provvidenze statali e regionali;
  Vista  l'intesa,  della conferenza permanente per i rapporti Stato,
regioni  e  province  autonome  di  Trento  e Bolzano, adottata nella
seduta del 27 febbraio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'indennita'  di cui all'art. 1, comma 6, della legge 18 giugno
2002,  n.  118,  destinata  a  coprire  gli oneri del mancato reddito
subito  nel  periodo  di  riavvio a regime dell'allevamento di bovini
che,  in  conseguenza  di  positivita'  ai  tests per l'encefalopatia
spongiforme  bovina,  ha  dovuto  procedere all'abbattimento totale o
selettivo dei capi, e' cosi' determinata:
    a) bovini  da  latte:  Euro  413,00 per UBA (Unita' bovino adulto
equivalente   ad   una   vacca  lattifera).  I  parametri  comunitari
utilizzati  per  convertire i capi allevati in UBA, che tengono conto
delle  esigenze nutritive relative della specie bovina e categorie di
bestiame, sono i seguenti:
      bovini di meno di un anno, 0.4;
      bovini da 1 a meno di 2 anni, 0.6;
      bovini di 2 anni e piu', 1.0;
      giovenche (manze gravide) per allevamento, 0.8;
      vacche lattifere, anche da riforma, 1.0;
    b) bovini da carne: Euro 1,53 per giorno di gravidanza fino ad un
massimo di Euro 413,00 per ciascuna vacca o manza.
  2.  L'allevatore che intende beneficiare dell'indennita', di cui al
comma 1, deve allegare alla domanda da presentare all'AGEA i seguenti
documenti:
    a) copia  delle ordinanze di abbattimento adottate dall'autorita'
sanitaria;
    b) attestato di abbattimento, rilasciato dall'autorita' sanitaria
con l'elenco dei capi abbattuti.