IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge  18 maggio  1989,  n.  183,  recante  norme per il
riassetto  organizzativo  e  funzionale  della  difesa  del  suolo, e
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto   l'art.  9  della  legge  8 agosto  1990,  n.  253,  recante
disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  11 giugno  1998,  n. 180, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  3 agosto  1998,  n. 267, modificato dal
decreto-legge  n.  132  del  13 maggio  1999,  convertito dalla legge
13 luglio  1999, n. 226, ed in particolare l'art. 1, commi 1-bis e 2,
e l'art. 8, comma 2;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 settembre  1998,  concernente  l'atto di indirizzo e coordinamento
che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e
2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
30 settembre  1999,  concernente  la  ripartizione  dei  fondi di cui
all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare l'art. 5;
  Visto  il  decreto-legge  12 ottobre  2000, n. 279, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   11 dicembre  2000,  n.  365,  ed  in
particolare l'art. 1, comma 5;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente in data 4 febbraio
1999,  recante «Attuazione dei programmi urgenti per la riduzione del
rischio  idrogeologico, di cui gli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2,
del  decreto-legge n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 1998, n. 267»;
  Vista la delibera della giunta regionale della regione Lombardia n.
VII/4392  del 20 aprile 2001 con la quale e' approvata la proposta di
programma  di interventi urgenti secondo quanto previsto dall'art. 1,
comma   2,   del   decreto-legge  n.  180/1998,  per  un  importo  di
L. 26.450.000.000   (Euro   13.660.284,98),   nonche'   la  spesa  di
L. 1.322.500.000  (Euro  683.014,25) per l'attuazione delle misure di
salvaguardia  di  cui  all'art.  1,  comma 1-bis del decreto-legge n.
180/1998;
  Vista  l'istruttoria  effettuata  dal  Dipartimento  per  i servizi
tecnici nazionali e dal Dipartimento della protezione civile ai sensi
dell'art.  1,  comma 2-bis, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 1998, n, 267,
trasmessa con nota DSTN/CD/13672/st del 23 luglio 2002;
  Ritenuta  la  proposta di programma di interventi urgenti formulata
dalla  regione Lombardia conforme agli indirizzi ed alle prescrizioni
contenuti  nel  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 29 settembre 1998, nonche' agli indirizzi concordati in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano il 12 ottobre 2000;
  Vista la delibera approvata dal comitato dei Ministri per i servizi
tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo
nella seduta del 29 novembre 2002;
  Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del
26 settembre  2002, con la quale e' stata espressa l'intesa sul testo
della  soprarichiamata  delibera  del  comitato dei Ministri, con gli
impegni concordati nel corso della seduta;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
4 settembre  2001  con  il  quale  al  Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio,  on. Altero Matteoli sono state delegate tra
gli  altri,  le  funzioni  attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri  dalla  legge  18 maggio 1989, n. 183, nonche' la Presidenza
del  Comitato  dei  Ministri  per  i  servizi tecnici nazionali e gli
interventi nel settore della difesa del suolo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Approvazione del programma
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998,
n.  180,  convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e dell'art. 1,
comma  5,  del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e' approvato il
programma  integrativo per gli anni 1999 e 2000 di interventi urgenti
e  di  misure  di  prevenzione  per  le  aree a rischio della regione
Lombardia  allegato  al  presente  provvedimento,  di cui costituisce
parte   integrante,   per   l'importo   di   Euro  13.660.284,98  (L.
26.450.000.000);
  2. All'attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede con i
fondi gia' trasferiti alla regione Lombardia relativi alle annualita'
1999  e  2000  e  in  particolare  in  quanto a Euro 3.908.148,14 (L.
7.567.230.000)  a  valere sullo stanziamento di cui all'art. 8, comma
2,   decreto-legge   11 giugno   1998,   n.   180,   convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 per l'anno 1999, in
quanto   a  Euro  4.204.507,25  (L.  8.142.997.500)  a  valere  sullo
stanziamento  di  cui  allo  stesso  art.  8,  comma  2,  del  citato
decreto-legge  11 giugno 1998, n. 180, per l'anno 2000, e in quanto a
Euro  5.546.629,59 (L. 10.739.772.500) a valere sullo stanziamento di
cui  all'art.  1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.
  3.  La regione Lombardia assicura la programmazione prioritaria del
completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali con le
eventuali  economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi
urgenti  programmati  e  si  impegna  altresi'  a  tenere conto delle
esigenze  del  citato  completamento  nell'ambito di altri programmi,
regionali, nazionali e comunitari.
  4.  A  valere  sullo  stanziamento  di cui all'art. 1, comma 5, del
decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  11 dicembre  2000, n. 365, sono inoltre destinati dalla
regione   Lombardia   Euro   683.014,25  (L.  1.322.500.000)  per  lo
svolgimento   di  ulteriori  attivita'  di  prevenzione  del  rischio
idrogeologico  previste  dal  decreto-legge  11 giugno  1998, n. 180,
convertito  dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, quali indagini, studi,
attuazione di misure di salvaguardia, aggiornamento di perimetrazioni
delle aree a rischio.