Avvertenza: Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni, sia di quelle richiamate nel decreto stesso trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. I caratteri in corsivo sul terminale vengono riportati tra i segni (( ... )). Art. 1. OGGETTO 1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' per la concessione di contributi a fronte delle iniziative, previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, di collaborazione con i Paesi individuati annualmente con delibera della V Commissione del CIPE, in base all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che modifica l'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 212. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) Ministero, il Ministero ((delle attivita' produttive)); b) legge 212, la legge 26 febbraio 1992, n. 212; c) Sportello: lo Sportello regionale per l'internazionalizzazione delle attivita' produttive istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161.