IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  l'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato
dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
  Visti  il  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il regio decreto
6 maggio 1940, n. 635;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
22 ottobre 1999, n. 437;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'interno in data 19 luglio 2000
concernente  regole  tecniche  e  di  sicurezza  relative  alla carta
d'identita' e al documento d'identita' elettronici;
  Ritenuta  l'esigenza  di  apportare  talune  modifiche  al  decreto
predetto  in  relazione  all'avvio  della  fase  di  consolidamento e
razionalizzazione   della  sperimentazione  della  carta  d'identita'
elettronica;
  Sentita    l'Autorita'    per    l'informatica    nella    pubblica
amministrazione,  che ha espresso il proprio parere nell'adunanza del
3 aprile 2003;
  Sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie locali, che ha
espresso il proprio avviso nella seduta del 31 marzo 2003;
                              Decreta:
  Il  decreto  del Ministro dell'interno 19 luglio 2000 e' modificato
come segue:
  «Art.  9  (Inizializzazione  e  numerazione  del  documento).  - 1.
(Omissis).
  2.  I  supporti fisici prodotti nella prima fase di sperimentazione
fino all'entrata in vigore del presente decreto recano la numerazione
da AA0000001 a AA0155940.
  I  supporti  fisici  prodotti  dall'entrata  in vigore del presente
decreto saranno numerati in progressione a partire da 0000001AA.
  I  numeri  non attribuiti non possono essere riassegnati e verranno
pubblicati  con  cadenza  trimestrale  nella  Gazzetta  Ufficiale con
apposito decreto dirigenziale del Ministero dell'interno.
  L'allegato A al decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000 si
intende   modificato,   relativamente  ai  punti  b)  ed  e)  recanti
l'indicazione  del  numero  assegnato  al documento in bianco, con le
modalita' specificate all'art. 9, comma 2.
  L'allegato B del decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000 -
sezione 5, punto 5.1.1. "Elementi di sicurezza grafici e di stampa" e
punto 5.1.2."Inchiostri" - e' modificato come segue:
5.1.1. Elementi di sicurezza grafici e di stampa.
  E'  previsto  l'uso dei seguenti elementi di sicurezza tipici delle
carte valori:
    motivi grafici ad elementi variabili;
    elementi grafici diffrattivi;
    microprint;
    processo   di   masterizzazione  photomask  con  stampa  ad  alta
risoluzione di immagini direttamente su film ottico;
    Embedded hologram (incisione grafica su banda laser).
5.1.2. Inchiostri.
  Per  la  stampa  e'  previsto  l'impiego  di  inchiostri  dotati di
speciali   caratteristiche,   come   quelli   fluorescenti  (visibili
all'ultravioletto)  e  otticamente  variabili (OVI - Optical variable
ink).».
    Roma, 14 maggio 2003
                                                  Il Ministro: Pisanu