IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
   per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia  rideterininata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
  Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Visto  il  proprio decreto in data 18 gennaio 2001 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  41  del  19  febbraio  2001,  con  il  quale
l'istituto «Aleteia - Istituto superiore per le scienze cognitive» e'
stato   abilitato   ad   attivare   nella   sede  di  Enna  corsi  di
specializzazione  in  psicoterapia,  ai  sensi del richiamato decreto
ministeriale n. 509 del 1998;
  Vista   l'istanza   con   la  quale  il  predetto  istituto  chiede
l'autorizzazione  ad ampliare la sede di Enna in via Grimaldi, 8 e ad
aumentare  il  numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di
corso  da  quindici  a  venti  unita'  e per l'intero corso a ottanta
unita';
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto  comitato  nella riunione dell'8 gennaio 2003, trasmessa con
nota n. 23 del 9 gennaio 2003;
  Visti    i    pareri    favorevoli   espressi   dalla   commissione
tecnico-consultiva  nelle  sedute  del 24 febbraio 2003 e del 7 marzo
2003;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.   L'istituto  «Aleteia  -  Istituto  superiore  per  le  scienze
cognitive»  abilitato con decreto in data 18 gennaio 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2001 ad istituire e ad
attivare nella sede di Enna corsi di specializzazione in psicoterapia
ai   sensi   del   regolamento   adottato  con  decreto  ministeriale
11 dicembre  1998,  n.  509  e'  autorizzato  ad  ampliare  i  locali
dell'istituto con sede in Enna, via Grimaldi, 8 per un numero massimo
di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a
venti unita' e, per l'intero corso, a ottanta unita';
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 marzo 2003
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona