IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante
modifiche  alla  legge  1°  marzo  1986, n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  1993, n. 96, relativo al
trasferimento   delle   competenze   gia'   attribuite  ai  soppressi
Dipartimento  per  il  Mezzogiorno  e Agenzia per la promozione dello
sviluppo  del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata
legge n. 488/1992;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
  Visto  l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
estende  le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle
imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;
  Vista  la legge 17 maggio 1983, n. 217, legge quadro per il turismo
e  interventi  per  il potenziamento e la qualificazione dell'offerta
turistica;
  Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma
dell'organizzazione  deI  Governo  e,  in  particolare, l'art. 27 che
istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28
che ne stabilisce le attribuzioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175,  recante  il  Regolamento  di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 aprile  2001,  recante  adempimenti necessari per il completamento
della  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e, in particolare,
l'art.  2  sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art.
28 del decreto legislativo n. 300/1999;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al
decreto  legislativo  n. 300/1999, nonche' alla legge 30 luglio 1988,
n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
  Visto  l'art.  10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n.  173,  che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti,
criteri  e  modalita'  di  applicazione  anche alle imprese agricole,
della  pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai
relativi  consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203,
lettere d), e), f) «contratti di programma» della legge n. 662/1996;
  Vista  la  comunicazione della Commissione europea sulla disciplina
intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di
investimento (G.U.C.E. n. C/107 del 7 aprile 1998) in particolare per
quanto riguarda gli obblighi di notifica;
  Visto   il  Regolamento  del  Consiglio  (CE)  17 maggio  1999,  n.
1257/1999,  (G.U.C.E.  n.  L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo
sviluppo  rurale,  che  modifica  ed  abroga taluni regolamenti, e in
particolare  l'art.  55,  n.  4,  laddove si precisa che rimangono in
vigore  le  direttive  del  Consiglio  e  della  Commissione relative
all'adozione  di elenchi di zone svantaggiate o alla modifica di tali
elenchi  a  norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE)
n. 950/1997;
  Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel
settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);
  Vista  la nota della Commissione europea 13 marzo 2000, n. SG(2000)
D/102347   (G.U.C.E.   n.   C175/11  del  24 giugno  2000)  che,  con
riferimento  alla  Carta  degli  aiuti  a  finalita' regionale per il
periodo  2000-2006,  comunica  gli  esiti favorevoli dell'esame sulla
compatibilita'  rispetto  alla  parte riguardante le regioni italiane
ammissibili  alla  deroga  prevista  dall'art. 87, 3, a) del Trattato
C.E.;
  Vista  la nota della Commissione europea 2 agosto 2000, n. SG(2000)
D/105754,  con  la  quale  la  Commissione medesima ha autorizzato la
proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il
periodo  2000-2006,  nonche' l'applicabilita' dello stesso regime nel
quadro degli strumenti della programmazione negoziata;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  europea 13 marzo 2001, n.
SG(2001)   D/286847,   con   la  quale  la  Commissione  medesima  ha
autorizzato    l'aiuto   n.   729/A/2000,   relativo   all'estensione
all'agricoltura   degli   strumenti   previsti  dalla  programmazione
negoziata, cosi' come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002
C(2002)579fin,  relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a
favore  della  pubblicita'  per  i prodotti di cui all'allegato I del
Trattato C.E.;
  Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e
l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse  di cui alla citata legge n. 488/1992, approvato con decreto
del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000);
  Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 9 marzo 2000, n.
133,  recante  modificazioni  e  integrazioni al decreto ministeriale
20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto
ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le
procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in
favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato 26 febbraio 2001 e successive modifiche, riguardante
le ulteriori attivita' ammissibili di cui al punto 7 del citato testo
unico  e  sulle  priorita' regionali di cui all'art. 6-bis del citato
decreto ministeriale n. 527/1995;
  Vista   la  circolare  esplicativa  del  Ministero  dell'industria,
commercio  ed  artigianato  14 luglio 2000, n. 900315, concernente le
sopra   indicate   modalita'   e   procedure  per  la  concessione  e
l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;
  Vista  la  circolare  esplicativa  13 dicembre 2000, n. 900516, del
Ministero    dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato
concernente  le  sopra  indicate  modalita'  e  procedure nel settore
turistico  alberghiero  nelle  aree  depresse  del Paese e successivi
aggiornamenti;
  Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n.
92/1994),  riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le
successive  modifiche  introdotte  dal punto 4 della propria delibera
21 marzo  1997  (Gazzetta  Ufficiale  n.  105/1997),  e  dal punto 2,
lettera B)  della propria delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta
Ufficiale n. 4/1999);
  Vista  la propria delibera 3 maggio 2001, n. 81 (Gazzetta Ufficiale
n. 186/2001) con la quale sono stati approvati in via programmatica i
finanziamenti di n. 9 contratti di programma;
  Viste  le  proprie  delibere  15 novembre  2001,  n.  112 (Gazzetta
Ufficiale  n.  68/2001), relativa al contratto di programma Distretto
industriale   elettrodomestico;   14 giugno  2002,  n.  53  (Gazzetta
Ufficiale  n.  29/2003),  relativa  al  contratto  di programma Nuova
Biozenit;  14 giugno  2002,  n.  54  (Gazzetta Ufficiale n. 36/2003),
relativa  al  contratto  di programma consorzio Progetto agricoltura;
19 dicembre  2002,  n.  135, relativa al contratto di programma Costa
d'Oro, con le quali sono state assegnate in via definitiva le risorse
di  cui  alla citata delibera n. 81/2001, facendo registrare economie
pari a 11.012,48 migliaia di euro;
  Vista la propria delibera 14 giugno 2002, n. 44 (Gazzetta Ufficiale
n.  231/2002),  con  la quale e' stato approvato l'assetto finale del
contratto   di   programma   IPM  Group  S.p.a.,  che  ha  comportato
un'economia pari a 8.695,87 migliaia di euro;
  Vista  la  nota  24 febbraio  2003,  n.  946107,  con  la  quale il
Ministero  delle  attivita' produttive sottopone a questo Comitato la
proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale,
presentato dal consorzio Serramarina sviluppo ambiente e territorio a
r.l.,  per  la  realizzazione  di  un'azienda  agricola  e di un'oasi
naturalistica  con  investimenti  nel  settore  turistico, agricolo e
silvicolo  da  realizzarsi  nel  comune  di  Bernalda  (Matera), area
ricadente nell'Obiettivo 1;
  Tenuto conto che, data la particolare tipologia di beni agevolabili
e   le   modalita'  d'uso  previste,  il  Ministero  delle  attivita'
produttive  propone  che  le  strutture ammesse ad agevolazione siano
vincolate  all'uso  previsto  per  10  anni,  pena  la  revoca  e  la
restituzione delle somme erogate;
  Considerato che la regione Basilicata ha espresso il proprio parere
favorevole all'attuazione del contratto di programma proposto e ne ha
riconosciuto la coerenza con le linee di programmazione regionale;
  Considerato  che  il Ministero delle politiche agricole e forestali
ha   espresso  il  proprio  parere  favorevole  sugli  interventi  di
carattere agricolo;
  Considerato  che  gli  investimenti proposti consentiranno positive
ricadute  sia  sui  livelli  occupazionali  che sul reddito dell'area
interessata;
  Ritenuto  di  assicurare  la  copertura  degli oneri a carico dello
Stato,  che ammontano a 19.611,59 migliaia di euro, a valere quanto a
8.695,87  migliaia  di  euro  sulle  economie  derivanti dall'assetto
finale  del  contratto  di  programma  IPM  Group  S.p.a.  e quanto a
10.915,72   migliaia   di   euro   sulle  economie  generatesi  dalle
assegnazioni  definitive  delle  risorse  accantonate  con  la citata
delibera n. 81/2001;
  Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
                              Delibera:
  1.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e'  autorizzato  a
stipulare, entro 4 mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della presente deliberazione, con il consorzio Serramarina
sviluppo  ambiente e territorio a r.l., il contratto di programma per
la  realizzazione  di  un'oasi  naturalistica  con  investimenti  nel
settore  turistico, agricolo e silvicolo da realizzarsi nel comune di
Bernalda  (Matera),  area  ricadente  nell'Obiettivo 1, coperta dalla
deroga   dell'art.   87,  3,  a)  del  Trattato  C.E.  Il  contratto,
sottoscritto  nei  termini  di  seguito  indicati e con le necessarie
precisazioni  e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni
imposte   dall'Unione   europea,   verra'  trasmesso  in  copia  alla
segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
  1.1  Gli  investimenti  ammessi, pari a 27.085,34 migliaia di euro,
saranno  realizzati  dalle  societa' indicate nell'allegata tabella l
che  fa  parte  integrante  della  presente  delibera,  e  sono cosi'
suddivisi:
    investimenti  nelle  aziende agricole: 4.838,06 migliaia di euro,
oltre  a  3.178,81  migliaia  di  euro  relativi  ad  investimenti di
miglioramento ambientale e della condizione e igiene degli animali;
    investimenti  nel  settore silvicolo: pari a 3.187,46 migliaia di
euro;
    investimenti in pubblicita': 4.598,74 migliaia di euro;
    investimenti nel settore turistico: 11.282,27 migliaia di euro;
  1.2.  Le agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto
dalle  decisioni  della  Commissione europea citate in premessa, sono
calcolate nella misura di:
    investimenti  nelle  aziende  agricole  (capo I Aiuto di Stato n.
729/A/2000):  nella  misura  massima  del  55%,  espresso  in E.S.L.,
(investimenti  localizzati in zone agricole svantaggiate e effettuati
da giovani agricoltori);
    investimenti  nelle  aziende  agricole  (capo  I, n. 11, Aiuto di
Stato  n.  729/A/2000):  nella  misura  massima del 75% E.S.L, per le
iniziative  riferite  a  miglioramento  ambientale  e  di  condizioni
d'igiene  e  benessere  degli  animali, essendo le iniziative ubicate
tutte in area obiettivo 1;
    investimenti  nel  settore  silvicolo  (capo VI Aiuto di Stato n.
729/A/2000) nella misura massima del 100% E.S.L.;
    aiuti  a  favore  della  pubblicita'  dei  prodotti agricoli: nel
massimo  del  75%  E.S.L.  previsto per le PMI dall'aiuto di Stato n.
30/2002;
    investimenti  imprenditoriali  nel settore turistico nella misura
massima  ammissibile  pari  al 35% di E.S.N. oltre al 15% espresso in
E.S.L, per le P.M.I.
  1.3  L'onere  massimo a carico dello Stato per la concessione delle
agevolazioni   finanziarie,   e'   determinato   complessivamente  in
19.611,59  migliaia  di  euro.  Il finanziamento sara' erogato in due
annualita' di pari importo, a decorrere dal 2003.
  1.4   Eventuali  variazioni  dell'importo  degli  investimenti  non
potranno   comportare  aumenti  degli  oneri  a  carico  dello  Stato
superiori a quanto indicato nel precedente punto 1.3.
  1.5  Gli  investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il
31 dicembre 2003.
  1.6  Le strutture turistiche ammesse alle agevolazioni non potranno
essere   distolte  in  qualunque  forma,  ivi  compresa  la  cessione
dell'attivita'  ad altro imprenditore, dall'uso previsto per 10 anni,
pena  la  revoca e la restituzione, comprensiva di interessi legali e
rivalutazione  monetaria,  delle  somme erogate, secondo le modalita'
previste  dal  Regolamento  approvato  con  il  decreto  ministeriale
20 ottobre 1995, citato in premessa.
  1.7 Le iniziative ammesse alle agevolazioni dovranno realizzare una
nuova  occupazione  diretta,  a regime, non inferiore a n. 270 U.L.A.
(Unita' di Lavoro Annue).
  1.8 Il Ministero delle attivita' produttive curera', ove necessari,
i  conseguenti adempimenti comunitari nonche' la verifica di tutte le
autorizzazioni previste in materia dalla normativa vigente.
  2.  Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto
1.,  e'  approvato  il finanziamento di 19.611,59 migliaia di euro, a
valere sulle economie citate in premessa.
  3.   Prima   dell'emissione   del   decreto  di  concessione  delle
agevolazioni  il  Ministero  delle  attivita'  produttive dovra' aver
compiutamente  valutato  la  redditivita'  delle aziende beneficiarie
delle  agevolazoni  sugli  investimenti agricoli, nonche' di tutte le
altre  condizioni  previste  dallo  stesso regime di aiuti in materia
agricola.
    Roma, 14 marzo 2003
                       Il Presidente delegato
                              Tremonti
                       Il segretario del CIPE
                             Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2003
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  4
Economia e finanze, foglio n. 331