IL RETTORE
  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  ed in particolare gli
articoli 6 e 16;
  Visto  lo  statuto  di  autonomia di questa Universita' emanato con
decreto rettorale n. 581 del 7 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  86  del 14 aprile 1994, e
successive modificazioni;
  Vista  la  deliberazione assunta dal senato accademico nella seduta
del 13 marzo 2001, con la quale e' stato stabilito di dare avvio alle
procedure  di  revisione  dello  Statuto  vigente  affidando  ad  una
commissione,  rappresentativa  di  tutte le categorie dell'Ateneo, il
compito di redigere una bozza del nuovo statuto;
  Atteso  che  la bozza del nuovo statuto elaborata dalla commissione
e'   stata   trasmessa  ai  presidi  di  facolta',  ai  direttori  di
dipartimento  e  al  senato  degli  studenti  al fine di acquisire il
parere  dei  rispettivi organi, ai sensi dell'art. 37, comma 1, dello
statuto vigente;
  Visti  i  pareri  espressi  dalle  facolta', dai dipartimenti e dal
senato degli studenti per quanto di competenza;
  Visto  il  parere  espresso  dal consiglio di amministrazione nella
seduta del 3 luglio 2002;
  Viste  le  deliberazioni assunte dal senato accademico nelle sedute
del  14 giugno 2002, del 19 giugno 2002, del 15 e 16 luglio 2002, del
30  e  31 luglio 2002, del 9 ottobre 2002, del 14 e 15 ottobre 2002 e
del  24  ottobre  2002,  con le quali e' stato approvato il testo del
nuovo statuto;
  Vista la nota del 23 gennaio 2003 - prot. n. 1546 - con la quale la
proposta del nuovo statuto e' stata inoltrata al MIUR, giusta art. 6,
comma 9, della legge n. 168/1989;
  Visto  il  telegramma  MIUR-U.R.S.T. del 3 febbraio 2003 - prot. n.
212  -  con il quale sono state richieste le deliberazioni del senato
accademico nonche' una relazione illustrativa;
  Vista  la  nota del 14 maggio 2003 - prot. n. 8450, con la quale e'
stata trasmessa al MIUR la documentazione richiesta;
  Atteso che il MIUR con nota del 19 giugno 2003 - prot. n. 1530 - ha
trasmesso  il  decreto  direttoriale 19 giugno 2003 con il quale sono
stati formulati rilievi nel testo dello statuto;
  Vista  la  deliberazione  assunta da senato accademico nella seduta
del  26 giugno  2003,  con  la  quale  sono  stati  accolti,  con  la
maggioranza   assoluta   dei   suoi  componenti,  sia  i  rilievi  di
legittimita' sia quelli di merito;
  Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto
per l'emanazione del nuovo Statuto dell'Universita',
                              Decreta:
  E'  emanato  il  nuovo  statuto  dell'Universita' degli studi della
Basilicata  che  si  allega al presente decreto del quale costituisce
parte integrante.
  Il  presente  statuto  entrera'  in  vigore  il quindicesimo giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Con l'entrata in vigore del nuovo statuto e' abrogato il precedente
statuto,  emanato  con  decreto  rettorale n. 581 del 7 aprile 1994 e
successive modificazioni.
    Potenza, 30 giugno 2003
                                     II rettore: Lelj Garolla Di Bard
        STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
                               Art. 1.
                          Principi generali
    1.   L'Universita'  degli  studi  della  Basilicata,  di  seguito
denominata  «Universita», e' un'istituzione pubblica che ha autonomia
didattica,  scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile nello
spirito   dell'art.   33   della  Costituzione  della  Repubblica.  E
'dislocata  sul  territorio  con  le  proprie  strutture e persegue i
medesimi  obiettivi  in  ciascuna  delle sue sedi come definite dalla
programmazione del sistema universitario.
    2.   L'Universita'   assicura   la   liberta'  di  ricerca  e  di
insegnamento costituzionalmente garantita. L'Universita' riconosce ed
afferma  che l'attivita' didattica e' inscindibile dalla attivita' di
ricerca.  Riconosce  quale suo compito primario quello di elaborare e
trasmettere    criticamente   il   sapere.   Riconosce   e   promuove
l'internazionalizzazione  dei  propri  corsi di studio in conformita'
alle leggi vigenti.
    3.  L'Universita' favorisce le attivita' comunitarie di carattere
culturale  e  sociale  nel  rispetto della pluralita' di orientamenti
politici  e  convinzioni  religiose  e con la garanzia delle liberta'
individuali e collettive sancite dalla Costituzione.
    4. L'Universita' riconosce nell'informazione una delle condizioni
essenziali  per  garantire  la  partecipazione  degli  studenti,  dei
docenti e del personale tecnico-amministrativo alla vita dell'Ateneo.
L'Universita'  provvede  all'organizzazione  delle informazioni e dei
dati  a  sua  disposizione  mediante  strumenti,  anche  di carattere
informatico, atti a facilitarne l'accesso e la fruizione anche presso
le strutture didattiche e di ricerca, con le modalita' da definire in
apposito regolamento.
    5.   Sono   funzioni   dell'Universita':  l'organizzazione  e  lo
svolgimento   delle   attivita'  didattiche  e  di  ricerca,  con  la
predisposizione   e  gestione  del  relativo  servizio  di  sostegno;
l'orientamento  e  la guida nella scelta dei corsi e dei programmi di
studio   e  di  ricerca,  e  dei  rapporti  con  la  vita  sociale  e
professionale;  la  formazione,  l'aggiornamento e il perfezionamento
del  personale tecnico amministrativo dell'Universita'; la promozione
di  forme  d'interazione  tra la ricerca universitaria e le attivita'
sociali   e   produttive   nonche'  la  diffusione  dell'informazione
scientifica  e  tecnica;  la  promozione  della  partecipazione  alla
cooperazione culturale e scientifica nazionale ed internazionale.
    6.  La  comunita'  universitaria  e'  costituita dai docenti, dai
ricercatori,  dal  personale tecnico-amministrativo, dagli studenti e
da  coloro  che  partecipano  ai programmi formativi, di ricerca e di
consulenza  scientifica e tecnica svolti presso l'Universita' stessa.
Ogni  componente  della  comunita'  contribuisce,  nell'ambito  della
propria  funzione  e responsabilita' e nel rispetto della liberta' di
ricerca,  di  insegnamento e di studio di ciascuno, al raggiungimento
dei fini istituzionali dell'Universita'.
    7.  L'Universita'  promuove  ed  adotta  i  provvedimenti  atti a
rimuovere  all'interno  della comunita' universitaria ogni condizione
di  svantaggio  per  rendere effettiva la parita' delle condizioni di
studio e di lavoro.
    8.  L'Universita'  garantisce  in  modo  adeguato  e paritario la
circolazione    delle    informazioni   all'interno   e   all'esterno
dell'Universita'.
    9. Le norme di attuazione del presente statuto sono contenute nel
regolamento  generale di Ateneo, nel regolamento didattico di Ateneo,
nel   regolamento   degli   studenti,  nei  regolamenti  di  ciascuna
struttura.