IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

                           di concerto con

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
      della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi
         del Ministero delle politiche agricole e forestali

  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, concernenti la disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
prevede  che  l'organizzazione  e  la  gestione  dei  giochi  e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali;
  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3,
comma  78,  della  citata  legge  n. 662 del 1996, con il quale si e'
provveduto  al  riordino  della  materia dei giochi e delle scommesse
relative  alle  corse  dei  cavalli,  per quanto attiene agli aspetti
organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto
dei relativi proventi;
  Visto  l'art.  3, comma 1, lettera d) del citato decreto n. 169 del
1998,  il  quale  prevede  la decadenza dalla concessione «... quando
nello  svolgimento  dell'attivita'  sono  commesse  violazioni  delle
disposizioni del presente regolamento ...»;
  Vista  la convenzione tipo che accede alla concessione, allegata al
decreto  del 20 aprile 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
22 aprile   1999,   n.   93,   nonche'   l'esemplare  di  convenzione
sottoscritto  dal  rappresentante  della societa' in data 29 dicembre
1999, che all'art. 11 prevede la decadenza dalla concessione nel caso
di  gravi  violazioni  delle  disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica n. 169 del 1998 o della normativa tributaria;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n.  33,  concernente  l'affidamento  delle attribuzioni in materia di
giochi  e  scommesse  all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di
Stato;
  Considerato  che  l'«Agenzia ippica di Gallo Salvatore & C. S.n.c.»
ha  interrotto i versamenti dell'imposta unica dall'11 settembre 2000
con  la sola eccezione del versamento effettuato il 29 marzo 2001, ed
ha  iniziato  a  versare irregolarmente dal mese di marzo del 2000 le
somme  dovute  all'U.N.I.R.E.  come  quote di prelievo sulla raccolta
delle  scommesse;  di  conseguenza  il  debito  maturato ammonta a L.
2.336.649.466  per l'anno 2000 e a L. 1.548.475.576 per l'anno 2001 a
titolo  di prelievo U.N.I.R.E. e a L. 264.120.191 per l'anno 2000 e a
L. 464.283.891 per l'anno 2001 a titolo di imposta unica;
  Vista  la nota dell'Agenzia delle entrate in data 20 settembre 2000
con  la  quale  e'  stato  contestato all'agenzia ippica in parola il
mancato  pagamento  delle  quote  di  prelievo  dovute all'U.N.I.R.E.
comminando,  nel  caso di insolvenza, la sospensione dei collegamenti
telematici  al  totalizzatore nazionale e l'avvio del procedimento di
decadenza;
  Considerato  che  la  societa'  concessionaria  non  ha prestato la
garanzia  prevista  dall'art.  7  dello  «Schema  di  convenzione per
l'affidamento  dei  servizi  relativi  alla  raccolta delle scommesse
ippiche»,  approvato con il decreto ministeriale 20 aprile 1990 sopra
citato, nonostante l'espressa richiesta dell'Amministrazione con nota
n. III/27127616/2000 del 5 luglio 2000;
  Visto  il  provvedimento  di  sospensione della concessione emanato
dall'Agenzia delle entrate il 5 novembre 2001 a causa delle omissioni
dei versamenti sopra evidenziate;
  Visto il successivo piano di ammortamento del debito presentato dal
concessionario  il  23 novembre 2001 e respinto perche' inaccettabile
dall'U.N.I.R.E.,  con  la nota prot. n. 0038726/FOR/V del 27 novembre
2001;
  Considerato  che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per
la dichiarazione di decadenza della concessione per la raccolta delle
scommesse sulle corse dei cavalli;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Si  dichiara  decaduta,  per  i  motivi  esposti nelle premesse, la
societa'  «Agenzia  ippica  di  Gallo  Salvatore  &  C. S.n.c.» dalla
concessione  per la raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore
nazionale  ed  a  quota  fissa  n. 27.199 nel comune di Bellaria-Igea
Marina (Rimini).
    Roma, 14 maggio 2003


                                            Il direttore generale
                                        dell'Amministrazione autonoma
                                            dei Monopoli di Stato
                                                     Tino

         Il capo del Dipartimento
della qualità dei prodotti agroalimentari
        e dei servizi del Ministero
   delle politiche agricole e forestali
                 Ambrosio