IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche; Visto il Regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio 1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente «disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti»; Visto il proprio decreto 2 agosto 2002, recante «criteri e modalita' per la certificazione dell'idoneita' al trapianto degli organi prelevati»; Preso atto della recente insorgenza di un'epidemia della nuova forma morbosa denominata «sindrome respiratoria acuta severa» (SARS) e dell'identificazione da parte dell'Organizzazione mondiale della sanita' di «aree affette» all'interno di alcuni Paesi; Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanita' ha fornito le definizioni di «caso sospetto» e di «caso probabile» di SARS di seguito riportate: caso sospetto: 1) persona che dopo il 1° novembre 2002 presenti una storia di febbre alta superiore a 38°C e tosse e difficolta' respiratoria e una o piu' delle seguenti condizioni di esposizione nei dieci giorni precedenti l'inizio dei sintomi: contatto ravvicinato con un caso sospetto o probabile di SARS; storia di viaggio in un'area con recente trasmissione locale di SARS; residenza in un'area con recente trasmissione locale di SARS; 2) persona con malattia respiratoria acuta non spiegata, con conseguente decesso, dopo il 1° novembre 2002 ed in cui non sia stata eseguita autopsia e una o piu' delle seguenti condizioni di esposizione nei dieci giorni precedenti l'inizio dei sintomi: contatto ravvicinato con un caso sospetto o probabile di SARS; storia di viaggio in un'area con recente trasmissione locale di SARS; caso probabile: caso sospetto con dimostrazione radiologica di infiltrati compatibili con polmonite o sindrome da distress respiratorio (RDS); caso sospetto con riscontro positivo per Coronavirus associato a SARS con uno o piu' test di laboratorio; caso sospetto con riscontro autoptico compatibile con sindrome da distress respiratorio, senza altre cause identificabili; Vista la propria ordinanza 10 aprile 2003, recante misure profilattiche contro la sindrome acuta respiratoria severa (SARS); Considerato che le conoscenze sinora acquisite fanno ritenere possibile l'esistenza di un rischio teorico di trasmissione della SARS attraverso le donazioni di organi, tessuti e cellule a fini di trapianto; Considerata altresi' l'assenza, allo stato attuale, di test diagnostici affidabili e validati, ai fini dell'accertamento di detta sindrome; Ritenuto necessario garantire adeguati livelli di sicurezza nel settore dei trapianti; Viste le indicazioni formulate dall'Organizzazione mondiale della sanita'; Visto il documento a titolo «linee guida per la valutazione di idoneita' del donatore di organi a scopo di trapianto», approvato dal Centro nazionale dei trapianti e dalla Consulta tecnica permanente per i trapianti in data 21 marzo 2003; Ordina: Art. 1. 1. I soggetti con diagnosi di SARS, sospetta o probabile, formulata nei quattordici giorni precedenti il decesso ovvero formulata post mortem sono esclusi dalla donazione di organi, cellule e tessuti a scopo di trapianto. 2. Sono altresi' esclusi dalla donazione di organi, cellule e tessuti a scopo di trapianto i soggetti che abbiano avuto contatti ravvicinati con casi sospetti o probabili di SARS nei quattordici giorni precedenti il decesso, fatti salvi i casi di urgenza clinica da valutare individualmente. 3. I soggetti per i quali dall'anamnesi emerga l'avvenuto soggiorno, nei quattordici giorni precedenti il decesso, nelle aree contestualmente dichiarate affette dalla Organizzazione mondiale della sanita' sono ammessi alla donazione di organi, cellule e tessuti a scopo di trapianto soltanto previa accurata valutazione individuale dell'urgenza clinica nel ricevente.