L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
                         ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 12 giugno 2003;
  Premesso che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre
1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) fra i compiti trasferiti
all'Autorita'   per   l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita)  vi  e' quello di determinare ai sensi dell'art. 7, comma
3,  della  legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/1991)
le  integrazioni  tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori
non  trasferite  all'Enel  (di  seguito:  imprese elettriche minori),
sulla base di bilanci certificati;
  Visti:
    la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
    la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
    la legge n. 10/1991;
    la legge n. 481/1995;
    i  decreti  legislativi  luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale - del 5 dicembre
1944,  n.  90  e  23 aprile  1946,  n. 363, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  del  29 maggio  1946, n. 124 e loro
successive modifiche e integrazioni;
    il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile
1947,  n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  - del 22 settembre 1947, n. 217 e loro
successive modifiche e integrazioni;
    il  decreto  legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  del  6 marzo 1948, n. 56,
recante norme per la disciplina delle conguaglio prezzi;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999;
    il   provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei  prezzi
13 gennaio  1987,  n.  2  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  del  20 gennaio  1987,  n.  15,  con  il  quale la Cassa
conguaglio  per  il settore elettrico (di seguito: la Cassa) e' stata
investita   della   responsabilita'  dell'istruttoria  relativa  alla
determinazione  delle  integrazioni tariffarie spettanti alle imprese
elettriche minori non trasferite all'Enel;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  11 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - del 23 luglio 1996, n. 171;
    i   decreti   del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   19   novembre   1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie generale - del 4 gennaio 1997, n. 3 e 12 dicembre
1996,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - del
7 febbraio  1997,  n.  31,  recanti  la determinazione delle aliquote
definitive  per  l'anno  1991 nonche' l'importo spettante a titolo di
acconto, salvo conguaglio per l'anno 1992 e seguenti;
  Viste:
    la  delibera  dell'Autorita'  30 maggio  1997,  n.  61/97 recante
disposizioni  generali  in materia di svolgimento di procedimenti per
la  formazione  delle  decisioni  di  competenza  dell'Autorita'  (di
seguito delibera n. 61/97);
    la   deliberazione   dell'Autorita'   21 maggio  1998,  n.  48/98
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - dell'8 giugno
1998,  n.  131,  recante determinazione delle aliquote definitive per
gli  anni  1991, 1992, 1993, 1994 e 1995 ai fini della corresponsione
da  parte  della  Cassa  dell'integrazione  tariffaria spettante alle
imprese  elettriche  minori  non  trasferite  all'Enel  (di  seguito:
deliberazione n. 48/98);
    le   sentenze  del  tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Lombardia,  Sezione II, 15 luglio 1999, n. 588, 589 e 590, depositate
in data febbraio 2000;
    la delibera dell'Autorita' 26 luglio 2000, n. 132/00 (di seguito:
delibera n. 132/00);
    la  delibera  dell'Autorita'  4 ottobre  2000, n. 182/00, recante
disposizioni  alla  Cassa  in  materia  di  aggiornamento  bimestrale
dell'aliquota  di integrazione tariffaria corrisposta in acconto alle
imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;
    la deliberazione dell'Autorita' 18 aprile 2002, n. 63/02, recante
determinazione  delle  aliquote  definitive  per gli anni 1991, 1992,
1993,  1994,  1995, 1996, 1997 e 1998 ai fini della corresponsione da
parte  della  Cassa  dell'integrazione spettante a imprese elettriche
minori non trasferite all'Enel, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie   generale   -   del   20 maggio  2002,  n.  116  (di  seguito:
deliberazione n. 63/02);
    la   nota   dell'Autorita'   in   data   26 aprile   2002,  prot.
PB/M02/1675/md (di seguito nota 26 aprile 2002);
  Viste:
    la  comunicazione  della Cassa in data 13 dicembre 2000, prot. n.
2041  (prot.  Autorita'  n.  16356 del 15 dicembre 2000) (di seguito:
comunicazione 13 dicembre 2000);
    la  comunicazione della Cassa in data 22 marzo 2002, prot. n. 432
(di seguito: comunicazione 22 marzo 2002);
    la comunicazione della Cassa in data 15 aprile 2003, prot. n. 497
(di seguito: comunicazione 15 aprile 2003);
  Considerato che:
    la  deliberazione  n.  48/98  e'  stata  annullata  con  le sopra
richiamate  sentenze  del  tribunale  amministrativo regionale per la
Lombardia, Sezione II, 15 luglio 1999, n. 588, n. 589 e n. 590, tutte
depositate  in  data  5 febbraio  2000,  con la motivazione che nella
determinazione   della   misura   dell'integrazione   tariffaria   da
riconoscere  alle imprese ricorrenti si sarebbe dovuto assicurare non
solo  il  ripianamento  delle  perdite  di  bilancio  derivanti dalla
produzione  di  energia  elettrica a costi piu' elevati, «ma anche la
componente  di  utile  di  impresa,  nella  misura e sulla scorta dei
criteri  che  restano  rimessi  alla  valutazione e alla elaborazione
tecnica dell'organo competente»;
    con   la   deliberazione  n.  132/00,  l'Autorita'  ha  impartito
disposizioni   alla   Cassa   in   materia   di  istruttorie  per  la
determinazione  delle  aliquote per gli anni 1991 e seguenti, ai fini
della  corresponsione  delle  integrazioni  tariffarie spettanti alle
imprese elettriche minori;
    con  la  comunicazione  13 dicembre  2000,  la Cassa ha trasmesso
all'Autorita' le istruttorie per la determinazione delle integrazioni
spettanti  alle  imprese  elettriche  minori per gli anni dal 1991 al
1997, svolte secondo quanto previsto dalla delibera n. 132/00;
    con  la  deliberazione  n.  63/02,  l'Autorita'  ha  definito  le
aliquote  definitive di integrazione relativamente agli anni dal 1991
al   1998   di   sette   imprese   elettriche  minori,  rinviando  la
determinazione delle aliquote di integrazione per l'impresa elettrica
SEA -- Favignana, ad ulteriori approfondimenti istruttori da compiere
da parte della Cassa;
    con  la  comunicazione  22 marzo  2002,  la  Cassa  ha  trasmesso
all'Autorita' le istruttorie per la determinazione delle integrazioni
spettanti a cinque imprese elettriche minori per gli anni dal 1991 al
1998, ed in particolare:
      a) SELIS -- Lampedusa;
      b) SELIS -- Linosa;
      c) SELIS -- Marettimo;
      d) SEM -- Musellaro;
      e) SMEDE -- Pantelleria;
    con  la nota 26 aprile 2002, l'Autorita' ha comunicato alla Cassa
che le istruttorie relative alle imprese elettriche SEA -- Favignana,
SMEDE  -- Pantelleria, SELIS -- Lampedusa, SELIS -- Linosa e SELIS --
Marettimo necessitavano di approfondimenti, dovendosi:
      a) rideterminare la base sulla quale calcolare la remunerazione
del  patrimonio  netto,  escludendo  dal  computo  le  variazioni del
patrimonio  netto che siano riconducibili a operazioni finanziarie di
carattere  straordinario, che non abbiano comportato apporti di mezzi
ulteriori rispetto a quelli disponibili prima dell'operazione stessa;
      b) verificare  la  congruita'  dei costi addebitati all'impresa
beneficiaria  delle  integrazioni  da altre imprese facenti capo alla
stessa proprieta';
    con  la  comunicazione  15 aprile  2003,  la  Cassa  ha trasmesso
all'Autorita' le istruttorie per la determinazione delle integrazioni
spettanti a cinque imprese elettriche minori per gli anni dal 1991 al
1998, segnatamente:
      a) SEA -- Favignana;
      b) SELIS -- Lampedusa;
      c) SELIS -- Linosa;
      d) SELIS -- Marettimo;
      e) SMEDE -- Pantelleria;
  Ritenuto opportuno che l'Autorita':
    determini   in   via   definitiva  le  aliquote  di  integrazione
relativamente  agli  anni  1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e
1998  per le imprese elettriche minori non trasferite all'Enel per le
quali si dispone della necessaria documentazione;
    determini  che  le  aliquote relative all'anno 1998 si applichino
come  nuove  aliquote  di integrazione provvisoria con decorrenza dal
1° gennaio 1999;
                              Delibera:
  1. Di  determinare,  ai  fini  della  corresponsione da parte della
Cassa   conguaglio   per   il   settore  elettrico  dell'integrazione
tariffaria  spettante  ad  imprese  elettriche  minori non trasferite
all'Enel,  nonche'  ai  fini  della  quantificazione  degli eventuali
conguagli,  le  aliquote  definitive  relative  agli anni 1991, 1992,
1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 per ogni kWh venduto per ciascuna
delle imprese, come rappresentate nella tabella 1.
  2. Di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico per
l'anno  1999  e  seguenti, corrisponda alle imprese elettriche minori
non  trasferite all'Enel oggetto del presente provvedimento, a titolo
di  acconto  e  salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata
sulla base dell'ultima aliquota definitiva approvata.
  3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  nel  sito internet dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas (www.autorita.energia.it), affinche'
entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
    Milano, 12 giugno 2003
                                                 Il presidente: Ranci