IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;
  Visto  il Regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il
25 luglio  1969,  modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio
1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Vista  la  legge  4  maggio 1990, n. 107, concernente la disciplina
delle  attivita'  trasfusionali  relative  al sangue umano ed ai suoi
componenti;
  Visto  il  proprio decreto 26 gennaio 2001, recante «protocolli per
l'accertamento   dell'idoneita'   del   donatore   di   sangue  e  di
emocomponenti»;
  Preso  atto  della  recente  insorgenza  di un'epidemia della nuova
forma  morbosa denominata «sindrome respiratoria acuta severa» (SARS)
e  dell'identificazione  da  parte dell'Organizzazione mondiale della
sanita' di «aree affette» all'interno di alcuni Paesi;
  Considerato  che l'Organizzazione mondiale della sanita' ha fornito
le  definizioni  di  «caso sospetto» e di «caso probabile» di SARS di
seguito riportate:
    caso sospetto:
      1)  persona che dopo il 1° novembre 2002 presenti una storia di
febbre alta superiore a 38°C, tosse, difficolta' respiratoria e una o
piu'  delle  seguenti  condizioni  di  esposizione  nei  dieci giorni
precedenti l'inizio dei sintomi:
        contatto  ravvicinato  con  un  caso  sospetto o probabile di
SARS;
        storia  di viaggio in un'area con recente trasmissione locale
di SARS;
        residenza in un'area con recente trasmissione locale di SARS;
      2)  persona  con  malattia respiratoria acuta non spiegata, con
conseguente decesso, dopo il 1° novembre 2002 ed in cui non sia stata
eseguita   autopsia  e  una  o  piu'  delle  seguenti  condizioni  di
esposizione nei dieci giorni precedenti l'inizio dei sintomi:
        contatto  ravvicinato  con  un  caso  sospetto o probabile di
SARS;
        storia  di viaggio in un'area con recente trasmissione locale
di SARS;
    caso probabile:
      caso  sospetto  con  dimostrazione  radiologica  di  infiltrati
compatibili con polmonite o sindrome da distress respiratorio (RDS);
      caso  sospetto con riscontro positivo per Coronavirus associato
a SARS con uno o piu' test di laboratorio;
      caso  sospetto con riscontro autoptico compatibile con sindrome
da distress respiratorio, senza altre cause identificabili;
  Vista   la   propria   ordinanza  10 aprile  2003,  recante  misure
profilattiche contro la sindrome acuta respiratoria severa (SARS);
  Considerato  che  le  conoscenze  sinora  acquisite  fanno ritenere
possibile  l'esistenza  di  un  rischio teorico di trasmissione della
SARS  attraverso  la via ematica, essendo stata riscontrata una bassa
viremia  sino  a  dieci giorni dopo l'esordio sintomatologico in casi
probabili di detta sindrome;
  Considerata   altresi'  l'assenza,  allo  stato  attuale,  di  test
diagnostici affidabili e validati, ai fini dell'accertamento di detta
sindrome;
  Ritenuto   necessario   garantire  adeguati  livelli  di  sicurezza
trasfusionale;
  Viste  le  indicazioni formulate dall'Organizzazione mondiale della
sanita';
  Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' in data
17 aprile 2003;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. I Centri trasfusionali e di raccolta del sangue ed emocomponenti
debbono  provvedere,  nel corso della prevista anamnesi del donatore,
ad  accertare  pregressi soggiorni, anche di breve durata, nelle aree
dichiarate affette dall'Organizzazione mondiale della sanita'.
  2.  Qualora  dall'anamnesi  emerga la condizione di cui al comma 1,
ovvero  che  il  donatore  abbia  avuto contatti ravvicinati con casi
sospetti  o  probabili  di  SARS  la  donazione  deve essere rinviata
secondo lo schema di seguito riportato:
    donatori  asintomatici: rinviare la donazione di tre settimane, a
decorrere dal giorno del rientro;
    donatori  con  i sintomi di cui alla definizione di caso sospetto
di  SARS:  rinviare  la  donazione  per  un  mese,  a decorrere dalla
completa guarigione e dalla fine della terapia;
    donatori  con i sintomi di cui alla definizione di caso probabile
di  SARS:  rinviare  la  donazione  per  tre  mesi, a decorrere dalla
completa guarigione e dalla fine della terapia.