IL DIRETTORE GENERALE
                          della prevenzione
    Vista  la nota della procura della Repubblica presso il tribunale
di  Torino  in  data  19  giugno 2003, concernente la trasmissione di
rapporti   di   prova   relativi   alle   analisi  chimiche  eseguite
dall'Istituto  superiore  di  sanita'  su  campioni prelevati dal NAS
Carabinieri di Torino alle fonti Fiuggi il 28 maggio 2003;
  Visti i referti analitici allegati a detta nota;
  Preso atto delle irregolarita', riscontrate dall'Istituto superiore
di  sanita', sui campioni prelevati presso la sorgente Bonifacio VIII
Polla  1  (di cui al rapporto di prova n. 64/DT del 18 giugno 2003) e
presso  la  sorgente  Bonifacio  VIII  Polla 2 (di cui al rapporto di
prova n. 65/DT del 18 giugno 2003);
  Rilevato   che,   relativamente  al  rapporto  di  prova  n.  64/DT
(risultato:  tetracloroetilene  0,1 mcg/L; arsenico 0,34 mcg/L) ed al
rapporto  di  prova n. 65/DT (risultato: tetracloroetilene 0,1 mcg/L;
arsenico  0,27  mcg/L),  l'Istituto  superiore di sanita' ha espresso
parere non favorevole per i campioni esaminati;
  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12 novembre  1992,  n.  542, come
modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Visti  gli atti d'ufficio ed in particolare il decreto ministeriale
18 luglio 1922, relativo all'utilizzazione delle polle della sorgente
individuata  come  «Bonifacio VIII» per l'imbottigliamento dell'acqua
minerale  naturale Fiuggi, il decreto ministeriale 28 giugno 1973, n.
1391,  relativo  all'autorizzazione  della  polla Sambuco Vallico, in
miscela,  per l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale Fiuggi,
il   decreto   ministeriale   10 marzo   1980,   n.   2039,  relativo
all'autorizzazione   delle   Sorgenti   Le   Cese,  in  miscela,  per
l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale Fiuggi, ed il decreto
dirigenziale  16 giugno 1998, n. 3059-047, relativo alla conferma del
riconoscimento dell'acqua minerale naturale Fiuggi;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  sospesa  la  validita' del decreto ministeriale 18 luglio 1922,
relativo  a  l'utilizzazione  delle  polle  della sorgente, agli atti
individuata  come «Bonifacio VIII», per l'imbottigliamento dell'acqua
minerale  naturale  Fiuggi,  in  comune  di Fiuggi (Frosinone). Resta
valido  il decreto dirigenziale 16 giugno 1998, n. 3059-047, relativo
alla conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale Fiuggi,
limitatamente  ai  decreti  ministeriali  28 giugno  1973, n. 1391, e
10 marzo 1980, n. 2039.