Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                         Controlli sanitari
  1.  Ferme  restando  le  disposizioni  (( dell'articolo 32 )) della
legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  dell'articolo  117  del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico
delle  leggi sull'ordinamento degli enti locali, (( di cui al decreto
legislativo  18  agosto 2000, n. 267, )) per la durata dello stato di
emergenza  conseguente all'epidemia della sindrome respiratoria acuta
severa (SARS) e' fatto obbligo ai passeggeri (( e al personale )) dei
voli   aerei   provenienti   dalla  aree  affette,  come  individuate
dall'Organizzazione  mondiale  della sanita' (OMS), (( e al personale
degli  scali aerei e portuali nazionali addetti all'emergenza SARS ))
di  sottoporsi,  presso  gli  Uffici di sanita' marittima, aerea e di
frontiera, a controllo sanitario comprendente, a giudizio del medico,
la  misurazione  della temperatura e altre valutazioni o informazioni
mediche e amministrative.
  2.  Qualora  sussista  una  sintomatologia  sospetta  per  sindrome
respiratoria  acuta  severa  (SARS),  secondo  le definizioni di caso
dell'Organizzazione  mondiale  della sanita', trovano applicazione le
procedure  previste dal regolamento sanitario internazionale adottato
a  Boston  il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale,
adottato  a Ginevra il 23 maggio 1973, approvato e reso esecutivo con
legge  9  febbraio  1982,  n.  106,  per  le  malattie  sottoposte  a
regolamento (colera, febbre gialla, peste).
          Riferimenti normativi:
              -  Il  testo dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978,
          n.  833 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale) e' il
          seguente:
              «Art.  32  (Funzioni  di igiene e sanita' pubblica e di
          polizia  veterinaria).  -  Il  Ministro  della sanita' puo'
          emettere  ordinanze di carattere contingibile e urgente, in
          materia   di   igiene  e  sanita'  pubblica  e  di  polizia
          veterinaria,  con  efficacia  estesa  all'intero territorio
          nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni.
              La  legge  regionale  stabilisce  norme per l'esercizio
          delle  funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, di
          vigilanza  sulle  farmacie  e  di  polizia veterinaria, ivi
          comprese  quelle  gia'  esercitate  dagli uffici del medico
          provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali
          sanitari  e  veterinari comunali o consortili, e disciplina
          il trasferimento dei beni e del personale relativi.
              Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della
          giunta  regionale  e  dal  sindaco  ordinanze  di carattere
          contingibile    ed    urgente,    con    efficacia   estesa
          rispettivamente  alla  regione o a parte del suo territorio
          comprendente piu' comuni e al territorio comunale.
              Sono   fatte   salve   in   materia  di  ordinanze,  di
          accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei
          relativi provvedimenti le attivita' di istituto delle Forze
          armate  che,  nel  quadro  delle suddette misure sanitarie,
          ricadono   sotto   la   responsabilita'   delle  competenti
          autorita'.
              Sono  altresi'  fatti salvi i poteri degli organi dello
          Stato  preposti  in  base  alle  leggi  vigenti alla tutela
          dell'ordine pubblico.».
              - Il  testo  dell'art.  117  del decreto legislativo 31
          marzo  1998,  n.  112  (Conferimento  di funzioni e compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n.   59),   e'   il  seguente:      «Art.  117  (Interventi
          d'urgenza). - 1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene
          pubblica  a  carattere  esclusivamente  locale le ordinanze
          contingibili  e  urgenti  sono  adottate dal sindaco, quale
          rappresentante  della  comunita'  locale.  Negli altri casi
          l'adozione  dei  provvedimenti  d'urgenza,  ivi compresa la
          costituzione   di   centri   e  organismi  di  referenza  o
          assistenza,  spetta  allo  Stato  o alle regioni in ragione
          della    dimensione    dell'emergenza    e   dell'eventuale
          interessamento di piu' ambiti territoriali regionali.
              2.  In caso di emergenza che interessi il territorio di
          piu'  comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino
          a  quando  non  intervengano i soggetti competenti ai sensi
          del comma 1.».
              - Il  testo  dell'art.  50  del testo unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e'  il  seguente:
              «Art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente della
          provincia). - 1. Il sindaco e il presidente della provincia
          sono   gli  organi  responsabili  dell'amministrazione  del
          comune e della provincia.
              2.   Il   sindaco   e  il  presidente  della  provincia
          rappresentano  l'ente,  convocano  e  presiedono la giunta,
          nonche'  il  consiglio quando non e' previsto il presidente
          del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi
          e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
              3.  Salvo quanto previsto dall'art. 107 essi esercitano
          le  funzioni  loro  attribuite dalle leggi, dalla statuto e
          dai  regolamenti  e sovrintendono altresi' all'espletamento
          delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al
          comune e alla provincia.
              4.  Il  sindaco  esercita  altresi'  le  altre funzioni
          attribuitegli quale autorita' locale nelle materie previste
          da specifiche disposizioni di legge.
              5.  Il particolare, in caso di emergenze sanitarie o di
          igiene   pubblica  a  carattere  esclusivamente  locale  le
          ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco,
          quale  rappresentante  della  comunita' locale. Negli altri
          casi  l'adozione  dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa
          la  costituzione  di  centri  e  organismi  di  referenza o
          assistenza,  spetta  allo  Stato  o alle regioni in ragione
          della    dimensione    dell'emergenza    e   dell'eventuale
          interessamento di piu' ambiti territoriali regionali.
              6.  In caso di emergenza che interessi il territorio di
          piu'  comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino
          a  quando  non  intervengano i soggetti competenti ai sensi
          del precedente comma.
              7.  Il sindaco, altresi', coordina e riorganizza, sulla
          base  degli  indirizzi  espressi  dal  consiglio comunale e
          nell'ambito   dei   criteri  eventualmente  indicati  dalla
          regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
          esercizi  e  dei  servizi pubblici, nonche', d'intesa con i
          responsabili      territorialmente     competenti     delle
          amministrazioni  interessate,  gli  orari  di  apertura  al
          pubblico  degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
          al  fine  di  armonizzare l'espletamento dei servizi con le
          esigenze complessive e generali degli utenti.
              8.  Sulla  base degli indirizzi stabiliti dal consiglio
          il  sindaco e il presidente della provincia provvedono alla
          nomina,  alla designazione e alla revoca dei rappresentanti
          del  comune  e  della  provincia  presso  enti,  aziende ed
          istituzioni.
              9.  Tutte  le  nomine  e le designazioni debbono essere
          effettuate  entro  quarantacinque  giorni dall'insediamento
          ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
          In  mancanza,  il  comitato regionale di controllo adotta i
          provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136.
              10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano
          i  responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e
          definiscono   gli   incarichi   dirigenziali  e  quelli  di
          collaborazione  esterna  secondo  le modalita' ed i criteri
          stabiliti  dagli articoli 109 e 110, nonche' dai rispettivi
          statuti e regolamenti comunali e provinciali.
              11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano
          davanti  al  consiglio,  nella  seduta  di insediamento, il
          giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
              12.  Distintivo  del sindaco e' la fascia tricolore con
          lo  stemma  della  Repubblica  e  lo  stemma del comune, da
          portarsi   a  tracolla.  Distintivo  del  presidente  della
          provincia  e'  una  fascia  di colore azzurro con lo stemma
          della  Repubblica  e  lo stemma della propria provincia, da
          portarsi a tracolla.».
              - La legge 9 febbraio 1982, n. 106, reca: «Approvazione
          ed  esecuzione  del  regolamento  sanitario internazionale,
          adottato  a  Boston  il  25  luglio  1969,  modificato  dal
          regolamento  addizionale,  adottato  a Ginevra il 23 maggio
          1973.».