IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto lo statuto di autonomia di questa Universita' emanato con decreto rettorale n. 581 del 7 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 86 del 14 aprile 1994, e successive modificazioni; Vista la deliberazione assunta dal senato accademico nella seduta del 13 marzo 2001, con la quale e' stato stabilito di dare avvio alle procedure di revisione dello Statuto vigente affidando ad una commissione, rappresentativa di tutte le categorie dell'Ateneo, il compito di redigere una bozza del nuovo statuto; Atteso che la bozza del nuovo statuto elaborata dalla commissione e' stata trasmessa ai presidi di facolta', ai direttori di dipartimento e al senato degli studenti al fine di acquisire il parere dei rispettivi organi, ai sensi dell'art. 37, comma 1, dello statuto vigente; Visti i pareri espressi dalle facolta', dai dipartimenti e dal senato degli studenti per quanto di competenza; Visto il parere espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 3 luglio 2002; Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico nelle sedute del 14 giugno 2002, del 19 giugno 2002, del 15 e 16 luglio 2002, del 30 e 31 luglio 2002, del 9 ottobre 2002, del 14 e 15 ottobre 2002 e del 24 ottobre 2002, con le quali e' stato approvato il testo del nuovo statuto; Vista la nota del 23 gennaio 2003 - prot. n. 1546 - con la quale la proposta del nuovo statuto e' stata inoltrata al MIUR, giusta art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989; Visto il telegramma MIUR-U.R.S.T. del 3 febbraio 2003 - prot. n. 212 - con il quale sono state richieste le deliberazioni del senato accademico nonche' una relazione illustrativa; Vista la nota del 14 maggio 2003 - prot. n. 8450, con la quale e' stata trasmessa al MIUR la documentazione richiesta; Atteso che il MIUR con nota del 19 giugno 2003 - prot. n. 1530 - ha trasmesso il decreto direttoriale 19 giugno 2003 con il quale sono stati formulati rilievi nel testo dello statuto; Vista la deliberazione assunta da senato accademico nella seduta del 26 giugno 2003, con la quale sono stati accolti, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, sia i rilievi di legittimita' sia quelli di merito; Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione del nuovo Statuto dell'Universita', Decreta: E' emanato il nuovo statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata che si allega al presente decreto del quale costituisce parte integrante. Il presente statuto entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con l'entrata in vigore del nuovo statuto e' abrogato il precedente statuto, emanato con decreto rettorale n. 581 del 7 aprile 1994 e successive modificazioni. Potenza, 30 giugno 2003 II rettore: Lelj Garolla Di Bard STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA Art. 1. Principi generali 1. L'Universita' degli studi della Basilicata, di seguito denominata «Universita», e' un'istituzione pubblica che ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile nello spirito dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica. E 'dislocata sul territorio con le proprie strutture e persegue i medesimi obiettivi in ciascuna delle sue sedi come definite dalla programmazione del sistema universitario. 2. L'Universita' assicura la liberta' di ricerca e di insegnamento costituzionalmente garantita. L'Universita' riconosce ed afferma che l'attivita' didattica e' inscindibile dalla attivita' di ricerca. Riconosce quale suo compito primario quello di elaborare e trasmettere criticamente il sapere. Riconosce e promuove l'internazionalizzazione dei propri corsi di studio in conformita' alle leggi vigenti. 3. L'Universita' favorisce le attivita' comunitarie di carattere culturale e sociale nel rispetto della pluralita' di orientamenti politici e convinzioni religiose e con la garanzia delle liberta' individuali e collettive sancite dalla Costituzione. 4. L'Universita' riconosce nell'informazione una delle condizioni essenziali per garantire la partecipazione degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo alla vita dell'Ateneo. L'Universita' provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne l'accesso e la fruizione anche presso le strutture didattiche e di ricerca, con le modalita' da definire in apposito regolamento. 5. Sono funzioni dell'Universita': l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' didattiche e di ricerca, con la predisposizione e gestione del relativo servizio di sostegno; l'orientamento e la guida nella scelta dei corsi e dei programmi di studio e di ricerca, e dei rapporti con la vita sociale e professionale; la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento del personale tecnico amministrativo dell'Universita'; la promozione di forme d'interazione tra la ricerca universitaria e le attivita' sociali e produttive nonche' la diffusione dell'informazione scientifica e tecnica; la promozione della partecipazione alla cooperazione culturale e scientifica nazionale ed internazionale. 6. La comunita' universitaria e' costituita dai docenti, dai ricercatori, dal personale tecnico-amministrativo, dagli studenti e da coloro che partecipano ai programmi formativi, di ricerca e di consulenza scientifica e tecnica svolti presso l'Universita' stessa. Ogni componente della comunita' contribuisce, nell'ambito della propria funzione e responsabilita' e nel rispetto della liberta' di ricerca, di insegnamento e di studio di ciascuno, al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Universita'. 7. L'Universita' promuove ed adotta i provvedimenti atti a rimuovere all'interno della comunita' universitaria ogni condizione di svantaggio per rendere effettiva la parita' delle condizioni di studio e di lavoro. 8. L'Universita' garantisce in modo adeguato e paritario la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno dell'Universita'. 9. Le norme di attuazione del presente statuto sono contenute nel regolamento generale di Ateneo, nel regolamento didattico di Ateneo, nel regolamento degli studenti, nei regolamenti di ciascuna struttura.