L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 26 giugno 2003; Premesso che: l'art. 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) determini le tariffe per l'utilizzo dei terminali di Gnl, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito; con la deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01), l'Autorita' ha adottato criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl); ai sensi dell'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/2001, ai fini della determinazione delle tariffe relative all'anno termico 2003-2004, entro il 31 marzo 2003, le imprese di rigassificazione sottopongono all'Autorita': a) i ricavi RLc, aggiornati in base all'art. 11 della medesima deliberazione; b) i ricavi RLP e i corrispettivi integrativi di rigassificazione CVLP; c) le proposte tariffarie relative al terzo anno termico del periodo di regolazione; ai sensi dell'art. 12, comma 5, della deliberazione n. 120/01, le proposte si intendono approvate, qualora l'Autorita' non si pronunci in senso contrario entro novanta giorni dal loro ricevimento; ai sensi dell'art. 12, comma 6, della deliberazione n. 120/01, entro quindici giorni dalla data di approvazione della tariffe da parte dell'Autorita', le imprese di rigassificazione pubblicano i corrispettivi che rimangono in vigore per tutto l'anno termico successivo; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo n. 164/2000; Viste: la deliberazione n. 120/01 e la deliberazione dell'Autorita' 2 luglio 2002, n. 127/02 recante rettifiche di errori materiali della deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 176 del 29 luglio 2002; la deliberazione dell'Autorita' 7 settembre 2001, n. 193/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 217 del 18 settembre 2001; la deliberazione dell'Autorita' 2 luglio 2002, n. 128/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 176 del 29 luglio 2002; Considerato che la societa' GNL Italia S.p.a. ha presentato, in data 31 marzo 2003 (prot. Autorita' n. 012056 del 31 marzo 2003) le proposte di cui all'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01; e che dette proposte risultano coerenti con le disposizioni di cui alla deliberazione n. 120/01; Ritenuto che sia opportuno approvare le proposte tariffarie trasmesse all'Autorita' in applicazione della deliberazione n. 120/01; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01).