L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
                         ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 12 giugno 2003,
  Premesso che:
    l'art.  1,  comma  1,  della  legge  14 novembre 1995, n. 481 (di
seguito:  legge  n.  481/1995),  stabilisce che il sistema tariffario
deve  armonizzare  gli  obiettivi  economico-finanziari  dei soggetti
esercenti  il  servizio  con  gli  obiettivi  generali  di  carattere
sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
    con  deliberazione  29 novembre  2002,  n.  197, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 2002 (di
seguito:  deliberazione 29 novembre 2002, n. 197/02), l'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas (di seguito: l'Autorita) ha previsto
l'applicazione  di  tariffe  speciali  per  la  fornitura  di energia
elettrica  alle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi
nelle province di Campobasso e Foggia il 31 ottobre 2002 e trasferite
in altri alloggi, non di proprieta', disponibili sul territorio;
    il  capo  del  Dipartimento  della protezione civile, Commissario
delegato  per  l'emergenza  nella regione Molise, con lettera in data
10 aprile  2003  (prot.  Autorita'  n.  15039 del 18 aprile 2003), ha
comunicato  all'Autorita'  che  e'  stata avviata la realizzazione di
alloggi prefabbricati riutilizzabili (di seguito: alloggi), destinati
temporaneamente  ad  ospitare  le  popolazioni  colpite  dagli eventi
sismici  verificatisi  nelle  province  di  Campobasso  e  Foggia  il
31 ottobre 2002;
  Visti:
    l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
    l'art.  1,  comma 1, e l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre
1995, n. 481;
    l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
    il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre
2002,  recante  dichiarazione  dello  stato di emergenza in ordine ai
gravi  eventi  sismici  verificatisi  il  giorno  31 ottobre 2002 nel
territorio  della  provincia di Campobasso, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 258 del 4 novembre 2002;
    il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre
2002,   recante  disposizioni  per  l'estensione  territoriale  della
dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  in ordine ai gravi eventi
sismici  verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 che hanno interessato
il territorio della provincia di Campobasso anche al territorio della
provincia  di  Foggia,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 267 del 14 novembre 2002;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  19 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 172 del 24 luglio 1996;
    il   testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, di cui alla
deliberazione  18 ottobre  2001,  n.  228/01 e successive modifiche e
integrazioni;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 novembre  2002,  n. 197/02,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 300 del
23 dicembre 2002.
  Considerato  che  gli  alloggi dovranno essere allacciati alla rete
elettrica  e  che  le  esigenze  abitative,  sociali,  commerciali  e
produttive dei loro assegnatari comportano elevati livelli di consumo
di energia elettrica;
  Considerato  che  gli effetti economici sui distributori di energia
elettrica   derivanti  dalle  agevolazioni  accordate  ai  sensi  del
presente   provvedimento   potranno   essere  valutati  a  posteriori
dall'Autorita';
  Ritenuto opportuno:
    prevedere  per  i  clienti finali assegnatari degli alloggi, come
individuati  dal  capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,
Commissario delegato per l'emergenza nella regione Molise:
      a) tariffe  speciali  per  il  servizio  di  vendita di energia
elettrica  ai  clienti  del  mercato  vincolato,  con  contratti  per
l'utenza domestica in bassa tensione;
      b) tariffe  speciali  per  il  servizio di trasporto di energia
elettrica  sulle reti con obbligo di connessione e per il servizio di
vendita  di  energia  elettrica ai clienti del mercato vincolato, con
contratti diversi da quelli per l'utenza domestica in bassa tensione;
      c) l'esenzione  dai  contributi  dovuti  per  gli allacciamenti
degli alloggi, qualunque sia la loro destinazione;
    prevedere  che  le  predette  tariffe  speciali e l'esenzione dai
contributi di allacciamento siano applicate per tutta la durata dello
stato di emergenza;
                              Delibera:
                               Art. 1.
Individuazione  degli  aventi  diritto all'applicazione delle tariffe
   speciali e all'esenzione dai contributi di allacciamento.
  1.1.   Le   tariffe   speciali  e  l'esenzione  dai  contributi  di
allacciamento  previsti  dal  presente  provvedimento si applicano ai
clienti finali assegnatari degli alloggi prefabbricati riutilizzabili
destinati  temporaneamente  ad  ospitare le popolazioni colpite dagli
eventi  sismici verificatisi nelle province di Campobasso e Foggia il
31 ottobre  2002,  come  individuati  dal capo del Dipartimento della
protezione civile, Commissario delegato per l'emergenza nella regione
Molise, per tutta la durata dello stato di emergenza.