IL COMMISSARIO DELEGATO
               PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
febbraio  2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione
alle attivita' di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle
regioni  Lazio,  Campania,  Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in
condizioni  di massima sicurezza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003;
  Vista  l'ordinanza  n.  3267  del  7 marzo  2003 del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;
  Vista  l'ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 del commissario delegato,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale  - n. 77 del 2 aprile 2003 e, in particolare, l'art. 1 comma
4);
  Vista   l'ordinanza  n.  4  dell'11  aprile  2003  del  commissario
delegato,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2003;
  Considerato  le preoccupazioni espresse in Parlamento per i ritardi
nella  messa  in  sicurezza  degli impianti ed il pressante invito ad
accelerarla in ogni possibile modo;
  Considerato  che  in  data  6 giugno 2003 e' stata stipulata tra il
commissario delegato, FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a.
e  SO.G.I.N.  S.p.a.,  convenzione  per  il trasferimento a SO.G.I.N.
S.p.a.  stessa  delle  licenze  e  delle  autorizzazioni di qualsiasi
genere  per  la  gestione  delle  attivita'  di  messa  in sicurezza,
smantellamento   e   bonifica   dell'impianto  di  fabbricazione  del
combustibile  nucleare  di  proprieta'  FN,  sito  in  Bosco  Marengo
(Alessandria),  subordinatamente  al  distacco  del personale addetto
all'impianto;
  Sentito  il  presidente di FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati
S.p.a. in ordine all'avvenuta acquisizione del consenso al distacco a
SO.G.I.N.  S.p.a. di cinquattaquattro dipendenti addetti all'impianto
di fabbricazione del combustibile nucleare di FN - Nuove Tecnologie e
Servizi  Avanzati S.p.a. che garantiscono un adeguato mantenimento in
sicurezza dell'impianto sopraccitato;
                              Dispone:
  1.  Con efficacia dal 1° luglio 2003, sono trasferite da FN - Nuove
Tecnologie  e Servizi Avanzati S.p.a. a SO.G.I.N. S.p.a. le licenze e
le  autorizzazioni di qualsiasi genere per la gestione dell'attivita'
di  messa  in  sicurezza,  smantellamento e bonifica dell'impianto di
fabbricazione  del  combustibile nucleare di proprieta' di FN - Nuove
Tecnologie   e   Servizi   Avanzati   S.p.a.  sito  a  Bosco  Marengo
(Alessandria);
  2.  Il  trasferimento  di cui al precedente punto e' regolato dalle
disposizioni  contenute  nell'O.P.C.M.  n.  3267/2003, nella presente
ordinanza,  nell'ordinanza  commissariale  n.  4 dell'11 aprile 2003,
nella  convenzione  sottoscritta  tra  il  commissario delegato, FN -
Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. e SO.G.I.N. S.p.a. in data
6 giugno 2003, riportata in allegato sotto la lettera «A»
  3.  SO.G.I.N.  S.p.a. subentra nella gestione dell'impianto e delle
relative  pertinenze,  immobili  e mobili, delle materie nucleari ivi
custodite, nei rapporti giuridici attivi e passivi ivi inclusi quelli
inerenti  il  personale  distaccato,  nonche' in tutti i procedimenti
amministrativi  in corso, inclusi quelli autorizzativi, gia' attivati
da  FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. per l'impianto di
cui al precedente punto 1.
  4. SO.G.I.N. S.p.a., per il predetto impianto, inviera' all'Agenzia
per  la  protezione  dell'ambiente  e per i servizi tecnici (APAT) la
proposta di adeguamento del relativo regolamento di esercizio.
  5.  SO.G.I.N.  S.p.a.  e  FN  - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati
S.p.a.   provvederanno   a  redigere  apposito  verbale  di  consegna
dell'impianto  e  delle relative pertinenze, immobili e mobili, delle
materie  nucleari ivi custodite, e della documentazione necessaria ad
assicurare   la  corretta  gestione  dell'impianto  e  del  personale
distaccato.
  6.  Ai  sensi  dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003,
per le attivita' relative all'impianto di cui al punto 1), le risorse
finanziarie previste dall'art. 13 del decreto ministeriale 26 gennaio
2000 saranno erogate a SO.G.I.N. S.p.a.
  7.  La  comunicazione della presente ordinanza e dell'allegato A al
Ministero  dell'ambiente  e tutela del territorio, al Ministero delle
attivita'  produttive,  al  Ministero  dell'interno,  al Dipartimento
della  protezione  civile, alla commissione tecnico-scientifica della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri, all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), a FN - Nuove Tecnologie
e  Servizi  Avanzati  S.p.a., a SO.G.I.N. S.p.a. ed all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas.
  8.   La  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, con omissione dell'allegato.
    Roma, 25 giugno 2003
                                        Il commissario delegato: Jean