IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001,
n.   482,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  «Regolamento  di
semplificazione  del  procedimento  per i pagamenti da e per l'estero
delle Amministrazioni statali»;
  Visto  l'art.  2  del predetto decreto, che ha dettato disposizioni
per i «pagamenti in euro nell'ambito dell'Unione monetaria europea»;
  Visto,   in   particolare,   l'art.  7  del  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  del  12 novembre  2002  concernente
«pagamenti non andati a buon fine»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  i  pagamenti  non  andati  a  buon fine, di cui all'art. 7 del
decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze del 12 novembre
2002,  l'amministrazione  interessata,  qualora  la  numerosita'  dei
titoli sia tale da rendere particolarmente onerosa la costituzione di
depositi  provvisori ai sensi dell'art. 544 delle istruzioni generali
sui  servizi del Tesoro, puo' chiedere, in alternativa, l'apertura di
un'apposita contabilita' speciale ad essa intestata.
    Roma, 6 giugno 2003
                                                Il Ministro: Tremonti