IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                                 ed
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto   legislativo   30   aprile  1992,  n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce   la   competenza  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a
decretare di concerto con il Ministro dell'ambiente, ora del Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio, e con il Ministro della
sanita',   ora  del  Ministro  della  salute,  in  materia  di  norme
costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi che
interessino   la  protezione  dell'ambiente  ispirandosi  al  diritto
comunitario;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
5 aprile  1994,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  99  del 30 aprile 1994, di recepimento della direttiva
92/61/CEE  del  Consiglio  relativa  all'omologazione  dei  veicoli a
motore a due o a tre ruote, come rettificato dal decreto del Ministro
dei  trasporti  e  della  navigazione 15 aprile 1997 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1997;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
20 aprile  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  119 del
24 maggio   2000,  di  recepimento  della  rettifica  alla  direttiva
92/61/CEE  relativa  all'omologazione  dei veicoli a motore a due o a
tre ruote;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
7 dicembre  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  1  del
2 gennaio   2001,   di  recepimento  della  direttiva  2000/7/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che  modifica,  da ultimo, la
direttiva  92/61/CEE, come rettificato dal decreto del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  24 settembre 2001 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2001;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
23 marzo  2001,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  132  del 9 giugno 2001, di recepimento della direttiva
97/24/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio concernente alcuni
elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote e
l'applicazione    integrale,   obbligatoria,   della   procedura   di
omologazione comunitaria;
  Vista   la  direttiva  2002/51/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  19 luglio  2002,  pubblicata nella Gazzetta ufficiale
delle  Comunita'  europee  n.  L  252  del  20 settembre  2002, sulla
riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore
a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 97/24/CE;

                             A d o t t a

                        il seguente decreto:

      (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)

                               Art. 1.
  1. Il presente decreto introduce nuovi valori limite alle emissioni
inquinanti  prodotte dai veicoli a motore a due o a tre ruote al fine
di ridurre il livello delle emissioni stesse.