IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella
legge  19  dicembre  1992,  n.  488, concernente modifiche alla legge
1° marzo  1986,  n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel
Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la
cessazione   dell'intervento  straordinario  nel  Mezzogiorno  ed  in
particolare   l'art.  19,  comma  5,  che  istituisce  un  fondo  cui
affluiscono  le disponibilita' di bilancio per il finanziamento delle
iniziative nelle aree depresse del Paese;
  Visto  il  decreto-legge  8  febbraio 1995, n. 32, convertito nella
legge   7 aprile   1995,   n.   104,   recante   norme   per  l'avvio
dell'intervento   ordinario   nelle   aree  depresse  del  territorio
nazionale;
  Visti  il  decreto-legge  23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella
legge  22 marzo 1995, n. 85, il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito  nella  legge  8 agosto  1995,  n.  341,  il decreto-legge
23 ottobre  1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n.
641,  il  decreto-legge  25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge
23 maggio   1997,  n.  135,  e  la  legge  30 giugno  1998,  n.  208,
provvedimenti   tutti   intesi   a  finanziare  la  realizzazione  di
iniziative  dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle
aree depresse;
  Viste inoltre le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999),
23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388
(finanziaria 2001) e 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), che
recano  fra  l'altro  autorizzazioni  di spesa volte ad assicurare il
rifinanziamento  della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione
degli interventi nelle aree depresse;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  73 della citata legge finanziaria
2002 che stabilisce criteri e modalita' di assegnazione delle risorse
aggiuntive  disponibili  per interventi nelle aree depresse, a titolo
di  rifinanziamento  della  legge  n. 208/1998, volti a promuovere lo
sviluppo economico e la coesione e a superare gli squilibri economici
e sociali presenti nel Paese. Tali criteri privilegiano gli obiettivi
dell'avanzamento   progettuale,  della  coerenza  programmatica,  con
particolare riferimento ai principi comunitari, e della premialita';
  Visti  gli  articoli 60  e  61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge  finanziaria  2003),  con i quali vengono istituiti, presso il
Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministero  delle
attivita'   produttive,   i   Fondi   per   le  aree  sottoutilizzate
(coincidenti  con  l'ambito  territoriale  delle aree depresse di cui
alla  legge  n.  208/1998  e  al citato fondo istituito dall'art. 19,
comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e
si   da'   unita'   programmatica  e  finanziaria  all'insieme  degli
interventi  aggiuntivi, a finanziamento nazionale, che, in attuazione
dell'art.  119,  comma 5, della Carta costituzionale, sono rivolti al
riequilibrio  economico  e  sociale  fra  aree  del  Paese,  e  viene
stabilita   la  possibilita'  che  questo  Comitato,  presieduto  dal
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, in relazione allo stato di
attuazione  degli  interventi finanziati o alle esigenze espresse dal
mercato  in  merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno
all'altro fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;
  Visto  in  particolare  il  comma 3, lettera a), del citato art. 61
della  legge  n.  289/2002, il quale dispone che il fondo per le aree
sottoutilizzate  istituito  presso il Ministero dell'economia e delle
finanze sia utilizzato, fra l'altro, per gli investimenti pubblici ex
lege  n. 208/1998, art. 1, comma 1, come integrato dall'art. 73 della
legge   n.   448/2001,   attraverso  il  finanziamento  delle  intese
istituzionali di programma e di programmi nazionali;
  Visto  l'art.  11  della  legge  10 gennaio  2003,  n.  3,  recante
disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, il
quale  prevede  che  a  decorrere  dal  1° gennaio  2003, ai fini del
monitoraggio previsto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
ogni   progetto  di  investimento  pubblico,  nuovo  o  in  corso  di
attuazione,  sia  dotato  di  un  «Codice  unico  di progetto» (CUP),
demandando  a questo Comitato il compito di disciplinarne modalita' e
procedure attuative;
  Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 139 (Gazzetta Ufficiale
n.  254/1999),  15  febbraio  2000,  n.  14  (Gazzetta  Ufficiale  n.
96/2000),  4 agosto  2000,  n.  84  (Gazzetta Ufficiale n. 268/2000),
21 dicembre  2000,  n.  138 (Gazzetta Ufficiale n. 34/2001), 4 aprile
2001,  n.  48  (Gazzetta Ufficiale n. 142/2001), 3 maggio 2002, n. 36
(Gazzetta  Ufficiale  n.  167/2002)  e 6 giugno 2002, n. 39 (Gazzetta
Ufficiale n. 222/2002);
  Vista  la  propria  delibera  27 dicembre  2002,  n.  143 (Gazzetta
Ufficiale  n.  87/2003),  adottata  in  corso  di promulgazione della
citata  legge n. 3/2003, dopo la definitiva approvazione parlamentare
del  relativo  disegno  di  legge (A.S. n. 1271-B), con la quale sono
state   disciplinate  le  modalita'  e  le  procedure  attuative  per
l'attribuzione del CUP;
  Vista  la propria delibera n. 16/2003 adottata, in data odierna, in
attuazione  dei citati articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003,
con la quale sono state allocate le risorse per interventi nelle aree
sottoutilizzate  a  carico dei due fondi istituiti presso i Ministeri
dell'economia  e  delle  finanze e delle attivita' produttive, con un
rifinanziamento  della  legge  n. 208/1998, art. 1, comma 1, di 5.200
milioni di euro per il triennio 2003-2005;
  Viste   le  richieste  presentate  dai  Ministeri  dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca, degli affari esteri, dell'interno,
dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dal Dipartimento per
le   pari   opportunita'   e  dalle  altre  amministrazioni  centrali
competenti alla stipula degli Accordi di programma quadro (APQ);
  Tenuto  conto del carattere di aggiuntivita' che le risorse oggetto
del presente riparto rivestono rispetto agli altri fondi pubblici per
investimenti,  costituiti dagli ordinari stanziamenti di bilancio per
le  diverse  linee di intervento, nonche' dalle risorse disponibili a
carico    dei   fondi   strutturali   comunitari   e   dal   relativo
cofinanziamento   nazionale  e  considerato  in  particolare  che  le
amministrazioni    centrali   destinatarie   di   finanziamenti   per
infrastrutture  materiali  e  immateriali  sono  tenute  a perseguire
l'obiettivo   di  destinare  al  Mezzogiorno  il  30%  delle  risorse
«ordinarie» e di dare conto dei progressi verso tale obiettivo;
  Considerato  inoltre  che  la  presente  delibera,  in  linea con i
criteri  previsti  dal  citato  art. 73 della legge finanziaria 2002,
conferma sostanzialmente le regole e i metodi fissati con la delibera
n.  36/2002,  che richiedono, nella loro applicazione, una proiezione
pluriennale  significativa perche' ne siano assicurati validi ritorni
in termini di efficacia;
  Ritenuto  di  dover assicurare un forte riequilibrio a favore degli
investimenti  pubblici  in  infrastrutture  materiali  e immateriali,
confermando al contempo la centralita' delle regioni e delle province
autonome come principali soggetti attuatori degli interventi;
  Ritenuto  di  dover prevedere un cospicuo accantonamento di risorse
da  ripartire successivamente, previa informativa alle regioni e alle
province  autonome,  anche  in  relazione  allo stato di attuazione e
all'efficacia  degli  interventi,  al fine di dare piena attuazione a
quanto previsto dagli articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003;
  Ritenuto  necessario  rafforzare  i  sistemi  di monitoraggio degli
interventi inseriti negli Accordi di programma quadro e dei programmi
cofinanziati  con  i  fondi  strutturali  europei  2000-2006, nonche'
l'interfaccia  tra  i  due sistemi, destinando allo scopo risorse per
azioni  di sistema e risorse integrative da attribuire secondo metodi
premiali;
  Ritenuto  di  dover  confermare, al netto della quota accantonata e
della   preliminare   destinazione   a   favore   del   «Progetto  di
monitoraggio»,  la  ripartizione  delle  risorse  tra amministrazioni
regionali  e  centrali  nella misura, rispettivamente, dell'80% e del
20%, gia' adottata in precedenza da questo Comitato;
  Ritenuto di dover confermare altresi' la ripartizione delle risorse
destinate alle regioni e alle province autonome, tra le macroaree del
centro-nord e del Mezzogiorno, nella misura, rispettivamente, del 15%
e  dell'85%, che viene applicata anche alle amministrazioni centrali,
e,   all'interno   delle   due  macroaree,  secondo  le  tradizionali
percentuali di riparto su base regionale;
  Ritenuto  di  dover destinare un significativo volume di risorse al
finanziamento  degli  interventi  nei  settori  della ricerca e della
societa'   dell'informazione,   tenuto  conto  dell'urgenza  di  tali
interventi e delle forti esigenze espresse dal mercato;
  Ritenuto  di  dover  provvedere al finanziamento delle attivita' di
assistenza  tecnica  e  supporto  ai fini della progettazione e della
piu'  efficiente  ed  efficace  attuazione degli Accordi di programma
quadro  destinando  allo  scopo  risorse  gestite  da amministrazioni
centrali, per un importo di 100 milioni di euro;
  Ritenuto   di   dover  introdurre,  anche  per  le  amministrazioni
centrali, un sistema di premialita' volto a incentivarne l'azione per
la  realizzazione  tempestiva  degli  APQ, presupposto necessario per
dare esecutivita' alla spesa delle regioni e delle province autonome;
  Ritenuto  di  dover  destinare, nell'ambito della quota ripartita a
favore del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per
le  politiche  di  sviluppo  e di coesione, un importo di non oltre 3
milioni  di  euro  al  rafforzamento  delle strutture operative della
Scuola  superiore  dell'economia e delle finanze che svolgono la loro
attivita'  come  soggetti  strumentali  di  detto Dipartimento, della
stessa  Scuola  superiore,  delle  regioni  e delle province autonome
nelle  attivita'  di  assistenza  e formazione volte al miglioramento
dell'efficacia  delle  politiche  di  sviluppo  e coesione nelle aree
sottoutilizzate;
  Considerato  che  gli  APQ  costituiscono, nell'ambito delle intese
istituzionali  di  programma,  la  modalita'  ordinaria  sia  per  la
programmazione  concertata degli interventi sul territorio sia per la
loro realizzazione attraverso la definizione di profili programmatici
di spesa degli interventi stessi;
  Acquisito,  nella  seduta  del 15 aprile 2003, il parere favorevole
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province  autonome  sulle indicazioni di priorita' concernenti la
presente  ripartizione,  proposte dal Ministero dell'economia e delle
finanze;
  Tenuto  conto  degli esiti della riunione preparatoria del 7 maggio
2003;
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Delibera:
  L'importo  complessivo  di  5.200  milioni  di euro per il triennio
2003-2005,  destinato  in  data  odierna,  dalla  propria delibera n.
16/2003, al finanziamento degli investimenti pubblici di cui all'art.
1  della  legge n. 208/1998 nelle aree sottoutilizzate, e' ripartito,
per  le  finalita' indicate in premessa e in linea con i criteri ed i
metodi  previsti  dall'art.  73  della  legge  finanziaria 2002, come
segue:

               ---->  Vedere tabella di pag. 66  <----

1. Preliminari destinazioni e accantonamenti di risorse.
  1.1.  E'  preliminarmente  accantonato  l'importo di 900 milioni di
euro che sara' attribuito con successiva delibera di questo Comitato,
previa   informativa  alle  regioni  e  alle  province  autonome,  in
relazione  all'efficacia  e rapidita' degli interventi, al loro stato
di  attuazione  e  alle  esigenze espresse dal mercato, in attuazione
degli  articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003, con particolare
attenzione,  fra l'altro, agli investimenti per lo sviluppo nei campi
della   ricerca,  della  societa'  dell'informazione  (infrastrutture
materiali  e immateriali), delle reti a carattere interregionale, del
risanamento  dei  suoli,  nonche'  per  l'introduzione  di meccanismi
premiali.
  1.2.   Destinazione   di  risorse  ad  azioni  di  sistema  per  il
monitoraggio («Progetto monitoraggio»).
    1.2.1.  Al  fine  di  rafforzare  i sistemi di monitoraggio degli
interventi inseriti negli Accordi di programma quadro e dei programmi
cofinanziati  con  i  fondi  strutturali  europei  2000-2006, sistemi
essenziali  per  dare  seguito  sia  alle previsioni di trasparenza e
verifica  della  loro  attuazione di cui alla legge finanziaria 2003,
sia  alle  delibere  di  questo  Comitato  n.  44/2000  e n. 76/2002,
l'importo  di 100 milioni di euro e' destinato al finanziamento delle
due seguenti e distinte linee di azione:
      valutazione  e  soluzione  delle criticita' e costruzione di un
piano  di  azione,  concertato tra il Ministero dell'economia e delle
finanze  e  le  regioni e province autonome, per il miglioramento dei
sistemi di monitoraggio di cui al successivo punto 1.2.2;
      adozione,  nelle more della attuazione di tale piano, di misure
di  incentivazione  dell'uso  e  dell'alimentazione  appropriata  dei
sistemi di monitoraggio di cui al successivo punto 1.2.4.
  Per  quanto  riguarda  il  sistema  di  monitoraggio  dei programmi
cofinanziati  con  i fondi strutturali europei 2000-2006, le predette
attivita'  potranno  essere finanziate oltre che con le risorse della
presente   delibera,  anche  con  i  fondi  attribuiti  al  Programma
operativo  nazionale  di  assistenza tecnica e azioni di sistema (PON
ATAS).
    1.2.2.  Il  processo di rafforzamento del sistema di monitoraggio
(«Progetto  monitoraggio»)  verra'  condotto  in  partenariato tra il
Ministero  dell'economia  e  delle finanze e le regioni e le province
autonome,  sentiti  i Ministeri interessati agli Accordi di programma
quadro e si svolgera' secondo le fasi di seguito indicate:
      a) valutazione  del  funzionamento  degli  attuali  sistemi  di
monitoraggio  degli  Accordi  di  programma  quadro  e  dei programmi
cofinanziati   con   i  fondi  strutturali  europei  per  il  periodo
2000-2006;
      b) predisposizione   di   un   piano   d'azione  per  garantire
tempestivita',  continuita',  completezza e affidabilita' dei dati di
monitoraggio  inseriti  nei  predetti  sistemi, nonche' flessibilita'
nella  gestione  degli  stessi  e  accessibilita' e piena fruibilita'
delle informazioni da parte dei soggetti interessati;
      c) assistenza tecnica e supporto alle amministrazioni regionali
e   centrali,   nonche'  agli  altri  soggetti  interessati,  per  il
rafforzamento del sistema di monitoraggio.
    1.2.3. Al finanziamento delle spese necessarie per l'espletamento
delle attivita' di cui alle lettere a) e b) viene destinata una quota
non  superiore  a  un  quinto  dell'importo  complessivo assegnato al
progetto.
  Al  finanziamento  delle spese necessarie all'immediato avvio delle
attivita'  di assistenza tecnica e supporto di cui alla lettera c) e'
destinata  una  ulteriore quota del suddetto importo complessivo, non
superiore a un quinto.
    1.2.4.  Nelle  more della redazione del piano di azione e al fine
di   assicurare   un   immediato   miglioramento  dei  risultati  del
monitoraggio  e'  accantonata  una  riserva premiale (pari alla somma
residua)  a  favore  delle  regioni  e  delle  province autonome, che
potranno  utilizzarla  per  rafforzare  lo stesso monitoraggio di cui
alla  lettera  c)  ovvero  riversandola  a  incremento  degli importi
destinati  a  favore  del  loro territorio per il finanziamento degli
interventi  da  ricomprendere  negli  Accordi  di  programma  quadro,
secondo i criteri di cui al punto 5.
  L'ammontare  della riserva e' fissato, per ogni regione e provincia
autonoma,  come  segue:  preliminare  ripartizione di una quota della
riserva  (pari  cumulativamente  a un terzo dell'importo complessivo)
eguale,  in  termini assoluti, per ogni regione e provincia autonoma;
successiva  ripartizione  di  una ulteriore quota della riserva (pari
cumulativamente  ai  restanti due terzi dell'importo complessivo) tra
le  macroaree  del  centro-nord  e  del Mezzogiorno secondo la chiave
complessiva   di   riparto,   rispettivamente,  del  55%  e  del  45%
(corrispondente   al  riparto  programmatico  della  spesa  in  conto
capitale  fra  le due aree territoriali previsto per la seconda meta'
del  corrente  decennio). All'interno di ciascuna macroarea l'importo
cosi'  determinato  viene  ripartito,  per  ogni  regione e provincia
autonoma, proporzionalmente al peso della sua spesa in conto capitale
sul  totale  della  spesa in conto capitale della relativa macroarea,
nell'anno  2000, cosi' come rilevata dalla banca dati «Conti pubblici
territoriali» per il settore pubblico allargato.
  La  relativa  tabella  di ripartizione e' riportata nell'allegato 1
che costituisce parte integrante della presente delibera.
  Per accedere alla sua parte di riserva ogni regione deve soddisfare
i seguenti requisiti, che pesano ciascuno il 50%:
    a) con   riferimento   al  sistema  di  monitoraggio  degli  APQ,
assicurare  che i valori oggetto di riprogrammazione non superino una
quota  massima  del 30% del costo complessivo di tutti gli interventi
inseriti  nei  nuovi  APQ che saranno stipulati dopo l'adozione della
presente  delibera,  secondo  criteri  che  saranno  individuati  con
apposita  circolare  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-regioni;
    b) con  riferimento al monitoraggio degli interventi cofinanziati
dai fondi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006, assicurare
l'alimentazione  della  banca  dati  operante  presso il Dipartimento
della  ragioneria  generale  dello  Stato,  IGRUE,  entro  il termine
massimo  di  trenta giorni dalle rispettive date di scadenza previste
per  le  rilevazioni  concernenti  il  monitoraggio  dell'avanzamento
finanziario, fisico e procedurale degli interventi stessi.
  Il  criterio si riterra' soddisfatto se i dati finanziari, fisici e
procedurali  relativi a detti interventi vengono trasmessi al sistema
centrale  operante  presso  il Dipartimento della ragioneria generale
dello  Stato,  articolati per singola operazione, entro trenta giorni
dalla  data di scadenza delle relative rilevazioni, per almeno il 60%
delle  stesse, a partire dalla prima rilevazione utile dopo l'entrata
in vigore della presente delibera.
  La  verifica  del  rispetto  di tali due requisiti sara' effettuata
sulla base della situazione risultante al 31 dicembre 2005.
  Le  risorse di cui alla predetta riserva alle quali le regioni e le
province  autonome  non  accedano  saranno  riprogrammate  da  questo
Comitato.
    1.2.5.  I soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della propria
delibera  n.  143/2002  richiamata  in  premessa  hanno  l'obbligo di
richiesta  del  Codice  unico  di  progetto  di investimento pubblico
(CUP),  ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  n.  3/2003,  per  gli
interventi finanziati con la presente delibera.
  Residuano   quindi,  per  la  ripartizione  tra  le  macroaree  del
centro-nord  e  del  Mezzogiorno  e  tra  amministrazioni  centrali e
regionali, risorse pari a 4.200 milioni di euro.
2. Ripartizione  delle  risorse  tra  macroaree e tra amministrazioni
centrali e regionali.
  E'  confermato  il  criterio  generale di destinazione territoriale
delle  risorse  disponibili  nella  misura  del  15% al centro-nord e
dell'85%  al Mezzogiorno, gia' adottato negli anni passati e volto ad
assicurare,   per   quanto   riguarda   il   Mezzogiorno,   effettiva
aggiuntivita'  alle  risorse  oggetto  del presente riparto, rispetto
alla  distribuzione  territoriale  delle  risorse  «ordinarie».  Tale
criterio  vige  naturalmente  anche  per  le amministrazioni centrali
destinatarie delle presenti risorse.
  A fronte della predetta disponibilita' complessiva di 4.200 milioni
di  euro  per il triennio 2003-2005, questo Comitato destina a favore
delle  regioni  e delle province autonome un importo di 3.360 milioni
di  euro,  e alle amministrazioni centrali il restante importo di 840
milioni  di euro, confermando il consolidato criterio di ripartizione
delle  risorse  tra  le  amministrazioni  centrali  e le regioni e le
province autonome, nella misura, rispettivamente, del 20% e dell'80%.
3. Risorse per programmi regionali.
  3.1.  In  linea  con  quanto  previsto  dal  punto 4.5 della citata
delibera  n.  36/2002,  per  la  componente  (15%)  delle  risorse da
utilizzare nelle aree del centro-nord nei campi della ricerca e della
societa'  dell'informazione,  pari  a 130 milioni di euro, i soggetti
attuatori degli interventi sono le regioni e le province autonome.
  Su tale importo di 130 milioni di euro e' accantonata una quota del
10%  corrispondente  a  13  milioni  di euro, da attribuire secondo i
criteri premiali di cui al successivo punto 7.
  L'importo   di   117   milioni  di  euro,  al  netto  del  predetto
accantonamento  del  10%,  e'  destinato per 78 milioni di euro (67%)
alla   ricerca   e  per  39  milioni  di  euro  (33%)  alla  societa'
dell'informazione.
  La  ripartizione  di  tali  risorse  tra  le  regioni e le province
autonome del centro-nord e' riportata nell'allegato 2 che costituisce
parte integrante della presente delibera.
  Il vincolo di spesa a favore dei due settori riguarda i casi in cui
la somma ripartita, per ciascun settore, e' uguale o superiore a 1,29
milioni  di  euro, mentre al di sotto di tale importo non e' previsto
alcun vincolo settoriale di spesa.
  3.2.  Al  fine  di fronteggiare situazioni di emergenza e calamita'
naturali  sono  previste,  nell'ambito  del predetto importo di 3.360
milioni  di  euro,  le  seguenti destinazioni preliminari di risorse,
complessivamente  pari  a 95  milioni  di  euro,  da programmare, per
quanto  riguarda  gli  interventi  di  cui  alle lettere a), b) e c),
all'interno di Accordi di programma quadro:
    a) finanziamento  di  interventi  connessi  agli  eventi  sismici
verificatisi  nel  2002  nella  regione  Molise, per un importo di 60
milioni di euro;
    b) finanziamento,  per  un  importo  di 11 milioni di euro, degli
interventi  a  completamento  dei  programmi  delle  regioni Umbria e
Marche  relativi  agli  eventi  sismici  del 1997 con profili di alta
rilevanza strategica ed innovativa. L'importo da assegnare allo scopo
sara'  ripartito  tra  le regioni Marche e Umbria secondo percentuali
concordate con i presidenti delle due regioni;
    c) finanziamento  di  interventi  connessi  agli eventi vulcanici
verificatisi  lo  scorso  anno  nell'area etnea, per un importo di 11
milioni di euro, a favore della regione Sicilia che individuera' tali
interventi,  in  partenariato  con  i  comuni  interessati,  entro il
31 dicembre 2003;
    d) destinazione programmatica di un importo di 13 milioni di euro
a favore delle aree colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nel
novembre-dicembre  2002, di cui all'ordinanza della Protezione civile
n.  3258 del 20 dicembre 2002, per il finanziamento di interventi che
saranno  selezionati  dopo  l'individuazione  definitiva degli ambiti
territoriali  interessati  dai  predetti  eventi, secondo il criterio
della concentrazione territoriale.
  Gli  interventi di cui alle lettere a), b) e c) saranno selezionati
e  attuati  secondo  i criteri e le modalita' generali esplicitati ai
successivi punti 5 e 6.
  3.3.   L'importo   di   3.135  milioni  di  euro,  al  netto  delle
prededuzioni  di  cui  al punto 3.2, e' destinato al finanziamento di
interventi  infrastrutturali materiali e immateriali da ricomprendere
nell'ambito  delle  intese  istituzionali di programma e dei relativi
Accordi di programma quadro, secondo le indicazioni programmatiche di
cui al successivo punto 5.
  Nell'ambito  di  tale importo di 3.135 milioni di euro, 470 milioni
di  euro (15%) sono ripartiti a favore delle regioni e delle province
autonome  del  centro-nord,  mentre  2.665 milioni di euro (85%) sono
ripartiti a favore delle regioni meridionali.
  3.4.  Sui  predetti  importi di 470 e di 2.665 milioni di euro sono
accantonate  due  quote del 10%, rispettivamente pari a 47 milioni di
euro  per le regioni e le province autonome del centro-nord e a 266,5
milioni  di  euro per le regioni meridionali, da attribuire secondo i
criteri premiali di cui al successivo punto 7.
  3.5. L'importo di 2.821,5 milioni di euro, al netto delle due quote
premiali  del 10% di cui al precedente punto 3.4, e' ripartito tra le
regioni  e  le  province  autonome  secondo la chiave di riparto gia'
adottata con le delibere di questo Comitato n. 84/2000, n. 138/2000 e
n. 36/2002.
  La   relativa   ripartizione   e'  riportata  nell'allegato  3  che
costituisce parte integrante della presente delibera.
  Una  quota massima del 3% delle risorse cosi' ripartite di ciascuna
regione   e   provincia   autonoma  puo'  essere  utilizzata  per  il
finanziamento  di  studi  di  fattibilita'  relativi  a interventi da
inserire  nei  piani  triennali predisposti dai soggetti attuatori ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 109/1994 (legge Merloni).
  3.6. Nell'ambito delle risorse di cui al precedente punto 3.5, come
ripartite  tra  le  regioni  e  le province autonome (allegato 3), e'
ricompreso   il   finanziamento   delle   infrastrutture   dei  patti
territoriali  (patti  territoriali  partecipanti  al bando 10 ottobre
1999,  patti  agricoli  e  patti  con  istruttoria  avviata  entro il
31 maggio  2000,  ma non ancora decretati), per un importo stimato in
un valore massimo di 397 milioni di euro.
4. Risorse per programmi nazionali.
  Sono  destinate al finanziamento dei programmi nazionali gestiti da
amministrazioni centrali risorse per complessivi 840 milioni di euro.
  4.1.  Programmi  di  sviluppo  nel  Mezzogiorno (ricerca e societa'
dell'informazione).
  Al  finanziamento  degli interventi nei campi della ricerca e della
societa' dell'informazione e' destinato un importo complessivo di 740
milioni di euro.
    4.1.1.  Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della
ricerca e le strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione
e  le tecnologie sono soggetti attuatori degli interventi relativi al
Mezzogiorno, per un importo di 500 milioni di euro.
  Su tale importo di 500 milioni di euro e' accantonata una quota del
10%,  corrispondente  a  50  milioni  di euro, da attribuire alle due
predette  amministrazioni  centrali, ognuno per la sua parte, secondo
il criterio premiale di cui al successivo punto 7.6.
  L'importo di 450 milioni di euro, al netto del detto accantonamento
del 10%, e' ripartito tra il Ministero dell'istruzione, universita' e
ricerca e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie nella misura,
rispettivamente, di 324 e di 126 milioni di euro.
  Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca
attuera'  con  tali  fondi  le  linee  programmatiche  indicate nella
richiesta   di   finanziamento  pervenuta  al  Servizio  centrale  di
segreteria del CIPE.
  Le  strutture  di  cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie  attueranno con le predette risorse i progetti presentati,
secondo  la richiesta di finanziamento pervenuta al Servizio centrale
di segreteria del CIPE.
  Inoltre,  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della
ricerca  e  il  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie  sono
impegnati:
    a  dare  piena  trasparenza  al  riparto delle risorse ordinarie,
destinandone  il  30% a favore del Mezzogiorno, secondo il vincolo di
aggiuntivita';
    a  predisporre,  ove  lontani da tale risultato, indirizzi per il
raggiungimento di questo obiettivo nel medio periodo;
    a   dare  conto,  con  una  relazione  da  presentare,  entro  il
30 settembre e il 28 febbraio di ogni anno, a questo Comitato:
      a)  dei  volumi e della localizzazione territoriale della spesa
erogata;
      b)  del  riparto  territoriale  dell'intera  spesa ordinaria in
conto capitale di loro responsabilita';
    a  garantire  e  dare evidenza della concertazione con le regioni
nell'utilizzazione delle risorse.
    4.1.2.  Sono  destinate programmaticamente ulteriori risorse, per
complessivi  240  milioni  di  euro,  a  favore della ricerca e della
societa'  dell'informazione  nel  Mezzogiorno,  da  finalizzare entro
l'anno 2003 e, in particolare:
      a) destinazione   programmatica  a  obiettivi  di  ricerca  nel
Mezzogiorno di 140 milioni di euro per il finanziamento di iniziative
e  secondo  modalita' che dovranno essere individuate in partenariato
fra  regioni,  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della
ricerca e Ministero dell'economia e delle finanze, avendo particolare
attenzione  ai profili dell'offerta, alle esigenze di alta formazione
e  ricerca  sia  tecnica che umanistica e tenuto conto degli esiti di
una  ricognizione  valutativa  da  effettuare,  a responsabilita' dei
suddetti  soggetti, entro l'anno in corso. Al tavolo partenariale fra
tali  soggetti  partecipera'  anche un rappresentante delle regioni e
province  autonome  del  centro-nord,  al  fine di maturare eventuali
diversi orientamenti per la ripartizione dell'anno 2004;
      b) destinazione   programmatica   di  100  milioni  di  euro  a
obiettivi relativi al rafforzamento della societa' dell'informazione,
individuati  in  partenariato  fra le regioni, le strutture di cui si
avvale  il  Ministro per l'innovazione e le tecnologie e il Ministero
dell'economia e delle finanze.
  4.2.  E'  destinato  a  favore  delle amministrazioni centrali, per
attivita'  di  assistenza  tecnica  e supporto alla progettazione, un
importo complessivo di 80 milioni di euro.
  In  particolare,  a  ciascuno  dei  Ministeri dell'ambiente e della
tutela  del  territorio, delle attivita' produttive, dei beni e delle
attivita'   culturali,  delle  infrastrutture  e  trasporti  e  delle
politiche  agricole e forestali e' destinato un importo di 10 milioni
di euro, in relazione alle domande presentate al Servizio centrale di
segreteria del CIPE.
  Sempre  nell'ambito  di tale destinazione complessiva di 80 milioni
di  euro  e' inoltre prevista una quota di risorse, pari a 30 milioni
di   euro,   a   favore  del  Ministero  dell'economia  e  finanze  -
Dipartimento  per  le  politiche  di  sviluppo  e  coesione,  per  il
finanziamento    di    azioni    con    finalita'   di   riequilibrio
economico-sociale  fra cui: attivita' di cooperazione in partenariato
con  le  regioni  (transnazionale, bilaterale anche con Paesi esterni
all'Unione  europea);  attivita'  di comunicazione sull'attrattivita'
del  Mezzogiorno  attraverso il supporto all'organizzazione di eventi
istituzionali  in  connessione con il semestre di presidenza italiana
dell'Unione  europea;  analisi e ricerche valutative finalizzate alla
verifica di efficacia degli interventi; attivita' di' documentazione.
  Le  risorse di cui al presente punto sono per meta' trasferite alle
amministrazioni  destinatarie.  Per  l'altra meta' la destinazione e'
invece  subordinata,  per  ogni  amministrazione, al conseguimento di
entrambi  i  seguenti  obiettivi  attinenti  gli Accordi di programma
quadro che competono a quella amministrazione:
    a) ogni  amministrazione  centrale  dovra', in primo luogo, avere
concertato,  entro la data di presentazione del cronoprogramma di cui
al  successivo punto 6.1, con le regioni e le province autonome e con
il  Ministero dell'economia e delle finanze, la data di stipula degli
APQ  finanziati  con risorse di cui alla presente delibera di riparto
per  un  importo  non  inferiore all'80% delle risorse complessive da
programmare negli APQ di propria competenza;
    b) dovra',  inoltre, avere rispettato le suddette date di stipula
degli APQ.
  Le   relative   verifiche   saranno  effettuate  sulla  base  della
situazione risultante al 31 dicembre 2005.
  Con  riferimento  alla quota a favore del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione,
l'obiettivo  sub  -  a)  e'  riferito  alla  programmazione, entro il
31 dicembre  2004,  di  almeno  il  75%  delle risorse complessive da
programmare negli APQ finanziati con la presente delibera.
  4.3.  Sono  inoltre  destinate al finanziamento di altri interventi
risorse   per   complessivi  20  milioni  di  euro  per  fronteggiare
specifiche  esigenze  rappresentate da altre amministrazioni centrali
con richieste presentate al Servizio centrale di segreteria del CIPE,
ed  in  particolare:  10  milioni di euro sono destinati al Ministero
degli  affari  esteri  per  il finanziamento di programmi di sostegno
alla  cooperazione  internazionale  da parte delle regioni e province
autonome,  da  realizzare secondo le indicazioni fornite dallo stesso
Ministero;  3 milioni  di  euro  sono  destinati  al  Ministero degli
interni per la progettazione di una infrastruttura logistica unitaria
per  interventi di sicurezza nel territorio siciliano, secondo quanto
indicato  da  tale  Ministero;  7 milioni  di  euro sono destinati al
Dipartimento  per  le  pari  opportunita'  per  il  finanziamento  di
progetti  volti  a  ridurre  il disagio occupazionale e sociale della
donna, secondo le indicazioni programmatiche del detto Dipartimento.
  4.4.  Tutte  le  amministrazioni centrali di cui ai punti 4.2 e 4.3
presenteranno   a   questo  Comitato,  entro  il  30 settembre  e  il
28 febbraio  di  ogni  anno, una relazione nella quale sara' indicata
l'entita' della spesa realizzata e i risultati conseguiti.
5. Selezione dei progetti.
  Le  amministrazioni  beneficiarie  delle risorse scelgono, in primo
luogo,  in  piena  autonomia,  secondo  una  tassonomia codificata, i
settori  nel  cui  ambito  rientrano  i  progetti  da  finanziare. Le
amministrazioni  selezionano  quindi  i progetti in base alle proprie
priorita'  programmatiche  e, in linea con la delibera n. 36/2002, ai
seguenti criteri:
    a) coerenza  programmatica: il criterio si intende soddisfatto se
gli   interventi   selezionati   sono  conformi  alla  programmazione
comunitaria  e  ai  documenti  approvati  in  sede  di programmazione
nazionale  e  regionale, di cui all'allegato 4 della propria delibera
n. 36/2002;
    b) avanzamento  progettuale:  il  criterio  si  intende, in primo
luogo, soddisfatto se la selezione dei progetti, una volta rispettata
la   coerenza  programmatica,  privilegia  per  settori  omogenei,  i
progetti  che  abbiano  un  profilo  di  spesa anticipato. In secondo
luogo,  viene  anche  previsto  che, per il successivo inserimento in
APQ,   gli   interventi   debbano  essere  corredati,  di  norma,  di
progettazione preliminare.
  Viene  inoltre  previsto  che  una  quota, pari almeno al 30% delle
risorse  ripartite di cui all'allegato 3, sia destinata dalle regioni
e   dalle  province  autonome  a  favore  di  interventi  di  rilievo
strategico  nei  settori del ciclo integrato dell'acqua, dei rifiuti,
della  viabilita',  della  difesa  del  suolo  e  dei  trasporti.  Il
carattere strategico dell'intervento, nel senso sopra definito, sara'
acquisito  nella  misura  in  cui sia riconosciuto tale dalla o dalle
regioni  interessate  gia'  nella  fase  di  concertazione  di cui al
successivo  punto 6.1. Saranno, fra gli altri, considerati strategici
gli interventi che siano coerenti con le priorita' del Piano generale
dei trasporti, come integrate dalla «Legge obiettivo».
6. Attribuzione delle risorse.
  6.1.  A  fronte  delle  diverse  destinazioni  di spesa di cui alla
presente  delibera,  al  fine  di dare trasparenza alle selezioni, di
poter   attivare   la   premialita'   e   di   garantire  una  celere
finalizzazione  delle  risorse,  l'attribuzione  delle risorse stesse
alle  amministrazioni  destinatarie,  di  cui  ai punti 3.1.1, 3.1.2,
3.1.5 e 4.1.1, e' subordinata alla presentazione al Servizio centrale
di  Segreteria  del CIPE, da parte di ciascuna Amministrazione, entro
il  31 dicembre  2003, di un cronoprogramma con una stima della spesa
della quota complessiva ad essa destinata, unitamente a un elenco dei
progetti  (per  le  regioni  e  le  province  autonome), ovvero delle
iniziative ricomprese nei programmi (per le amministrazioni centrali)
da  finanziare e del relativo profilo stimato di spesa annua prevista
per  ciascuno  di  essi,  con  preventivo  inserimento,  per  ciascun
intervento,   delle   informazioni   richieste   da  questo  Comitato
nell'apposita scheda della banca dati APQ.
  Unitamente  al  cronoprogramma,  la regione o la provincia autonoma
indichera'  le  date  previste  per  la  stipula  dei  relativi  APQ,
comunicando  contestualmente  se tali date siano state concertate con
le  amministrazioni  centrali  settorialmente competenti alla stipula
degli stessi APQ.
  Il   cronoprogramma   di  spesa  di  ciascun  intervento,  inserito
nell'elenco  presentato  al Servizio centrale di segreteria del CIPE,
decorrera' dalla data di stipula del relativo APQ.
  6.2.  A  conferma  di  quanto  previsto  dalla  propria delibera n.
36/2002,  le  amministrazioni daranno adeguata pubblicita' all'elenco
dei  progetti  da  presentare  al Servizio centrale di segreteria del
CIPE entro il 31 dicembre 2003.
  Le  regioni  e  le  province  autonome  comunicheranno  al Servizio
centrale di segreteria del CIPE e renderanno noti nei loro siti e con
ogni altro mezzo, entro il 30 settembre 2003, i settori di intervento
ed  il  riparto  programmatico  tra  gli  stessi  delle  risorse loro
assegnate    con    la    presente   ripartizione.   Successivamente,
contestualmente  con  la  presentazione  dei  progetti al 31 dicembre
2003,  gli  elenchi  degli  interventi  presentati  formalmente dalle
amministrazioni  saranno  resi  pubblici  da  ogni  regione e saranno
pubblicati sul sito di questo Comitato.
  Per  gli  interventi ricompresi negli APQ, ove l'Accordo stesso sia
gia'  stato  stipulato  entro  il 31 dicembre 2003, il cronoprogramma
coincidera' con il profilo di spesa previsto nell'APQ.
  Per i programmi presentati dalle amministrazioni centrali di cui al
punto 4.1 il cronoprogramma includera' anche una specificazione e una
motivazione del riparto regionale della spesa.
  6.3. Coerentemente con il principio comunitario, che fissa scadenze
stringenti  per  la sequenza degli atti programmatici ed in linea con
le  previsioni dell'art. 52, comma 50, della legge finanziaria 2002 e
della  delibera  n.  36/2002, il mancato soddisfacimento di anche uno
solo del due requisiti sopra citati, entro il 31 marzo 2004, da parte
delle  amministrazioni  centrali  e  regionali,  oltre ad impedire la
messa   a  disposizione  delle  risorse  ripartite  con  la  presente
delibera,  ne  determinera' una decurtazione progressiva. La suddetta
decurtazione  verra'  applicata,  a partire dal 1° aprile 2004, nella
misura  del  5% per ogni mese di ulteriore ritardo, secondo lo schema
riportato nell'allegato 5 alla delibera n. 36/2002. Le risorse che si
renderanno   disponibili  a  seguito  di  tale  decurtazione  saranno
integralmente ripartite da questo Comitato tra le amministrazioni che
soddisferanno i requisiti entro il 31 dicembre 2003.
  6.4.  Le  risorse di cui alla presente delibera non impegnate entro
il  2005,  attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte
dei  beneficiari  finali,  quali  risultano  dai  dati  forniti dalle
amministrazioni  centrali  e  regionali  destinatarie  delle  risorse
stesse,   saranno   riprogrammate  da  questo  Comitato,  secondo  le
procedure  contabili  previste  dall'art.  5, comma 3, della legge n.
144/1999.
  Entro  la  data  del 31 dicembre 2003 le amministrazioni centrali e
regionali dimostreranno l'avvenuta programmazione di tutte le risorse
ripartite  a  loro  favore  con  le predette delibere n. 142/1999, n.
84/2000,  n.  138/2000  e  n.  48/2001.  Il  mancato rispetto di tale
adempimento  determinera'  la  riprogrammazione  da  parte  di questo
Comitato,   delle  risorse  non  programmate  nell'ambito  dei  nuovi
stanziamenti a favore delle aree sottoutilizzate.
7. Attribuzione  della  quota accantonata per la premialita' (10% per
ciascuna delle due macroaree e per le amministrazioni centrali).
  In  linea  con quanto previsto dall'art. 73 della legge finanziaria
2002  e  dalla  delibera  n. 36/2002, che prevede il ricorso a metodi
premiali  nella  destinazione delle risorse per interventi nelle aree
depresse,  sono  accantonate, a valere sulle risorse destinate a ogni
singola  amministrazione  centrale  e  a ciascuna regione e provincia
autonoma,  rispettivamente  Mezzogiorno e centro-nord, tre quote pari
al  10%  delle  rispettive dotazioni. Tali risorse, come previsto nei
precedenti  punti  3.1,  3.4  e  4.1.1,  saranno attribuite da questo
Comitato alle amministrazioni che soddisferanno, in tutto o in parte,
i criteri di cui ai successivi punti 7.1, 7.2 e 7.3.
  La  riserva  di  premialita' e' attribuita pro-quota sulla base dei
tre criteri sotto indicati:
    7.1.  Per  il  60%  al rispetto, entro il 31 dicembre 2005, della
tempistica,  a  partire dalla data di effettiva stipula dell'APQ, del
profilo di spesa previsto dal cronoprogramma presentato dalle singole
amministrazioni entro il 31 dicembre 2003.
  Il criterio, applicato pro-quota a ogni accordo di programma quadro
e ponderato rispetto alla percentuale di risorse di cui alla presente
delibera  programmate nell'accordo stesso, e' soddisfatto al 100% se,
per  ogni  accordo,  la  spesa  realizzata  negli  anni 2003-2005 per
interventi  finanziati  con  risorse di cui alla presente delibera e'
pari  ad  almeno  il  95%  della  spesa  prevista per quegli anni dal
cronoprogramma presentato. Per l'accordo, la cui spesa realizzata ha,
invece,  un  valore compreso tra il 70% e il 95% della spesa prevista
dal  cronoprogramma,  l'Amministrazione  accede  ad  una  quota delle
risorse  premiali  di  propria  pertinenza  per il presente criterio,
ponderato  come  sopra,  secondo  lo schema riportato nell'allegato 6
della  citata  delibera  n.  36/2002.  Per  l'accordo,  la  cui spesa
realizzata negli anni 2003-2005 per interventi finanziati con risorse
di  cui  alla  presente  delibera  sia  inferiore  al 70% della spesa
prevista  per  quegli  anni dal cronoprogramma, l'amministrazione non
accede  alla  quota premiale potenzialmente di propria pertinenza per
il presente criterio.
    7.2.  Per il 15% alla regione o alla provincia autonoma che abbia
concertato  con  le  amministrazioni  centrali  competenti la data di
stipula  degli  APQ  della  presente  delibera per almeno l'80% delle
risorse  ad esse assegnate e, comunque, alla regione o alla provincia
autonoma che abbia rispettato, sempre per il suddetto 80%, la data di
stipula prevista, inizialmente comunicata a questo Comitato.
  La  verifica  del soddisfacimento del presente criterio, per quanto
riguarda  la  concertazione  delle  date  di stipula degli APQ con le
amministrazioni  centrali,  si effettua sulla base delle informazioni
inviate  dalle regioni e province autonome a questo Comitato entro il
31 dicembre 2003.
  Per  la  verifica  del  rispetto  delle  date di stipula degli APQ,
previste  nel  cronoprogramma  inviato dalle amministrazioni entro il
31 dicembre 2003, tali date sono confrontate con le effettive date di
stipula  risultanti  dalla  banca dati di monitoraggio al 31 dicembre
2005.
    7.3.  Per  il  25%  e'  attribuita  al  raggiungimento,  entro il
31 dicembre 2005, di un target di spesa pari al 25% del costo totale,
inteso  come valore del realizzato, di ciascun APQ stipulato entro il
31 dicembre  2002,  ovvero come modificato sulla base di richiesta di
riprogrammazione pervenuta entro il 31 marzo 2003;
    7.4.  La  verifica  dei criteri 7.1, 7.2 e 7.3 avviene al termine
del triennio 2003-2005 e le risorse premiali saranno attribuite, alle
amministrazioni performanti, all'inizio del 2006;
    7.5.   Il  meccanismo  di  attribuzione  della  riserva  premiale
consente  di  attribuire  alle regioni e alle province autonome anche
solo  una  parte  della  riserva  a  seconda  del  numero  di criteri
soddisfatti e del peso di questi;
    7.6.   Per   le   amministrazioni   centrali   il   criterio  per
l'attribuzione   della  riserva  di  premialita'  e'  costituito  dal
rispetto,  entro il 31 dicembre 2005, della tempistica del profilo di
spesa  previsto  dal  cronoprogramma  presentato entro il 31 dicembre
2003.
  Il  criterio e' pienamente soddisfatto se la spesa effettuata negli
anni  2003-2005  per  interventi  finanziati  con risorse di cui alla
presente  delibera  e' pari ad almeno il 95% della spesa prevista per
quegli anni dal cronoprogramma presentato. Se la spesa effettuata ha,
invece, un valore compreso tra il 70% e il 95% di quella prevista dal
cronoprogramma,  l'amministrazione  accede ad una quota delle risorse
premiali  di  propria pertinenza per il presente criterio, secondo lo
schema   riportato   nell'allegato   6   alla  delibera  n.  36/2002.
L'amministrazione,  la  cui spesa effettuata negli anni 2003-2005 per
interventi  finanziati  con  risorse di cui alla presente delibera e'
inferiore   al   70%   della  spesa  prevista  per  quegli  anni  dal
cronoprogramma,  non ha diritto alla quota premiale potenzialmente di
propria pertinenza per il presente criterio;
    7.7.  Le eventuali eccedenze derivanti dalla mancata attribuzione
delle  risorse  premiali  costituiscono  disponibilita'  separate per
ognuna  delle  tre  categorie,  regioni  del Mezzogiorno, regioni del
centro-nord  e amministrazioni centrali, da attribuire nell'ambito di
ciascuna   categoria,  a  seconda  della  provenienza  della  mancata
performance, alle amministrazioni concorrenti che abbiano soddisfatto
tutti  i criteri di premialita', proporzionalmente alla propria quota
iniziale  di  risorse  e,  comunque,  per un importo non eccedente il
triplo della quota premiale potenzialmente di propria pertinenza.
  Per   le   risorse   derivanti   dal   fondo   di  premialita',  le
amministrazioni  predisporranno  i  progetti,  secondo  i principi di
coerenza   programmatica   e   avanzamento   progettuale,   entro  il
31 dicembre  2006.  L'eventuale  ritardo  nella  predisposizione  dei
progetti  potra'  essere  oggetto  di  valutazione da parte di questo
Comitato in occasione delle successive ripartizioni,
    7.8.    Le   eventuali   eccedenze   non   attribuibili   saranno
riprogrammate  da  questo  Comitato  per  il  finanziamento  di altre
iniziative  nel  rispetto  delle  tre  categorie di provenienza delle
risorse,   regioni   del   Mezzogiorno,  regioni  del  centro-nord  e
amministrazioni centrali;
    7.9.  Per  la verifica dei criteri di premialita' questo Comitato
si  avvale  delle  informazioni  contenute  nel  cronoprogramma delle
amministrazioni  e  nella  banca  dati  di monitoraggio degli APQ. In
sintonia  con  i  criteri comunitari, verranno effettuate verifiche a
campione in loco.
8. Trasferimento delle risorse alle amministrazioni beneficiarie.
  Il  trasferimento  delle risorse della presente delibera, ripartite
ex  ante  e  premiali,  e'  condizionato  al  corretto  inserimento e
aggiornamento  dei  dati  di  monitoraggio  degli  APQ secondo quanto
stabilito  rispettivamente  dalle  delibere  di  questo  Comitato  n.
44/2000  e  n.  76/2002  e dal documento di cui all'allegato n. 4 che
costituisce parte integrante della presente delibera.
    Roma, 9 maggio 2003
                                            Il Presidente: Berlusconi
Il segretario del C.I.P.E.: Micciche'
Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2003
Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
4, Economia e finanze, foglio n. 335