L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
                         ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 26 giugno 2003;
  Premesso che:
    l'art.  23,  commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n.  164  (di  seguito:  decreto  legislativo  n.  164/00) prevede che
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
determini  le tariffe per l'utilizzo dei terminali di Gnl, in modo da
assicurare una congrua remunerazione del capitale investito;
    con  la deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di
seguito:  deliberazione  n.  120/01), l'Autorita' ha adottato criteri
per   la   determinazione   delle  tariffe  per  il  trasporto  e  il
dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di gas
naturale liquefatto (di seguito: Gnl);
    ai  sensi dell'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/2001,
ai  fini della determinazione delle tariffe relative all'anno termico
2003-2004,  entro  il  31 marzo  2003, le imprese di rigassificazione
sottopongono all'Autorita':
      a) i  ricavi RLc, aggiornati in base all'art. 11 della medesima
deliberazione;
      b) i    ricavi   RLP   e   i   corrispettivi   integrativi   di
rigassificazione CVLP;
      c) le  proposte  tariffarie  relative al terzo anno termico del
periodo di regolazione;
    ai sensi dell'art. 12, comma 5, della deliberazione n. 120/01, le
proposte  si intendono approvate, qualora l'Autorita' non si pronunci
in senso contrario entro novanta giorni dal loro ricevimento;
    ai  sensi  dell'art.  12, comma 6, della deliberazione n. 120/01,
entro  quindici  giorni  dalla  data di approvazione della tariffe da
parte  dell'Autorita',  le  imprese  di rigassificazione pubblicano i
corrispettivi  che  rimangono  in  vigore  per  tutto  l'anno termico
successivo;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo n. 164/2000;
  Viste:
    la  deliberazione  n.  120/01  e  la deliberazione dell'Autorita'
2 luglio 2002, n. 127/02 recante rettifiche di errori materiali della
deliberazione  30 maggio  2001,  n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 176 del 29 luglio 2002;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  7 settembre  2001,  n. 193/01,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 217 del
18 settembre 2001;
    la   deliberazione   dell'Autorita'  2 luglio  2002,  n.  128/02,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 176 del
29 luglio 2002;
  Considerato  che  la  societa'  GNL Italia S.p.a. ha presentato, in
data  31 marzo  2003 (prot. Autorita' n. 012056 del 31 marzo 2003) le
proposte  di cui all'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01;
e  che  dette  proposte risultano coerenti con le disposizioni di cui
alla deliberazione n. 120/01;
  Ritenuto   che  sia  opportuno  approvare  le  proposte  tariffarie
trasmesse   all'Autorita'  in  applicazione  della  deliberazione  n.
120/01;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1 Ai  fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
dell'art.   1   della   deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas  (di  seguito:  l'Autorita)  30 maggio 2001, n.
120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147
del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01).