Avvertenza:

    Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  ai sensi dell'art. 11, comma 2, del
testo  unico  delle  disposizioni  sulla  promulgazione  delle leggi,
sull'emanazione  dei  decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092,
nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine
di   facilitare  la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto,
integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni, sia di
quelle  richiamate  nel decreto stesso trascritte nelle note. Restano
invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
riportati.

    I  caratteri  in  corsivo  sul  terminale vengono riportati tra i
segni (( ... )).
                               Art. 1.
                               OGGETTO

  1.  Il  presente  regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 12
della  legge  7  agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' per la
concessione  di  contributi a fronte delle iniziative, previste dalla
legge  26  febbraio  1992,  n.  212,  di  collaborazione  con i Paesi
individuati annualmente con delibera della V Commissione del CIPE, in
base  all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, che modifica l'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 212.
  2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) Ministero, il Ministero ((delle attivita' produttive));
    b) legge 212, la legge 26 febbraio 1992, n. 212;
    c) Sportello: lo Sportello regionale per l'internazionalizzazione
delle  attivita'  produttive  istituito  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161.