L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
                         ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 26 giuguo 2003;
  Premesso che:
    rispetto  al  valore  definito nella deliberazione dell'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e il gas (di seguito: l'Autorita) 24 marzo
2003,  n. 24/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  del  10 aprile  2003,  n. 84 (di seguito: deliberazione n. 24/03),
l'indice  dei prezzi di riferimento It, relativo al gas naturale, non
ha registrato una variazione maggiore del 5%;
    rispetto   al  valore  definito  nella  deliberazione  n.  24/03,
l'indice Jt, relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas,
ha registrato una variazione maggiore del 5%;
  Visto  il  provvedimento  del Comitato interministeriale dei prezzi
23 dicembre  1993,  n.  16/93,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  del 28 dicembre 1993, n. 303, come modificato dal
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
dell'8 agosto 1994, n. 184 e dal decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 23 dicembre 1996, n. 300;
  Viste  la  deliberazione  dell'Autorita'  22 aprile  1999, n. 52/99
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 30 aprile
1999,  n. 100 (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata e
integrata  con  le  deliberazioni  dell'Autorita'  24 giugno 1999, n.
87/99,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - del
1° luglio  1999,  n. 152, 26 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - del 28 agosto 1999, n. 202,
25 ottobre  1999,  n.  161/99,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  del 30 ottobre 1999, n. 256, 22 dicembre 1999, n.
195/99,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - del
28 dicembre  1999,  n.  303,  24 febbraio  2000, n. 40/00, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 29 febbraio 2000, n.
49,  21 aprile  2000, n. 82/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  del  28 aprile  2000,  n.  98, 22 giugno 2000, n.
114/00,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - del
30 giugno  2000,  n. 151, 28 agosto 2000, n. 160/00, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - del 31 agosto 2000, n. 203,
24 ottobre  2000,  n.  199/00,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  del 30 ottobre 2000, n. 254, 28 dicembre 2000, n.
245/00,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  n. 2, alla Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale - del 5 gennaio 2001, n. 4, 20 febbraio
2001,  n. 28/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- del 7 marzo 2001, n. 55, 26 aprile 2001, n. 91/01, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - del 12 maggio 2001, n. 109,
27 giugno  2001,  n.  147/01,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  del  6 luglio  2001,  n.  155, 29 agosto 2001, n.
190/01,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - del
13 settembre  2001,  n.  213,  30 ottobre 2001, n. 243/01, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - dell'8 novembre 2001, n.
260, 27 dicembre 2001, n. 320/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale - del 16 gennaio 2002, n. 13, 27 febbraio 2002, n.
25/02,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - del
15 marzo  2002,  23 aprile  2002, n. 70/02, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  - del 4 maggio 2002, n. 103, 26 giugno
2002, n. 121/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- del 10 luglio 2002, n. 160, 29 novembre 2002, n. 195/02, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 13 dicembre 2002, n.
292, 23 dicembre 2002, n. 229/02 e n. 24/03 richiamata in premessa;
  Vista  la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00,
pubblicata  nel  supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  del 5 gennaio 2001, n. 4, recante definizione dei
criteri  per  la  determinazione  delle  tariffe  per le attivita' di
distribuzione   del  gas  e  di  fornitura  ai  clienti  del  mercato
vincolato,   come   modificata   e   integrata   dall'Autorita'   con
deliberazioni  24 gennaio  2001  n.  4/01,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale - del 12 febbraio 2001, n. 35, 13 marzo
2001 n. 58/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
del  29 marzo 2001, n. 74, 21 giugno 2001 n. 134/01, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - del 12 luglio 2001, n. 160,
26 giugno 2002 n. 122/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - del 18 luglio 2002, n. 167;
  Vista  deliberazione  dell'Autorita'  12 dicembre  2002, n. 207/02,
recante  direttive  agli  esercenti  l'attivita'  di  vendita del gas
naturale  ai  clienti finali, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera
h),  della  legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - del 7 gennaio 2003, n. 4;
  Ritenuto  che  sia  necessario,  per  il trimestre luglio-settembre
2003:
    confermare  le condizioni economiche di fornitura di gas naturale
di cui all'art. 1, comma 1, della deliberazione n. 52/1999;
    modificare le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti
e  di  altri  gas  di cui all'art. 2, comma 1, della deliberazione n.
52/99;
                              Delibera:
                               Art. 1.
              Aggiornamento delle condizioni economiche
                    di fornitura del gas naturale
  1.1 Per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2003, sono confermate
le condizioni economiche di fornitura di gas naturale di cui all'art.
1,  comma  1.1,  della  deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas  22 aprile  1999,  n.  52/99,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - del 30 aprile 1999, n. 100 e
successive  modifiche  e  integrazioni  (di seguito: deliberazione n.
52/99), come aggiornate per il trimestre aprile-giugno 2003, ai sensi
dell'art.  1  della  deliberazione  dell'Autorita'  24 marzo 2003, n.
24/03.