IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista  la  domanda  in  data  28 ottobre 2002 con cui la «Vassale &
Figli  S.r.l.»,  con  sede  in La Spezia ha chiesto l'approvazione di
tipo  del  contenitore  corazzato per lo stoccaggio e il trasporto di
detonatori denominato «VAS/5»;
  Sentita  la  Commissione consultiva centrale per il controllo delle
armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed
infiammabili - nella seduta n. 8/03E del 25 marzo 2003;
  Visto  il punto 6, capitolo II dell'allegato C, del regolamento per
l'esecuzione del T.U.L.P.S.;
                              Decreta:
  Il  contenitore  «VAS/5», rispondente alle caratteristiche indicate
nell'istanza  del  28 ottobre  2002  e  nella  relazione  tecnica con
disegni  e  documentazione  fotografica  presentata  dalla «Vassale &
Figli S.r.l.», acquisita e custodita agli atti, e' dichiarato di tipo
approvato per lo stoccaggio e il trasporto, via terra, via mare e via
aerea,  anche  in  presenza  di  esplosivi di altre categorie, di sei
detonatori  del  tipo  ordinario,  elettrico,  Nonel,  a percussione,
ovvero  tra loro commisti, aventi potenza non superiore al n. 8 della
scala  «Sellier-Bellot», oppure di un numero di detonatori di potenza
superiore  a quelli del n. 8 della scala «Sellier-Bellot», purche' il
quantitativo complessivo di esplosivo in essi contenuto non superi il
valore  netto  di  esplosivo  presente in sei detonatori del n. 8. Il
contenitore  stesso  e'  di  volta in volta allestito internamente in
funzione  della  tipologia  dei  detonatori  contenuti,  che  vengono
allocati,  a seconda del tipo, come da relazione tecnica allegata, in
appositi astucci di protezione.
  Il   contenitore   si  intende  altresi'  approvato  alle  seguenti
condizioni:
    a) che  il contenitore corrisponda alle misure dimensionali (263x
218x 188), nonche' alle caratteristiche strutturali di cui ai disegni
costruttivi (allegati in copia al presente decreto) ed alla relazione
tecnica  depositati  presso  il Ministero dell'interno all'atto della
presentazione della domanda;
    b) che  ogni  contenitore  risulti registrato dal fabbricante con
l'indicazione del numero progressivo di fabbricazione e la data delle
revisioni  periodiche che devono essere eseguite ogni cinque anni per
accertarne l'integrita';
    c) che  su  ogni contenitore risulti indicato a mezzo di apposita
targhetta  metallica  apposta  in modo ben visibile, indelebile e non
asportabile,  il  nome  del  fabbricante, il numero progressivo e gli
estremi  del  decreto  di  approvazione. I dati di cui sopra dovranno
risultare,  unitamente all'indicazione dell'utilizzatore intestatario
della  licenza  di trasporto ed alle date delle revisioni effettuate,
su  un apposito libretto che dovra' accompagnare in ogni trasporto il
contenitore stesso;
    d) che  il  contenitore  sia  fissato  al  mezzo  sul quale viene
trasportato e che il coperchio sia ben serrato.
  Il  presente  decreto,  con  gli  allegati,  sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 15 maggio 2003
                                            p. Il Ministro: Mantovano