IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;
  Visto  il Regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il
25 luglio  1969,  modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio
1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Vista  la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente «disposizioni in
materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti»;
  Visto   il  proprio  decreto  2 agosto  2002,  recante  «criteri  e
modalita'  per  la  certificazione  dell'idoneita' al trapianto degli
organi prelevati»;
  Preso  atto  della  recente  insorgenza  di un'epidemia della nuova
forma  morbosa denominata «sindrome respiratoria acuta severa» (SARS)
e  dell'identificazione  da  parte dell'Organizzazione mondiale della
sanita' di «aree affette» all'interno di alcuni Paesi;
  Considerato  che l'Organizzazione mondiale della sanita' ha fornito
le  definizioni  di  «caso sospetto» e di «caso probabile» di SARS di
seguito riportate:
    caso sospetto:
      1)  persona che dopo il 1° novembre 2002 presenti una storia di
febbre alta superiore a 38°C e tosse e difficolta' respiratoria e una
o  piu'  delle  seguenti  condizioni  di esposizione nei dieci giorni
precedenti l'inizio dei sintomi:
        contatto  ravvicinato  con  un  caso  sospetto o probabile di
SARS;
        storia  di viaggio in un'area con recente trasmissione locale
di SARS;
        residenza in un'area con recente trasmissione locale di SARS;
      2)  persona  con  malattia respiratoria acuta non spiegata, con
conseguente decesso, dopo il 1° novembre 2002 ed in cui non sia stata
eseguita   autopsia  e  una  o  piu'  delle  seguenti  condizioni  di
esposizione nei dieci giorni precedenti l'inizio dei sintomi:
        contatto  ravvicinato  con  un  caso  sospetto o probabile di
SARS;
        storia  di viaggio in un'area con recente trasmissione locale
di SARS;
    caso probabile:
      caso  sospetto  con  dimostrazione  radiologica  di  infiltrati
compatibili con polmonite o sindrome da distress respiratorio (RDS);
      caso  sospetto con riscontro positivo per Coronavirus associato
a SARS con uno o piu' test di laboratorio;
      caso  sospetto con riscontro autoptico compatibile con sindrome
da distress respiratorio, senza altre cause identificabili;
  Vista   la   propria   ordinanza  10 aprile  2003,  recante  misure
profilattiche contro la sindrome acuta respiratoria severa (SARS);
  Considerato  che  le  conoscenze  sinora  acquisite  fanno ritenere
possibile  l'esistenza  di  un  rischio teorico di trasmissione della
SARS  attraverso  le donazioni di organi, tessuti e cellule a fini di
trapianto;
  Considerata   altresi'  l'assenza,  allo  stato  attuale,  di  test
diagnostici affidabili e validati, ai fini dell'accertamento di detta
sindrome;
  Ritenuto  necessario  garantire  adeguati  livelli di sicurezza nel
settore dei trapianti;
  Viste  le  indicazioni formulate dall'Organizzazione mondiale della
sanita';
  Visto  il  documento  a  titolo  «linee guida per la valutazione di
idoneita' del donatore di organi a scopo di trapianto», approvato dal
Centro  nazionale  dei  trapianti e dalla Consulta tecnica permanente
per i trapianti in data 21 marzo 2003;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. I soggetti con diagnosi di SARS, sospetta o probabile, formulata
nei  quattordici  giorni  precedenti il decesso ovvero formulata post
mortem  sono  esclusi  dalla donazione di organi, cellule e tessuti a
scopo di trapianto.
  2.  Sono  altresi'  esclusi  dalla  donazione  di organi, cellule e
tessuti  a  scopo  di trapianto i soggetti che abbiano avuto contatti
ravvicinati  con  casi  sospetti  o probabili di SARS nei quattordici
giorni  precedenti  il decesso, fatti salvi i casi di urgenza clinica
da valutare individualmente.
  3.   I   soggetti  per  i  quali  dall'anamnesi  emerga  l'avvenuto
soggiorno,  nei  quattordici giorni precedenti il decesso, nelle aree
contestualmente  dichiarate  affette  dalla  Organizzazione  mondiale
della  sanita'  sono  ammessi  alla  donazione  di  organi, cellule e
tessuti  a  scopo  di  trapianto soltanto previa accurata valutazione
individuale dell'urgenza clinica nel ricevente.